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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34609/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod. pen. che l'imputato è accusato di aver commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], avvicinandosi alla persona offesa, sottraendo dalla sua borsa un telefono cellulare e dandosi alla fuga.

Il ricorrente deduce, col primo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; col secondo motivo, erronea applicazione della legge penale per essere stato qualificato il fatto come delitto consumato e non come delitto tentato.

Rilevato, quanto al primo motivo, che la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto rilevando che il furto è stato commesso con destrezza e, appena prelevato il telefono, [OSCURATO:PERSONA] si pose davanti alla vittima consentendo così a [OSCURATO:PERSONA] di darsi alla fuga, ciò che denota «una determinazione a delinquere non modesta».

Rilevato che la Corte di appello ha valutato questo dato significativo e ha sottolineato, inoltre, che il valore del bene sottratto (valutato in C 180,00) non era modesto.

Ha compiuto, dunque, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desunnibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).

Rilevato, quanto al secondo motivo, che la Corte territoriale ha motivatamente escluso che il fatto possa essere riqualificato come furto tentato sottolineando che [OSCURATO:PERSONA] riuscì ad allontanarsi, sicché sia pure per breve tempo, ebbe autonoma disponibilità di quanto sottratto e il telefono fu recuperato solo perché la persona offesa richiamò l'attenzione di una pattuglia della Polizia, casualmente presente in zona (cfr.: Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266).

Ritenuto, pertanto, che i motivi di ricorso siano inammissibili e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod. pen. che l'imputato è accusato di aver commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], avvicinandosi alla persona offesa, sottraendo dalla sua borsa un telefono cellulare e dandosi alla fuga. Il ricorrente deduce, col primo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; col secondo motivo, erronea applicazione della legge penale per essere stato qualificato il fatto come delitto consumato e non come delitto tentato. Rilevato, quanto al primo motivo, che la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto rilevando che il furto è stato commesso con destrezza e, appena prelevato il telefono, [OSCURATO:PERSONA] si pose davanti alla vittima consentendo così a [OSCURATO:PERSONA] di darsi alla fuga, ciò che denota «una determinazione a delinquere non modesta». Rilevato che la Corte di appello ha valutato questo dato significativo e ha sottolineato, inoltre, che il valore del bene sottratto (valutato in C 180,00) non era modesto. Ha compiuto, dunque, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desunnibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). Rilevato, quanto al secondo motivo, che la Corte territoriale ha motivatamente escluso che il fatto possa essere riqualificato come furto tentato sottolineando che [OSCURATO:PERSONA] riuscì ad allontanarsi, sicché sia pure per breve tempo, ebbe autonoma disponibilità di quanto sottratto e il telefono fu recuperato solo perché la persona offesa richiamò l'attenzione di una pattuglia della Polizia, casualmente presente in zona (cfr.: Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266). Ritenuto, pertanto, che i motivi di ricorso siano inammissibili e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre