CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 336, 341-bis e 651 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e tre mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso sono: il primo manifestamente infondato a fronte di una motivazione adeguata sul trattamento sanzionatorio ed implicita quanto al diniego delle attenuanti generiche a fronte di un motivo di appello parimenti generico sul punto; il secondo inammissibile ed intempestivo, in quanto pur deducendo una violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 99 cod. pen., non è stato previamente dedotto con l'atto di gravame. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](. dente .«, Orl&rrdol VlotnoL Angelo o tanzo e O EPOSi [OSCURATO:PERSONA] CAN_L