Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 09494/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26385/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Murino; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1945 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 504/2018 del TRIBUNALE di NUORO, depositata il 06/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal cons.

LinaRUBINO. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] 1945 s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ottenne nel 2016 un decreto ingiuntivo nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di € 34.700,98, a titolo di prezzo della vendita di dieci gioielli come identificati nella fattura allegata alla domanda monitoria.

2. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione a decreto ingiuntivo: eccepì, in particolare, l’avvenuta prescrizione presuntiva ex art. 2955 c.c. del credito risultante dalla fattura , e di non aver effettuato né concordato alcun pagamento a titolo di acconto di un debito frazionato.

3. Il Tribunale di Nuoro respinse l’opposizione, assumendo provata la consegna delle merci.

R itenne inapplicabile alla tipologia di merce venduta la fattispecie di cui all’art. 2955 c.c., in quanto riferibile esclusivamente alleipotesi di alienazioni al minuto, a titolo oneroso , di beni di largo e generalizzato consumo personale e familiare, tipiche dei rapporti di vita quotidiana, instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato.

Considerò, altresì, confermatatale inapplicabilità dall’accordo, intervenuto tra le parti, con il quale era stata convenutauna rateizzazione del pagamento.

4. Avverso tale decisione proposeappello la sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

5. La Corte di Appello di Cagliari con pronunzia ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. ha dichiarato inammissibile il gravame e condannato l’appellante alla rifusione in favore dell’appellato delle spese processuali.

6. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 504/2018 del Tribunale di Nuoro sulla base di due motiviillustrati da memoria [OSCURATO:PERSONA] 1945 di [OSCURATO:PERSONA] C. ha depositato controricorsoin data 4 marzo 2020, a fronte della notifica del ricorso eseguita il 4 settembre 2019.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di violazione di legge adducendo la mancata e non corretta lettura dell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.

Rileva che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere tardiva l’eccezione di mancata consegna dei beni avanzata da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.

Sottolinea, infatti, che già nell’atto introduttivo del giudizio l’attrice aveva contestato la portata probatoria della fattura, e che, di conseguenza, era onere della parte che aveva emesso il documento fornire la prova dell’esistenza del rapporto contrattuale in tutti i suoi elementi costituitivi, compresa la consegna della merce.

Evidenzia, altresì, l’errore in cui è incorso il Tribunale nel rigettare l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2955 n. 5 c.c. sulla base del convincimento che i beni in fattura non fossero merci vendute nel commercio al minuto e che le stesse non rientrassero nei beni di largo consumo.

Contesta, inoltre, il rigetto dell’eccezione di inammissibilità della prova per testi ex art. 2721 c.c. sulla consegna dei beni.

Deduce, infine, la nullità del rigetto dell’eccezione di inammissibilità ex art. 246 c.p.c. dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che gli stessi erano soci accomandatari della società convenuta e come tali titolari di un interesse che avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al giudizio. 2.Con il secondo motivo la ricorrente prospetta una violazione di legge ex art. 360, co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. riguardo all’ammissione delle prove testimoniali ed al loro espletamento.

Insiste nel sottolineare la nullità dell’ordinanza di ammissione delle prove dedotte dalla parte convenuta, precisando che nel caso di specie trova applicazione il limite di cui all’art. 2721 c.c., nonché il divieto ex art. 246 c.p.c. dal momento che i testi escussi sono soci accomandatari della parte opposta e dunque soggetti aventi un interesse nel processo.

3. Preliminarmente, si osserva che l a ricorrente ha prod otto esclusivamenteuna copia dell’ordinanza di inammissibilità, ma non ha prodotto prova della comunicazione dellastessa.

Tuttavia, atteso che l’ordinanza risulta essere stata pubblicata in data 6 giugno 2019, e il ricorso è stato notificato in data 4 settembre 2019, la mancata produzione della relata della comunicazione è irrilevante, giacché la notifica del ricorso introdut tivo è comunque tempestiva, in quanto effettuata nei sessanta giorni dalla pubblicazione, cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale.

4. Il controricorso è tardivo, in quanto depositato in via telematica solo in data4 marzo 2020 , a fonte della notifica del ricorso eseguita in data 4settembre 2019, e pertanto dello stesso non si può tenere conto.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Esso non contiene alcun cenno ai motivi di appello, né tanto meno alla motivazione della corte d’appello, contrariamente al consolidato principio secondo il quale n el ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (tra le altre, in questo senso, ex multis, Cass. n. 27703 del 2020; ma vedi già: Cass. n. 8942 del 2014; n. 10722 del 2014; n. 2784 del 2015; n. 26936 del 2016, la quale sottolinea che Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proposto ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l'onere di indicare i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile (risultando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato), non è eccessivo per il ricorrente e risulta, infine, funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giudicato interno. ; n. 21369 del 2020) .

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

7. Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio in favore del controricorrente in ragione della tardività del controricorso.

8. Ilricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la partericorrente risulta soccombente, pertanto è gravatadall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26385/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Murino; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1945 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 504/2018 del TRIBUNALE di NUORO, depositata il 06/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal cons. LinaRUBINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] 1945 s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ottenne nel 2016 un decreto ingiuntivo nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di € 34.700,98, a titolo di prezzo della vendita di dieci gioielli come identificati nella fattura allegata alla domanda monitoria. 2. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione a decreto ingiuntivo: eccepì, in particolare, l’avvenuta prescrizione presuntiva ex art. 2955 c.c. del credito risultante dalla fattura , e di non aver effettuato né concordato alcun pagamento a titolo di acconto di un debito frazionato. 3. Il Tribunale di Nuoro respinse l’opposizione, assumendo provata la consegna delle merci. R itenne inapplicabile alla tipologia di merce venduta la fattispecie di cui all’art. 2955 c.c., in quanto riferibile esclusivamente alleipotesi di alienazioni al minuto, a titolo oneroso , di beni di largo e generalizzato consumo personale e familiare, tipiche dei rapporti di vita quotidiana, instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato. Considerò, altresì, confermatatale inapplicabilità dall’accordo, intervenuto tra le parti, con il quale era stata convenutauna rateizzazione del pagamento. 4. Avverso tale decisione proposeappello la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 5. La Corte di Appello di Cagliari con pronunzia ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. ha dichiarato inammissibile il gravame e condannato l’appellante alla rifusione in favore dell’appellato delle spese processuali. 6. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 504/2018 del Tribunale di Nuoro sulla base di due motiviillustrati da memoria [OSCURATO:PERSONA] 1945 di [OSCURATO:PERSONA] C. ha depositato controricorsoin data 4 marzo 2020, a fronte della notifica del ricorso eseguita il 4 settembre 2019. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di violazione di legge adducendo la mancata e non corretta lettura dell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. Rileva che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere tardiva l’eccezione di mancata consegna dei beni avanzata da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. Sottolinea, infatti, che già nell’atto introduttivo del giudizio l’attrice aveva contestato la portata probatoria della fattura, e che, di conseguenza, era onere della parte che aveva emesso il documento fornire la prova dell’esistenza del rapporto contrattuale in tutti i suoi elementi costituitivi, compresa la consegna della merce. Evidenzia, altresì, l’errore in cui è incorso il Tribunale nel rigettare l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2955 n. 5 c.c. sulla base del convincimento che i beni in fattura non fossero merci vendute nel commercio al minuto e che le stesse non rientrassero nei beni di largo consumo. Contesta, inoltre, il rigetto dell’eccezione di inammissibilità della prova per testi ex art. 2721 c.c. sulla consegna dei beni. Deduce, infine, la nullità del rigetto dell’eccezione di inammissibilità ex art. 246 c.p.c. dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che gli stessi erano soci accomandatari della società convenuta e come tali titolari di un interesse che avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al giudizio. 2.Con il secondo motivo la ricorrente prospetta una violazione di legge ex art. 360, co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. riguardo all’ammissione delle prove testimoniali ed al loro espletamento. Insiste nel sottolineare la nullità dell’ordinanza di ammissione delle prove dedotte dalla parte convenuta, precisando che nel caso di specie trova applicazione il limite di cui all’art. 2721 c.c., nonché il divieto ex art. 246 c.p.c. dal momento che i testi escussi sono soci accomandatari della parte opposta e dunque soggetti aventi un interesse nel processo. 3. Preliminarmente, si osserva che l a ricorrente ha prod otto esclusivamenteuna copia dell’ordinanza di inammissibilità, ma non ha prodotto prova della comunicazione dellastessa. Tuttavia, atteso che l’ordinanza risulta essere stata pubblicata in data 6 giugno 2019, e il ricorso è stato notificato in data 4 settembre 2019, la mancata produzione della relata della comunicazione è irrilevante, giacché la notifica del ricorso introdut tivo è comunque tempestiva, in quanto effettuata nei sessanta giorni dalla pubblicazione, cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale. 4. Il controricorso è tardivo, in quanto depositato in via telematica solo in data4 marzo 2020 , a fonte della notifica del ricorso eseguita in data 4settembre 2019, e pertanto dello stesso non si può tenere conto. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Esso non contiene alcun cenno ai motivi di appello, né tanto meno alla motivazione della corte d’appello, contrariamente al consolidato principio secondo il quale n el ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (tra le altre, in questo senso, ex multis, Cass. n. 27703 del 2020; ma vedi già: Cass. n. 8942 del 2014; n. 10722 del 2014; n. 2784 del 2015; n. 26936 del 2016, la quale sottolinea che Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proposto ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l'onere di indicare i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile (risultando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato), non è eccessivo per il ricorrente e risulta, infine, funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giudicato interno. ; n. 21369 del 2020) . 6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 7. Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio in favore del controricorrente in ragione della tardività del controricorso. 8. Ilricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la partericorrente risulta soccombente, pertanto è gravatadall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi