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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 16731/2022

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17 ORDINANZA sul ricorso 26110/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore di sostegno avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti - contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26110/2017 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 16731/2022 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro Data pubblicazione 24/05/2022 tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – contro Comune di Messina; -intimato- avverso la sentenza n. 202/2012 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, del 12/04/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Con atto di citazione del 1° giugno 1988, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi al Tribunale di Messina la [OSCURATO:SOCIETA] e il comune di Messina chiedendone la condanna in solido per l’irreversibile trasformazione di un terreno di loro proprietà, in relazione all’occupazione d’urgenza disposta in favore dell’impresa [OSCURATO:SOCIETA] per la realizzazione di alloggi popolari, con decreto del 9.1.1987, asseritamente nullo.

Con separato atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] instaurarono un altro giudizio nei confronti del comune di Messina chiedendone la condanna al risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione del terreno già occupato dalla “[OSCURATO:PERSONA]” in forza del decreto del 9.1.1987 già indicato, deducendo che il fondo era stato irreversibilmente trasformato e che nel termine di occupazione era stato emesso il decreto di esproprio.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26110/2017 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 16731/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Riuniti i giudizi, il Tribunale di Messina, dopo la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA], quale successore della “[OSCURATO:PERSONA]” spa, dichiarava l’irregolarità della procedura espropriativa e l’illegittimità del decreto di occupazione, ritenendo la [OSCURATO:SOCIETA] responsabile per il mancato completamento della procedura e condannando il comune di Messina al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione del terreno, liquidato nella misura di euro 230.640,55 “con decorrenza dalla data di emissione del decreto del 9.1.1987 che ha disposto la occupazione provvisoria fino alla data del 25.2.1999, oltre interessi fino al soddisfo”.

La Corte di appello di Messina, con sentenza n.202/2012, emessa in data 12.4.2012, rigettava l’appello proposto dai [OSCURATO:PERSONA] e Costa ed accoglieva l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], escludendone la responsabilità per il mancato completamento della procedura espropriativa.

La Corte di appello, dopo aver premesso che la sentenza di primo grado si era limitata a riconoscere il risarcimento del danno per l’illegittima occupazione del terreno, lasciando impregiudicata la questione relativa al risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione del medesimo, precisava che le due azioni proposte separatamente innanzi al Tribunale di Messina avevano entrambe fatto riferimento ad una procedura amministrativa iniziata con il decreto di occupazione d’urgenza del 9.1.1987 reso dal sindaco del comune di Messina, aggiungendo che la domanda risarcitoria relativa all’irreversibile trasformazione doveva ritenersi infondata, essendo la realizzazione degli alloggi popolari confluita all’interno di altra procedura espropriativa relativa all’attuazione del piano di zona di S. Lucia, in favore di cooperative edilizie, correlata ai decreti di occupazione n.509 del 1993 e n.1756 del 1996, risultando peraltro una coincidenza fra le aree di cui al decreto di espropriazione n.380 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26110/2017 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 16731/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 del 1994, reso successivamente al decreto di occupazione d’urgenza del 9.1.1987, e quelle contemplate dal decreto n.1756.

Secondo la Corte, l’irreversibile trasformazione dei terreni indicati in citazione non era imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA] e non si ricollegava alla vicenda amministrativa che aveva preso avvio con il decreto del sindaco del comune di Messina del 9.1.1987.

Da qui la ritenuta infondatezza della domanda con la quale era sta dedotta l’irreversibile trasformazione del terreno alla quale avrebbe dato causa la società [OSCURATO:SOCIETA].

E ciò doveva valere anche rispetto alla posizione del comune di Messina, “in quanto la responsabilità è stata prospettata in domanda come strettamente connessa al comportamento della società [OSCURATO:SOCIETA] ed alla vicenda amministrativa avviata con il decreto di occupazione del 9.1.19187.” La Corte di appello, inoltre, accoglieva l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che la sentenza impugnata ne aveva pronunziato la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione illegittima, ancorché mancassero i presupposti fattuali per pervenire ad un giudizio di responsabilità, risultando provata la riconducibilità dell’irreversibile trasformazione del fondo ad altra vicenda espropriativa alla quale la stessa società era invero rimasta estranea.

Con atto di citazione del 22.11.2012, i [OSCURATO:PERSONA] e Costa chiedevano quindi la revocazione della sentenza della Corte di appello di Messina n.202/2012, seguita da istanza del 18.12.2012, di sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione, ex art. 398, c.4, c.p.c.

La Corte di appello di Messina, con ordinanza del 29.3.2013, disponeva la sospensione dei termini per proporre ricorso per Cassazione in attesa della definizione del giudizio di revocazione e successivamente, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26110/2017 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 16731/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 con sentenza pubblicata e comunicata il 18.9.2017, dichiarava inammissibile la revocazione per mancanza dei presupposti di cui all’art. 395, n.4, c.p.c.

Successivamente i signori Battista e Costa hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n.202/2012, premettendo che in forza del provvedimento di sospensione del termine per impugnare la predetta sentenza, il termine per proporre ricorso per Cassazione era iniziato a decorrere dal 18.9.2017, tenuto conto del periodo già trascorso sino al provvedimento di sospensione (dal 12.4.2012 al 29.3.2013). [OSCURATO:PERSONA] spa si è costituita con controricorso mentre il comune di Messina è rimasto intimato.

La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale del 3 maggio 2022.

Ragioni della decisione Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

Ed invero, giova ricordare che ai fini della decorrenza del termine per proporre ricorso per Cassazione, in caso di proposizione di una domanda di revocazione avverso la decisione di appello, questa Corte ha ormai da tempo chiarito che il deposito dell’atto introduttivo del giudizio di revocazione di una sentenza in grado di appello integra, nei confronti della parte istante, conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per Cassazione, la cui tempestività dev'essere pertanto verificata sia con riguardo al termine di un anno dal deposito (ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. nel testo "ratione temporis" applicabile nella specie, vigente anteriormente alla modifica apportata dalla l. 18 giugno 2009, n. 69), che a quello di sessanta giorni dalla domanda di revocazione, salvo che il giudice chiamato a pronunciarsi in sede rescindente abbia F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26110/2017 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 16731/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. -cfr.Cass.n.20812/2009-.

In sostanza, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere la piena equiparazione della proposizione della citazione per revocazione alla conoscenza della sentenza gravata di impugnazione, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione della sentenza.

A tale regola fa eccezione soltanto l’ipotesi in cui il giudice chiamato a pronunciarsi in sede rescindente abbia sospeso il termine per proporre ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.

Peraltro verso, le Sezioni Unite affermano che l’art. 398, comma 4, secondo inciso c.p.c., deve interpretarsi nel senso che l'accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione determina l'effetto sospensivo soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento -cfr.

Cass.

S.U. n.21874/2019-.

Orbene, nel caso di specie risulta dalla sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione che questo fu iniziato dagli stessi odierni ricorrenti con citazione del 22 novembre 2012.

Risulta ancora che il provvedimento di sospensione dei termini per la proposizione del ricorso per Cassazione fu adottato dalla Corte di appello in data 29 marzo 2013.

Da ciò consegue che, non potendo operare retroattivamente il provvedimento di sospensione dei termini per l’impugnazione, la proposizione del ricorso per Cassazione, notificato il 30 ottobre 2017, non può che ritenersi tardiva, essendo intervenuta oltre il termine breve di sessanta giorni, decorrente dal 22 novembre 2012 e già maturato al momento dell’adozione del provvedimento di sospensione.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione all’andamento processuale della lite.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26110/2017 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 16731/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma il 3 maggio 2022 nella camera di consiglio della prima sezione civile. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17 ORDINANZA sul ricorso 26110/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore di sostegno avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti - contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26110/2017 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 16731/2022 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro Data pubblicazione 24/05/2022 tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – contro Comune di Messina; -intimato- avverso la sentenza n. 202/2012 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, del 12/04/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con atto di citazione del 1° giugno 1988, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi al Tribunale di Messina la [OSCURATO:SOCIETA] e il comune di Messina chiedendone la condanna in solido per l’irreversibile trasformazione di un terreno di loro proprietà, in relazione all’occupazione d’urgenza disposta in favore dell’impresa [OSCURATO:SOCIETA] per la realizzazione di alloggi popolari, con decreto del 9.1.1987, asseritamente nullo. Con separato atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] instaurarono un altro giudizio nei confronti del comune di Messina chiedendone la condanna al risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione del terreno già occupato dalla “[OSCURATO:PERSONA]” in forza del decreto del 9.1.1987 già indicato, deducendo che il fondo era stato irreversibilmente trasformato e che nel termine di occupazione era stato emesso il decreto di esproprio. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26110/2017 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 16731/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Riuniti i giudizi, il Tribunale di Messina, dopo la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA], quale successore della “[OSCURATO:PERSONA]” spa, dichiarava l’irregolarità della procedura espropriativa e l’illegittimità del decreto di occupazione, ritenendo la [OSCURATO:SOCIETA] responsabile per il mancato completamento della procedura e condannando il comune di Messina al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione del terreno, liquidato nella misura di euro 230.640,55 “con decorrenza dalla data di emissione del decreto del 9.1.1987 che ha disposto la occupazione provvisoria fino alla data del 25.2.1999, oltre interessi fino al soddisfo”. La Corte di appello di Messina, con sentenza n.202/2012, emessa in data 12.4.2012, rigettava l’appello proposto dai [OSCURATO:PERSONA] e Costa ed accoglieva l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], escludendone la responsabilità per il mancato completamento della procedura espropriativa. La Corte di appello, dopo aver premesso che la sentenza di primo grado si era limitata a riconoscere il risarcimento del danno per l’illegittima occupazione del terreno, lasciando impregiudicata la questione relativa al risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione del medesimo, precisava che le due azioni proposte separatamente innanzi al Tribunale di Messina avevano entrambe fatto riferimento ad una procedura amministrativa iniziata con il decreto di occupazione d’urgenza del 9.1.1987 reso dal sindaco del comune di Messina, aggiungendo che la domanda risarcitoria relativa all’irreversibile trasformazione doveva ritenersi infondata, essendo la realizzazione degli alloggi popolari confluita all’interno di altra procedura espropriativa relativa all’attuazione del piano di zona di S. Lucia, in favore di cooperative edilizie, correlata ai decreti di occupazione n.509 del 1993 e n.1756 del 1996, risultando peraltro una coincidenza fra le aree di cui al decreto di espropriazione n.380 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26110/2017 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 16731/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 del 1994, reso successivamente al decreto di occupazione d’urgenza del 9.1.1987, e quelle contemplate dal decreto n.1756. Secondo la Corte, l’irreversibile trasformazione dei terreni indicati in citazione non era imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA] e non si ricollegava alla vicenda amministrativa che aveva preso avvio con il decreto del sindaco del comune di Messina del 9.1.1987. Da qui la ritenuta infondatezza della domanda con la quale era sta dedotta l’irreversibile trasformazione del terreno alla quale avrebbe dato causa la società [OSCURATO:SOCIETA]. E ciò doveva valere anche rispetto alla posizione del comune di Messina, “in quanto la responsabilità è stata prospettata in domanda come strettamente connessa al comportamento della società [OSCURATO:SOCIETA] ed alla vicenda amministrativa avviata con il decreto di occupazione del 9.1.19187.” La Corte di appello, inoltre, accoglieva l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che la sentenza impugnata ne aveva pronunziato la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione illegittima, ancorché mancassero i presupposti fattuali per pervenire ad un giudizio di responsabilità, risultando provata la riconducibilità dell’irreversibile trasformazione del fondo ad altra vicenda espropriativa alla quale la stessa società era invero rimasta estranea. Con atto di citazione del 22.11.2012, i [OSCURATO:PERSONA] e Costa chiedevano quindi la revocazione della sentenza della Corte di appello di Messina n.202/2012, seguita da istanza del 18.12.2012, di sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione, ex art. 398, c.4, c.p.c. La Corte di appello di Messina, con ordinanza del 29.3.2013, disponeva la sospensione dei termini per proporre ricorso per Cassazione in attesa della definizione del giudizio di revocazione e successivamente, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26110/2017 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 16731/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 con sentenza pubblicata e comunicata il 18.9.2017, dichiarava inammissibile la revocazione per mancanza dei presupposti di cui all’art. 395, n.4, c.p.c. Successivamente i signori Battista e Costa hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n.202/2012, premettendo che in forza del provvedimento di sospensione del termine per impugnare la predetta sentenza, il termine per proporre ricorso per Cassazione era iniziato a decorrere dal 18.9.2017, tenuto conto del periodo già trascorso sino al provvedimento di sospensione (dal 12.4.2012 al 29.3.2013). [OSCURATO:PERSONA] spa si è costituita con controricorso mentre il comune di Messina è rimasto intimato. La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale del 3 maggio 2022. Ragioni della decisione Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Ed invero, giova ricordare che ai fini della decorrenza del termine per proporre ricorso per Cassazione, in caso di proposizione di una domanda di revocazione avverso la decisione di appello, questa Corte ha ormai da tempo chiarito che il deposito dell’atto introduttivo del giudizio di revocazione di una sentenza in grado di appello integra, nei confronti della parte istante, conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per Cassazione, la cui tempestività dev'essere pertanto verificata sia con riguardo al termine di un anno dal deposito (ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. nel testo "ratione temporis" applicabile nella specie, vigente anteriormente alla modifica apportata dalla l. 18 giugno 2009, n. 69), che a quello di sessanta giorni dalla domanda di revocazione, salvo che il giudice chiamato a pronunciarsi in sede rescindente abbia F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26110/2017 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 16731/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. -cfr.Cass.n.20812/2009-. In sostanza, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere la piena equiparazione della proposizione della citazione per revocazione alla conoscenza della sentenza gravata di impugnazione, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione della sentenza. A tale regola fa eccezione soltanto l’ipotesi in cui il giudice chiamato a pronunciarsi in sede rescindente abbia sospeso il termine per proporre ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. Peraltro verso, le Sezioni Unite affermano che l’art. 398, comma 4, secondo inciso c.p.c., deve interpretarsi nel senso che l'accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione determina l'effetto sospensivo soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento -cfr. Cass. S.U. n.21874/2019-. Orbene, nel caso di specie risulta dalla sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione che questo fu iniziato dagli stessi odierni ricorrenti con citazione del 22 novembre 2012. Risulta ancora che il provvedimento di sospensione dei termini per la proposizione del ricorso per Cassazione fu adottato dalla Corte di appello in data 29 marzo 2013. Da ciò consegue che, non potendo operare retroattivamente il provvedimento di sospensione dei termini per l’impugnazione, la proposizione del ricorso per Cassazione, notificato il 30 ottobre 2017, non può che ritenersi tardiva, essendo intervenuta oltre il termine breve di sessanta giorni, decorrente dal 22 novembre 2012 e già maturato al momento dell’adozione del provvedimento di sospensione. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione all’andamento processuale della lite. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26110/2017 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 16731/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma il 3 maggio 2022 nella camera di consiglio della prima sezione civile. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3
Sentenza Cassazione n. 16731/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris