CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2021
Cassazione n. 11786/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tto del ricorso;dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato larichiesta avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ottenere il differimentofacoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, secondo comma, n. 2, cod. pen.,anche nelle forme della detenzione domiciliare umanitaria, prevista dall’art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), per incompatibilità con il regime carcerario,rilevando l’assenza di una situazione di incompatibilità alla luce dei presidi forniti e dellostato del quadro patologico, a fronte di una spiccata pericolosità sociale.2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione dilegge,con riferimento agli artt. 146 e 147 cod. pen., 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., e il viziodella motivazione perché il Tribunale di sorveglianza non ha disposto una perizia perverificare la compatibilità delle condizioni di salute, non ha tenuto conto della gravità delquadro patologico, non ha tenuto conto dell’inumanità del trattamento, ha presunto che lepatologie siano trattabili, pur avendo demandato all’istituto di adottare i necessari presidi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda pertutte Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225), l'istituto del differimentofacoltativo della pena, previsto dall'art. 147, n. 2, cod. pen. è applicabile, in ossequio aiprincipi affermati dagli artt. 27, terzo comma, e 32 Cost., quando ricorra almeno una delleseguenti condizioni: - stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infaustaquoad vitam ravvicinata; - affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenzedannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regimeinframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen.(così Sez. 1, n. 37216 del 05/03/2014, Carfora, Rv. 260780; Sez. 1, n. 30945 del05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, Piromalli, Rv.218229); - condizioni di salute talmente gravi da porre la espiazione della pena in contrastocon il senso di umanità o comunque da non consentire al condannato di partecipareconsapevolmente al processo rieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, Buonanno, Rv.249966; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132), tenuto conto della duratadella pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez.1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879).L'istituto della detenzione domiciliare "a tempo", prevista dall'art. 47-ter, comma 1-ter,ord. pen. risponde alle medesime finalità (tanto che la norma che ne prevede l'applicazionesi riferisce ai casi nei quali «potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dellaesecuzione») e la scelta tra il rinvio tout court e l'applicazione della detenzione domiciliareviene ancorata, dalla giurisprudenza, alla sussistenza o meno di una specifica esigenza dicontenimento della residua pericolosità attraverso un contesto comunque detentivo e uncontrollo costante.La Corte costituzionale, del resto, ha chiarito che la cd. detenzione domiciliareumanitaria o in deroga ha la finalità di salvaguardare contemporaneamente il fondamentalediritto alla salute del detenuto, qualora esso sia incompatibile con la sua permanenza incarcere, e le esigenze di difesa della collettività, la quale va protetta dalla potenzialepericolosità che sia residuata in capo al soggetto (sentenza n. 99 del 2019).In ogni caso, comunque, alla base della decisione su un'istanza di rinvio facoltativodell'esecuzione ai sensi dell'art. 147 cod. pen. o di applicazione della già menzionata formadi detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. vi è la verificapreliminare delle prevalenti condizioni (ostative alla prosecuzione della detenzione incarcere, che altrimenti assumerebbe connotazioni di disumanità) di salute del condannato,cioè del soggetto da rieducare ex art. 27 Cost.3. Il Tribunale di sorveglianza non ha trascurato il consolidato principio ermeneuticosecondo il quale, ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativodell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, primocomma, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lostato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali dacomportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguatecure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntiveed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essereimprontato il trattamento penitenziario.La giurisprudenza ha, infatti, affermato che «in tema di differimento dell'esecuzionedella pena per grave infermità fisica, ai fini della valutazione sull'incompatibilità tra il regimedetentivo e le condizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilità che ilmantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, ilgiudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, dadeterminarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamenteassicurate all'interno dell'istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anchese esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, alla stregua di untrattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena edell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 53166del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879).3.1. Effettivamente le condizioni di salute del condannato sono state vagliate sotto ilprofilo della compatibilità e dell’incidenza delle stesse sulla gravosità dell’espiazioneintramuraria.L’ordinanza impugnata ha osservato che, dalla relazione sanitaria e da quellaaggiornata a pochi giorni prima dell’udienza camerale, emerge che le patologie, pur gravi,sono compensate, controllate, monitorate e attivamente curate (il detenuto si trova ricoveratonel centro clinico dell’istituto), senza che sia presente una condizione acuta, venendopiuttosto segnalata la stabilità del quadro patologico.Del resto, il ricorso non introduce l’esistenza di una patologia che rende assolutamenteincompatibile lo stato detentivo e non si confronta adeguatamente, anche con riguardo allaumanità del trattamento, con le misure assicurate dall’istituto e dai sanitari che hanno in curail ricorrente.3.2. La necessità di procedere a perizia, messi da parte alcuni inconferenti richiami acertificazioni mediche anteriori alla ultima relazione sanitaria, è unicamente asserita ed èfinalizzata a sottoporre alla Corte una diversa valutazione delle risultanze cliniche.Del resto, il ricorso non si confronta con l’accertata stabilizzazione del quadro clinicoche risulta da recenti perizie che hanno attestato la compatibilità delle condizioni di salutecon la detenzione.3.3. A fronte di tali complessive valutazioni il ricorso investe la Corte di legittimità divalutazioni di merito in punto di inumanità del trattamento che sono meramente asserite,nonché di generiche esigenze di tutela della salute, senza confrontarsi con quantoampiamente esposto nel provvedimento impugnato sulla compatibilità con il regimedetentivo e sulla pericolosità sociale del condannato.4. È, del resto, palesemente infondata la questione secondo la quale il Tribunale disorveglianza avrebbe demandato all’amministrazione di adottare le cure necessarie, cosìdando atto che non vengono effettuate.In realtà, il provvedimento impugnato è chiarissimo nel dare atto che le cure necessarievengono quotidianamente apprestate, come le perizie e le relazioni sanitarie attestano,ferma la doverosa sollecitazione rivolta all’amministrazione e ai sanitari a proseguire nelsenso indicato.5. Neppure il ricorso si confronta con la ritenuta pericolosità sociale.5.1. Il detenuto, capo clan dell’omonima organizzazione mafiosa attiva e operante sulterritorio di XXXXXXX, è tuttora ritenuto, senza che il ricorso obietti alcunché, il verticeassociativo del gruppo criminale gestito dai figli, sicché dotato di una concreta e specificapericolosità sociale, evenienza che osta al differimento ex art. 147, quarto comma, cod. pen.5.2. Inoltre, circostanza particolarmente allarmante che il ricorso neppure esamina, ilTribunale ha dato atto che, in occasione di un precedente differimento della pena (ottenutoartificiosamente mediante il volontario aggravamento delle condizioni di salute), XXXXXXXaveva commesso nuovi gravi reati approfittando della libertà concessagli per curarsi,ristabilendo i contatti con gli ambienti criminali, così palesando ulteriormente la propriaspiccata pericolosità sociale.6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11786/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daVINCENZO SIANI - Presidente - Sent. n. sez. 1132/2026STEFANO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 19/03/2026SILVIA MATTEI R.G.N. 40460/2025RAFFAELLO MAGIGIOVANNI GALLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del 28/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Milano;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Raffaele GARGIULO che ha conclusoper il rigetto del ricorso;dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato larichiesta avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ottenere il differimentofacoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, secondo comma, n. 2, cod. pen.,anche nelle forme della detenzione domiciliare umanitaria, prevista dall’art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), per incompatibilità con il regime carcerario,rilevando l’assenza di una situazione di incompatibilità alla luce dei presidi forniti e dellostato del quadro patologico, a fronte di una spiccata pericolosità sociale.2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione dilegge,con riferimento agli artt. 146 e 147 cod. pen., 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., e il viziodella motivazione perché il Tribunale di sorveglianza non ha disposto una perizia perverificare la compatibilità delle condizioni di salute, non ha tenuto conto della gravità delquadro patologico, non ha tenuto conto dell’inumanità del trattamento, ha presunto che lepatologie siano trattabili, pur avendo demandato all’istituto di adottare i necessari presidi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda pertutte Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225), l'istituto del differimentofacoltativo della pena, previsto dall'art. 147, n. 2, cod. pen. è applicabile, in ossequio aiprincipi affermati dagli artt. 27, terzo comma, e 32 Cost., quando ricorra almeno una delleseguenti condizioni: - stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infaustaquoad vitam ravvicinata; - affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenzedannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regimeinframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen.(così Sez. 1, n. 37216 del 05/03/2014, Carfora, Rv. 260780; Sez. 1, n. 30945 del05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, Piromalli, Rv.218229); - condizioni di salute talmente gravi da porre la espiazione della pena in contrastocon il senso di umanità o comunque da non consentire al condannato di partecipareconsapevolmente al processo rieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, Buonanno, Rv.249966; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132), tenuto conto della duratadella pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez.1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879).L'istituto della detenzione domiciliare "a tempo", prevista dall'art. 47-ter, comma 1-ter,ord. pen. risponde alle medesime finalità (tanto che la norma che ne prevede l'applicazionesi riferisce ai casi nei quali «potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dellaesecuzione») e la scelta tra il rinvio tout court e l'applicazione della detenzione domiciliareviene ancorata, dalla giurisprudenza, alla sussistenza o meno di una specifica esigenza dicontenimento della residua pericolosità attraverso un contesto comunque detentivo e uncontrollo costante.La Corte costituzionale, del resto, ha chiarito che la cd. detenzione domiciliareumanitaria o in deroga ha la finalità di salvaguardare contemporaneamente il fondamentalediritto alla salute del detenuto, qualora esso sia incompatibile con la sua permanenza incarcere, e le esigenze di difesa della collettività, la quale va protetta dalla potenzialepericolosità che sia residuata in capo al soggetto (sentenza n. 99 del 2019).In ogni caso, comunque, alla base della decisione su un'istanza di rinvio facoltativodell'esecuzione ai sensi dell'art. 147 cod. pen. o di applicazione della già menzionata formadi detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. vi è la verificapreliminare delle prevalenti condizioni (ostative alla prosecuzione della detenzione incarcere, che altrimenti assumerebbe connotazioni di disumanità) di salute del condannato,cioè del soggetto da rieducare ex art. 27 Cost.3. Il Tribunale di sorveglianza non ha trascurato il consolidato principio ermeneuticosecondo il quale, ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativodell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, primocomma, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lostato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali dacomportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguatecure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntiveed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essereimprontato il trattamento penitenziario.La giurisprudenza ha, infatti, affermato che «in tema di differimento dell'esecuzionedella pena per grave infermità fisica, ai fini della valutazione sull'incompatibilità tra il regimedetentivo e le condizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilità che ilmantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, ilgiudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, dadeterminarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamenteassicurate all'interno dell'istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anchese esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, alla stregua di untrattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena edell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 53166del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879).3.1. Effettivamente le condizioni di salute del condannato sono state vagliate sotto ilprofilo della compatibilità e dell’incidenza delle stesse sulla gravosità dell’espiazioneintramuraria.L’ordinanza impugnata ha osservato che, dalla relazione sanitaria e da quellaaggiornata a pochi giorni prima dell’udienza camerale, emerge che le patologie, pur gravi,sono compensate, controllate, monitorate e attivamente curate (il detenuto si trova ricoveratonel centro clinico dell’istituto), senza che sia presente una condizione acuta, venendopiuttosto segnalata la stabilità del quadro patologico.Del resto, il ricorso non introduce l’esistenza di una patologia che rende assolutamenteincompatibile lo stato detentivo e non si confronta adeguatamente, anche con riguardo allaumanità del trattamento, con le misure assicurate dall’istituto e dai sanitari che hanno in curail ricorrente.3.2. La necessità di procedere a perizia, messi da parte alcuni inconferenti richiami acertificazioni mediche anteriori alla ultima relazione sanitaria, è unicamente asserita ed èfinalizzata a sottoporre alla Corte una diversa valutazione delle risultanze cliniche.Del resto, il ricorso non si confronta con l’accertata stabilizzazione del quadro clinicoche risulta da recenti perizie che hanno attestato la compatibilità delle condizioni di salutecon la detenzione.3.3. A fronte di tali complessive valutazioni il ricorso investe la Corte di legittimità divalutazioni di merito in punto di inumanità del trattamento che sono meramente asserite,nonché di generiche esigenze di tutela della salute, senza confrontarsi con quantoampiamente esposto nel provvedimento impugnato sulla compatibilità con il regimedetentivo e sulla pericolosità sociale del condannato.4. È, del resto, palesemente infondata la questione secondo la quale il Tribunale disorveglianza avrebbe demandato all’amministrazione di adottare le cure necessarie, cosìdando atto che non vengono effettuate.In realtà, il provvedimento impugnato è chiarissimo nel dare atto che le cure necessarievengono quotidianamente apprestate, come le perizie e le relazioni sanitarie attestano,ferma la doverosa sollecitazione rivolta all’amministrazione e ai sanitari a proseguire nelsenso indicato.5. Neppure il ricorso si confronta con la ritenuta pericolosità sociale.5.1. Il detenuto, capo clan dell’omonima organizzazione mafiosa attiva e operante sulterritorio di XXXXXXX, è tuttora ritenuto, senza che il ricorso obietti alcunché, il verticeassociativo del gruppo criminale gestito dai figli, sicché dotato di una concreta e specificapericolosità sociale, evenienza che osta al differimento ex art. 147, quarto comma, cod. pen.5.2. Inoltre, circostanza particolarmente allarmante che il ricorso neppure esamina, ilTribunale ha dato atto che, in occasione di un precedente differimento della pena (ottenutoartificiosamente mediante il volontario aggravamento delle condizioni di salute), XXXXXXXaveva commesso nuovi gravi reati approfittando della libertà concessagli per curarsi,ristabilendo i contatti con gli ambienti criminali, così palesando ulteriormente la propriaspiccata pericolosità sociale.6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.