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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 46121/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 116/21 in data 08/03/2023 della Corte di appello di Palermo, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore 'generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi' l'inammissibilità di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Trapani in data 25/02/2021, avverso il quale avevano proposto appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (oltre a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]): dichiarava che la confisca della ditta individuale Ondablu di [OSCURATO:PERSONA] e relativo complesso dei beni aziendali era già stata eseguita in sede penale; revocava il sequestro del 18/05/2020 e la confisca dei seguenti beni: 1) saldo attivo del rapporto sottostante ed identificato dallo stesso numero della carta postepay n. 533317099265478 intestata ad [OSCURATO:PERSONA]; 2) saldo attivo del deposito a risparmio n. 48154303 intestato a [OSCURATO:PERSONA]; 3) quota di 1/2 dei terreni siti a Marsala in contrada Marcatazzi, di cui al fg. 341, pari. 9, 176, 183, 186 e 192, intestata a [OSCURATO:PERSONA].

Nel medesimo contesto veniva confermato l'originario decreto che aveva: -applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre, con le relative prescrizioni, imponendo al proposto la cauzione di euro 3.000, -ordinato la confisca di vari beni (analiticamente indicati) intestati a [OSCURATO:PERSONA] o a terzi (la moglie [OSCURATO:PERSONA], il cognato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ritenuti tutti nella disponibilità del Monc:er (tra cui, terreni siti in Marsala in contrada Marcatazzi intestati alla moglie ed al cognato per la quota di 1/2 ciascuno, l'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]Anna intestato ai coniugi Rallo-[OSCURATO:PERSONA], due ditte individuali con il relativo compendio aziendale, rispettivamente intestate al fratello del proposto, [OSCURATO:PERSONA] e al cognato dello stesso, [OSCURATO:PERSONA], un'autovettura intestata al proposto, i saldi attivi di rapporti bancari variamente intestati al proposto e alla moglie).

Nella motivazione del provvedimento impugnato, il Tribunale affermava la pericolosità sociale del Moncer sia ai sensi dell'art. 4 lett. b) d.lgs. n. 159/2011 sia ai sensi dell'art. 4 lett. c), in relazione all'art. 4 lett. b) del medesimo decreto legislativo.

In particolare, si era evidenziato come al proposto, con sentenza in data 11/07/2013 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala (divenuta irrevocabile) fosse stata applicata ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i delitti di detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e favoreggiamento all'immigrazione clandestina, fatti commessi nel 2012; inoltre, il Moncer, nell'ambito di altro procedimento, aveva riportato condanna per diverse ipotesi di importazione di T.L.E. di contrabbando sul territorio dello Stato, condotte poste in essere fra il 2017 ed il 2018.2.

Avverso il predetto decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Motivo unico: violazione di legge in relazione agli artt. 1 e ss. d.lgs. 159/2011 e agli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 111 Cost., comma 6, Cost. e 6 CEDU.

La valorizzazione sul piano indiziario della sentenza di applicazione pena dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è estremamente limitata, in mancanza dell'acquisizione di atti di indagine capaci di consentire la formulazione una qualche valutazione da parte dei giudici della prevenzione su quelle datate ipotesi di reato, anche e soprattutto sul piano della loro incidenza nella formazione della supposta provvista illecita asseritamente utilizzata nelle successive acquisizioni patrimoniali incriminate.

Ancor più illogica ed immotivata è la ritenuta pericolosità sociale del proposto con riferimento al periodo successivo al 2016, alla luce della risultanza costituita dalla sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 19/07/2021 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

La definitività della sentenza di assoluzione del Moncer e di tutti gli altri coimputati per il reato associativo per insussistenza del fatto, avrebbe dovuto condurre a differenti conclusioni nel giudizio di appello, maggiormente conformi a giustizia.

L'ultima negoziazione illecita incriminata risale al settembre 2018; dall'inizio del 2019, segue un periodo di detenzione che cessa solo il 21 luglio 2021; riacquistata la libertà, il Moncer si è subito attivato dedicandosi in maniera continua, costante e proficua ad attività lavorativa alle dipendenze della ditta Lombardo, senza incorrere mai in nessuna censura o richiami da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

4. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Motivo unico: erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata revoca del sequestro e della confisca della quota di 1/2 dei terreni siti in Marsala contrada Marcatazzi, intestati a [OSCURATO:PERSONA] nonché dell'azienda agricola intestata ad [OSCURATO:PERSONA] nonché dell'immobile sito in Marsala contrada Sant'Anna.

Si censura il provvedimento impugnato che non ha tenuto conto che: -tutti i beni "in contesa" sono stati acquistati con proventi leciti, direttamente proporzionali alle disponibilità finanziarie del Moncer e dei congiunti; -l'impresa agricola sita in Marsala contrada Marcatazzi è riconducibile, sia formalmente che fattualmente, ad [OSCURATO:PERSONA], cognato del Moncer: i terreni ivi ubicati, infatti, sono stati acquistati dal predetto e dalla moglie del Moncer, con utilizzo di riscorse economicamente lecite; -non si può parlare in nessun modo di intestazione fittizia di tali beni per finalità elusive; -non vi è alcuna correlazione temporale tra la acclamata pericolosità sociale del Moncer e gli acquisti di tali beni da parte dei suoi congiunti; -l'acquisto dell'immobile sito in contrada Sant'Anna adibito ad abitazione familiare è stato ritardato a causa dei promittenti venditori e non per evitare l'applicazione della misura di prevenzione.

Risulta, in particolare, pacifico che [OSCURATO:PERSONA] ha investito, per l'acquisto del terreno e per l'avviamento dell'azienda agricola a conduzione familiare, la somma erogatagli dalla regione a titolo di contributo per la sua pregressa attività di marinaio: circostanza, quest'ultima, comprovata docurnentalmente dalla documentazione difensiva, unitamente alla movimentazione bancaria dei pagamenti effettuati dal proprio conto e degli estratti conto dai quali è possibile evincere i bonifici ricevuti dall'[OSCURATO:PERSONA] da parte del figlio e di altri parenti.

Nella fattispecie, peraltro, vertendosi in ipotesi di intestazione fittizia di beni a soggetti per i quali opera la presunzione di fittizia intestazione ex art. 26, comma 2, d.lgs. 159/2011, essendo l'Hai cognato del Moncer, e dunque affine entro il quarto grado del predetto, lo scrutinio da svolgere in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo deve essere ancora più accurato ed approfondito, per verificare se l'intenzione medesima risponda piuttosto ad esigenze diverse da quelle elusive.

Tanto premesso, non è emerso alcun elemento dal quale desumere la sussistenza in capo al Moncer, e conseguentemente all'[OSCURATO:PERSONA], dell'elemento soggettivo del reato.

Infine, anche con riferimento all'immobile costituente l'abitazione del Moncer e della consorte, si è in presenza di mere supposizioni non supportate da alcun elemento di riscontro in tal senso.

Peraltro, se è vero che i risultati delle indagini patrimoniali condotte in Italia dimostrerebbero una sproporzione rilevante, non può di contro non tenersi in conto la capacità economica della famiglia Moncer in Tunisia, come risulta dalla documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge.

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. peri., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. n. 159/2011 di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (cfr., Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514).

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Manifestamente infondato è l'unico motivo proposto.

Con le dedotte censure, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione ai presupposti applicativi delle misure di prevenzione confermate dalla Corte di appello di Palermo, per avere il giudice erroneamente datato e perimetrato i sintomi della pericolosità sociale del proposto, nonché per averne confermato l'attualità.

Anzitutto, il ricorrente si duole della valorizzazione, quale unico elemento sintomatico di pericolosità sociale nel periodo fatto risalire dagli inizi del 2012 e fino alla data dell'arresto in flagranza di reato nel luglio 2012, della sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, dell'il luglio 2013, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Marsala, con la quale veniva concordemente applicata al proposto la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i delitti di detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

In particolare, ad avviso del ricorrente, a fronte della natura - comunque non accertativa della responsabilità penale - della sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal compendio probatorio raccolto durante tale procedimento non sarebbe emerso alcun elemento sufficiente a fondare un effettivo giudizio di pericolosità sociale del proposto, in relazione ad ipotesi di reato di data remota e comunque non idonee a comprovare la formazione di provviste di denaro illecite asseritamente utilizzate nelle successive acquisizioni patrimoniali oggetto di contestazione.

Il ricorrente sottolinea che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala, disponendo la concessione delle attenuanti generiche, avrebbe evidenziato la circostanza che, all'epoca del procedimento, non risultava che il Moncer avesse mai commesso reati sul territorio dello Stato.

Trattasi di censura che risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità, a fronte delle medesime conclusioni a cui era pervenuto già il Tribunale di Trapani con il decreto applicativo, per cui non risulta che la medesima censura sia stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già insito nel sistema impugnatorio, e cioè la delimitazione della cognizione di detto giudice ai - soli - motivi di ricorso proposti.

Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto di impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e 591, comma 1, lett c) cod. proc. pen.) - sono funzionali alla circoscrizione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con le specifiche modalità del ricorso per cassazione.

La disposizione in esame deve, infatti, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in questa sede di qualsiasi questione non previamente prospettata con il relativo atto di appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento in sede di legittimità del provvedimento impugnato in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

In questo caso, infatti, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza, con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito dalla verifica giurisdizionale.

Proseguendo nel motivo, il ricorrente prospetta all'attenzione del Collegio l'immotivata ed illogica considerazione da parte della Corte di merito della pericolosità sociale per il periodo successivo al 2016, alla luce dell'assoluzione del ricorrente per il reato associativo, statuita dalla Corte d'Assise di Appello di Palermo, in data 19 luglio 2021, nel procedimento a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e altri (divenuta irrevocabile in data 17 novembre 2022).

Sul punto, occorre nuovamente ricordare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, "nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricom presa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio"(Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).

Conseguentemente, sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, il ricorso è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

In ogni caso, il ricorso è anche generico, poiché non si confronta con la motivazione del decreto impugnato.

La Corte territoriale, infatti, non senza evidenziare plurimi e convergenti elementi indicativi della pericolosità sociale e desumibili dalla stessa sentenza della Corte di Assise di appello di Milano del 19 luglio 2021, che ha - solo in parte - assolto il proposto per il reato associativo di cui all'art. 291 -quater cod. pen., ma per il resto affermato la sua penale responsabilità in ordine sia ai reati di introduzione nel territorio dello Stato di quantitativi di tabacchi esteri di cui all'art. 291-bis del d.P.R. n. 43/1973, sia al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen., ha correttamente applicato i principi di diritto che governano l'accertamento della pericolosità sociale richiesta dalla legge a fondamento delle misure di prevenzione.

Sul punto, la più recente giurisprudenza di questa suprema Corte, in continuità interpretativa con le pronunce già ampiamente citate nella sentenza impugnata e poste a fondamento della bontà procedurale dell'accertamento, ha ribadito come "in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità." (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488).

Le ulteriori doglianze proposte dal ricorrente e relative all'interruzione dei canali di pericolosità motivati dalla prestazione di attività lavorativa nei campi alle dipendenze della ditta Lombardo, sono state già ampiamente disattese da parte della Corte di appello, che ha correttamente ritenuto che la predetta prestazione lavorativa non costituisce ex se indice di un'intervenuta resipiscenza del preposto e di un mutamento delle sue abitudini di vita, a fronte, invece, di un quadro complessivo che denota una sistematica e persistente violazione della legge penale, insensibile a qualsiasi tentativo di ammonimento da parte dell'autorità giudiziaria.

4. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Manifestamente infondato è l'unico motivo proposto.

I ricorrenti si limitano ad una riproposizione pedissequa delle medesime censure avanzate con l'atto d'appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale e sono, comunque, del tutto generiche nella misura in cui non si confrontano in alcun modo con la motivazione della sentenza e con le specifiche osservazioni ivi contenute, che comprovano in modo logico, esauriente, e privo di contraddizioni, il carattere squilibrato tra gli investimenti effettuati e i proventi leciti conseguiti dal Moncer e dal suo nucleo familiare.

In conformità ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la Corte territoriale ha, quindi, ricostruito la natura illecita delle accumulazioni patrimoniali del proposto e dei ricorrenti, fonte dei provvedimenti ablativi adottati.

Rispetto al quadro probatorio valorizzato dalla Corte di merito, le argomentazioni dei ricorrenti non introducono, al di là di mere declamazioni generiche, alcun elemento utile idoneo a demolire la struttura complessiva della motivazione che risulta particolarmente persuasiva nella misura in cui ha provveduto a disarticolare, punto per punto, tutte le doglianze difensive.

Fermo quanto precede, il Collegio non ignora che, in un isolato precedente, questa Suprema Corte ha avuto modo di sostenere che «in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'Insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto» (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272608); ritiene, tuttavia, di aderire al consolidato e contrario orientamento (cfr., Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 dep. 2021, Icardi, Rv. 280249; Sez. 6, n. 17849 del 27/05/2020, Serri non mass.; Sez. 6, n. 34839 del 06/07/2021, Ciavarello, non mass.), secondo il quale, quanto alla legittimazione dell'impugnazione del provvedimento di confisca da parte del terzo, occorre guardare al ruolo che lo stesso assume all'interno del procedimento di prevenzione: pur non essendo lo stesso gravato da alcun onere probatorio, il terzo ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà.

Il nucleo del contendere che involge la posizione del terzo, dunque, attiene unicamente al profilo della disponibilità del bene ablato, rimanendo estranei sia il profilo della pericolosità sociale del proposto che quello della correlazione temporale tra i rispettivi acquisti immobiliari e la pericolosità di quest'ultimo.

Ne consegue, che, per il terzo, il procedimento ruoterà solo ed esclusivamente intorno alla posizione sostanziale da difendere ed al relativo onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la coincidenza tra titolarità formale e sostanziale del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (cfr., Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, in motivazione).

Nella fattispecie, il relativo scrutinio presuppone che l'aspetto inerente la sostanziale riferibilità al proposto dei beni confiscati, malgrado il diverso dato formale della relativa titolarità, sia stato definito in termini coerenti alla richiesta di applicazione della confisca, attribuendo al soggetto socialmente pericoloso la effettiva disponibilità delle utilità ablate.

Ma proprio la puntuale definizione di tale precondizione logica rende il tema a giudizio estraneo ai profili di interesse dei terzi interessati, in ragione della natura solo formale della relativa intestazione: aspetto, questo, che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha, di fatto, trascurato di contestare malgrado le considerazioni argomentative spese nel provvedimento impugnato a sostegno della ritenuta riferibilità sostanziale dei beni in questione (motivate guardando al rapporto di affinità corrente con il proposto lette alla luce della verificata sistematica incapienza reddituale dello stesso e del relativo nucleo familiare).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 116/21 in data 08/03/2023 della Corte di appello di Palermo, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore 'generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi' l'inammissibilità di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Trapani in data 25/02/2021, avverso il quale avevano proposto appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (oltre a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]): dichiarava che la confisca della ditta individuale Ondablu di [OSCURATO:PERSONA] e relativo complesso dei beni aziendali era già stata eseguita in sede penale; revocava il sequestro del 18/05/2020 e la confisca dei seguenti beni: 1) saldo attivo del rapporto sottostante ed identificato dallo stesso numero della carta postepay n. 533317099265478 intestata ad [OSCURATO:PERSONA]; 2) saldo attivo del deposito a risparmio n. 48154303 intestato a [OSCURATO:PERSONA]; 3) quota di 1/2 dei terreni siti a Marsala in contrada Marcatazzi, di cui al fg. 341, pari. 9, 176, 183, 186 e 192, intestata a [OSCURATO:PERSONA]. Nel medesimo contesto veniva confermato l'originario decreto che aveva: -applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre, con le relative prescrizioni, imponendo al proposto la cauzione di euro 3.000, -ordinato la confisca di vari beni (analiticamente indicati) intestati a [OSCURATO:PERSONA] o a terzi (la moglie [OSCURATO:PERSONA], il cognato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ritenuti tutti nella disponibilità del Monc:er (tra cui, terreni siti in Marsala in contrada Marcatazzi intestati alla moglie ed al cognato per la quota di 1/2 ciascuno, l'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]Anna intestato ai coniugi Rallo-[OSCURATO:PERSONA], due ditte individuali con il relativo compendio aziendale, rispettivamente intestate al fratello del proposto, [OSCURATO:PERSONA] e al cognato dello stesso, [OSCURATO:PERSONA], un'autovettura intestata al proposto, i saldi attivi di rapporti bancari variamente intestati al proposto e alla moglie). Nella motivazione del provvedimento impugnato, il Tribunale affermava la pericolosità sociale del Moncer sia ai sensi dell'art. 4 lett. b) d.lgs. n. 159/2011 sia ai sensi dell'art. 4 lett. c), in relazione all'art. 4 lett. b) del medesimo decreto legislativo. In particolare, si era evidenziato come al proposto, con sentenza in data 11/07/2013 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala (divenuta irrevocabile) fosse stata applicata ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i delitti di detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e favoreggiamento all'immigrazione clandestina, fatti commessi nel 2012; inoltre, il Moncer, nell'ambito di altro procedimento, aveva riportato condanna per diverse ipotesi di importazione di T.L.E. di contrabbando sul territorio dello Stato, condotte poste in essere fra il 2017 ed il 2018.2. Avverso il predetto decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Motivo unico: violazione di legge in relazione agli artt. 1 e ss. d.lgs. 159/2011 e agli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 111 Cost., comma 6, Cost. e 6 CEDU. La valorizzazione sul piano indiziario della sentenza di applicazione pena dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è estremamente limitata, in mancanza dell'acquisizione di atti di indagine capaci di consentire la formulazione una qualche valutazione da parte dei giudici della prevenzione su quelle datate ipotesi di reato, anche e soprattutto sul piano della loro incidenza nella formazione della supposta provvista illecita asseritamente utilizzata nelle successive acquisizioni patrimoniali incriminate. Ancor più illogica ed immotivata è la ritenuta pericolosità sociale del proposto con riferimento al periodo successivo al 2016, alla luce della risultanza costituita dalla sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 19/07/2021 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri. La definitività della sentenza di assoluzione del Moncer e di tutti gli altri coimputati per il reato associativo per insussistenza del fatto, avrebbe dovuto condurre a differenti conclusioni nel giudizio di appello, maggiormente conformi a giustizia. L'ultima negoziazione illecita incriminata risale al settembre 2018; dall'inizio del 2019, segue un periodo di detenzione che cessa solo il 21 luglio 2021; riacquistata la libertà, il Moncer si è subito attivato dedicandosi in maniera continua, costante e proficua ad attività lavorativa alle dipendenze della ditta Lombardo, senza incorrere mai in nessuna censura o richiami da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. 4. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Motivo unico: erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata revoca del sequestro e della confisca della quota di 1/2 dei terreni siti in Marsala contrada Marcatazzi, intestati a [OSCURATO:PERSONA] nonché dell'azienda agricola intestata ad [OSCURATO:PERSONA] nonché dell'immobile sito in Marsala contrada Sant'Anna. Si censura il provvedimento impugnato che non ha tenuto conto che: -tutti i beni "in contesa" sono stati acquistati con proventi leciti, direttamente proporzionali alle disponibilità finanziarie del Moncer e dei congiunti; -l'impresa agricola sita in Marsala contrada Marcatazzi è riconducibile, sia formalmente che fattualmente, ad [OSCURATO:PERSONA], cognato del Moncer: i terreni ivi ubicati, infatti, sono stati acquistati dal predetto e dalla moglie del Moncer, con utilizzo di riscorse economicamente lecite; -non si può parlare in nessun modo di intestazione fittizia di tali beni per finalità elusive; -non vi è alcuna correlazione temporale tra la acclamata pericolosità sociale del Moncer e gli acquisti di tali beni da parte dei suoi congiunti; -l'acquisto dell'immobile sito in contrada Sant'Anna adibito ad abitazione familiare è stato ritardato a causa dei promittenti venditori e non per evitare l'applicazione della misura di prevenzione. Risulta, in particolare, pacifico che [OSCURATO:PERSONA] ha investito, per l'acquisto del terreno e per l'avviamento dell'azienda agricola a conduzione familiare, la somma erogatagli dalla regione a titolo di contributo per la sua pregressa attività di marinaio: circostanza, quest'ultima, comprovata docurnentalmente dalla documentazione difensiva, unitamente alla movimentazione bancaria dei pagamenti effettuati dal proprio conto e degli estratti conto dai quali è possibile evincere i bonifici ricevuti dall'[OSCURATO:PERSONA] da parte del figlio e di altri parenti. Nella fattispecie, peraltro, vertendosi in ipotesi di intestazione fittizia di beni a soggetti per i quali opera la presunzione di fittizia intestazione ex art. 26, comma 2, d.lgs. 159/2011, essendo l'Hai cognato del Moncer, e dunque affine entro il quarto grado del predetto, lo scrutinio da svolgere in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo deve essere ancora più accurato ed approfondito, per verificare se l'intenzione medesima risponda piuttosto ad esigenze diverse da quelle elusive. Tanto premesso, non è emerso alcun elemento dal quale desumere la sussistenza in capo al Moncer, e conseguentemente all'[OSCURATO:PERSONA], dell'elemento soggettivo del reato. Infine, anche con riferimento all'immobile costituente l'abitazione del Moncer e della consorte, si è in presenza di mere supposizioni non supportate da alcun elemento di riscontro in tal senso. Peraltro, se è vero che i risultati delle indagini patrimoniali condotte in Italia dimostrerebbero una sproporzione rilevante, non può di contro non tenersi in conto la capacità economica della famiglia Moncer in Tunisia, come risulta dalla documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. peri., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. n. 159/2011 di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (cfr., Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514). 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Manifestamente infondato è l'unico motivo proposto. Con le dedotte censure, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione ai presupposti applicativi delle misure di prevenzione confermate dalla Corte di appello di Palermo, per avere il giudice erroneamente datato e perimetrato i sintomi della pericolosità sociale del proposto, nonché per averne confermato l'attualità. Anzitutto, il ricorrente si duole della valorizzazione, quale unico elemento sintomatico di pericolosità sociale nel periodo fatto risalire dagli inizi del 2012 e fino alla data dell'arresto in flagranza di reato nel luglio 2012, della sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, dell'il luglio 2013, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Marsala, con la quale veniva concordemente applicata al proposto la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i delitti di detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In particolare, ad avviso del ricorrente, a fronte della natura - comunque non accertativa della responsabilità penale - della sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal compendio probatorio raccolto durante tale procedimento non sarebbe emerso alcun elemento sufficiente a fondare un effettivo giudizio di pericolosità sociale del proposto, in relazione ad ipotesi di reato di data remota e comunque non idonee a comprovare la formazione di provviste di denaro illecite asseritamente utilizzate nelle successive acquisizioni patrimoniali oggetto di contestazione. Il ricorrente sottolinea che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala, disponendo la concessione delle attenuanti generiche, avrebbe evidenziato la circostanza che, all'epoca del procedimento, non risultava che il Moncer avesse mai commesso reati sul territorio dello Stato. Trattasi di censura che risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità, a fronte delle medesime conclusioni a cui era pervenuto già il Tribunale di Trapani con il decreto applicativo, per cui non risulta che la medesima censura sia stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già insito nel sistema impugnatorio, e cioè la delimitazione della cognizione di detto giudice ai - soli - motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto di impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e 591, comma 1, lett c) cod. proc. pen.) - sono funzionali alla circoscrizione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con le specifiche modalità del ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, infatti, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in questa sede di qualsiasi questione non previamente prospettata con il relativo atto di appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento in sede di legittimità del provvedimento impugnato in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. In questo caso, infatti, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza, con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito dalla verifica giurisdizionale. Proseguendo nel motivo, il ricorrente prospetta all'attenzione del Collegio l'immotivata ed illogica considerazione da parte della Corte di merito della pericolosità sociale per il periodo successivo al 2016, alla luce dell'assoluzione del ricorrente per il reato associativo, statuita dalla Corte d'Assise di Appello di Palermo, in data 19 luglio 2021, nel procedimento a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e altri (divenuta irrevocabile in data 17 novembre 2022). Sul punto, occorre nuovamente ricordare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, "nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricom presa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio"(Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Conseguentemente, sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, il ricorso è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. In ogni caso, il ricorso è anche generico, poiché non si confronta con la motivazione del decreto impugnato. La Corte territoriale, infatti, non senza evidenziare plurimi e convergenti elementi indicativi della pericolosità sociale e desumibili dalla stessa sentenza della Corte di Assise di appello di Milano del 19 luglio 2021, che ha - solo in parte - assolto il proposto per il reato associativo di cui all'art. 291 -quater cod. pen., ma per il resto affermato la sua penale responsabilità in ordine sia ai reati di introduzione nel territorio dello Stato di quantitativi di tabacchi esteri di cui all'art. 291-bis del d.P.R. n. 43/1973, sia al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen., ha correttamente applicato i principi di diritto che governano l'accertamento della pericolosità sociale richiesta dalla legge a fondamento delle misure di prevenzione. Sul punto, la più recente giurisprudenza di questa suprema Corte, in continuità interpretativa con le pronunce già ampiamente citate nella sentenza impugnata e poste a fondamento della bontà procedurale dell'accertamento, ha ribadito come "in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità." (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488). Le ulteriori doglianze proposte dal ricorrente e relative all'interruzione dei canali di pericolosità motivati dalla prestazione di attività lavorativa nei campi alle dipendenze della ditta Lombardo, sono state già ampiamente disattese da parte della Corte di appello, che ha correttamente ritenuto che la predetta prestazione lavorativa non costituisce ex se indice di un'intervenuta resipiscenza del preposto e di un mutamento delle sue abitudini di vita, a fronte, invece, di un quadro complessivo che denota una sistematica e persistente violazione della legge penale, insensibile a qualsiasi tentativo di ammonimento da parte dell'autorità giudiziaria. 4. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Manifestamente infondato è l'unico motivo proposto. I ricorrenti si limitano ad una riproposizione pedissequa delle medesime censure avanzate con l'atto d'appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale e sono, comunque, del tutto generiche nella misura in cui non si confrontano in alcun modo con la motivazione della sentenza e con le specifiche osservazioni ivi contenute, che comprovano in modo logico, esauriente, e privo di contraddizioni, il carattere squilibrato tra gli investimenti effettuati e i proventi leciti conseguiti dal Moncer e dal suo nucleo familiare. In conformità ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la Corte territoriale ha, quindi, ricostruito la natura illecita delle accumulazioni patrimoniali del proposto e dei ricorrenti, fonte dei provvedimenti ablativi adottati. Rispetto al quadro probatorio valorizzato dalla Corte di merito, le argomentazioni dei ricorrenti non introducono, al di là di mere declamazioni generiche, alcun elemento utile idoneo a demolire la struttura complessiva della motivazione che risulta particolarmente persuasiva nella misura in cui ha provveduto a disarticolare, punto per punto, tutte le doglianze difensive. Fermo quanto precede, il Collegio non ignora che, in un isolato precedente, questa Suprema Corte ha avuto modo di sostenere che «in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'Insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto» (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272608); ritiene, tuttavia, di aderire al consolidato e contrario orientamento (cfr., Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 dep. 2021, Icardi, Rv. 280249; Sez. 6, n. 17849 del 27/05/2020, Serri non mass.; Sez. 6, n. 34839 del 06/07/2021, Ciavarello, non mass.), secondo il quale, quanto alla legittimazione dell'impugnazione del provvedimento di confisca da parte del terzo, occorre guardare al ruolo che lo stesso assume all'interno del procedimento di prevenzione: pur non essendo lo stesso gravato da alcun onere probatorio, il terzo ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà. Il nucleo del contendere che involge la posizione del terzo, dunque, attiene unicamente al profilo della disponibilità del bene ablato, rimanendo estranei sia il profilo della pericolosità sociale del proposto che quello della correlazione temporale tra i rispettivi acquisti immobiliari e la pericolosità di quest'ultimo. Ne consegue, che, per il terzo, il procedimento ruoterà solo ed esclusivamente intorno alla posizione sostanziale da difendere ed al relativo onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la coincidenza tra titolarità formale e sostanziale del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (cfr., Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, in motivazione). Nella fattispecie, il relativo scrutinio presuppone che l'aspetto inerente la sostanziale riferibilità al proposto dei beni confiscati, malgrado il diverso dato formale della relativa titolarità, sia stato definito in termini coerenti alla richiesta di applicazione della confisca, attribuendo al soggetto socialmente pericoloso la effettiva disponibilità delle utilità ablate. Ma proprio la puntuale definizione di tale precondizione logica rende il tema a giudizio estraneo ai profili di interesse dei terzi interessati, in ragione della natura solo formale della relativa intestazione: aspetto, questo, che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha, di fatto, trascurato di contestare malgrado le considerazioni argomentative spese nel provvedimento impugnato a sostegno della ritenuta riferibilità sostanziale dei beni in questione (motivate guardando al rapporto di affinità corrente con il proposto lette alla luce della verificata sistematica incapienza reddituale dello stesso e del relativo nucleo familiare). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so
Decreto Cassazione n. 46121/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris