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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10199/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 13092 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13092del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54L51 C988X) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61S08 L126L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E42 M082Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimata- per la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazionen. 6919/2022,depositata in data 2 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] di causa Con ordinanza di questa Corte n. 7069/2019,depositatain data 12 marzo 2019, è stato rigettato il ricorso per cassazione pro- posto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Presidenza del Consiglio Ric. n. 13092/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 dei Ministri, in relazione alla sentenza n. 23261/2016 del Tribu- nale di Roma, depositata in data 19 dicembre 2016, con con- danna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, li- quidate «in complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge».

Con successiva ordinanza di questa Corte n. 6919/2022,depo- sitatain data 2 marzo 2022 è stata disposta la correzione del dispositivo di detta pronuncia, con la sostituzione delle parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 900,00, oltre spese prenotate a debito» alle parole «condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in com- plessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese gene- rali ed accessori di legge», essendo stato ritenuto che la previ- sione del rimborso delle spese generali forfettarie e delle spese vive, in luogo delle sole spese prenotate a debito, fosse frutto di errore materiale.

La ricorrente chiede ora correggersi il dispositivo di detta ultima pronuncia, in relazione all’importo delle spese processuali, er- roneamente indicato nell’ordinanza di correzione in € 900,00, invece che in € 700,00, per un evidente errore di calcolo, es- sendo state originariamente liquidate in «complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese» ed essendo quindi l’importo di tali spese pari a soli € 700,00, una volta eliminatala previsione del rimborso delle spese vive, ritenuta frutto di errore materiale.

Non ha svolto alcuna difesa l’amministrazione intimata.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione L’istanza di correzione dell’errore materiale avanzata dalla ri- corrente è fondata.

Ric. n. 13092/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 La ricorrente era stata originariamente condannata al paga- mento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate «in com- plessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese gene- rali ed accessori di legge».

Detta pronuncia è stata ritenuta affetta da errore materiale nella parte in cui essa prevedeva, in favore di una Amministra- zione dello Stato, oltre ai compensi professionali, il rimborso delle spese generali forfettarie e delle spese vive, in luogo delle sole spese prenotate a debito.

Il dispositivo è stato pertanto corretto, ai sensi dell’art. 287 c.p.c.(in virtù dell’ordinanza di questa Corte n. 6919/2022,de- positatain data 2 marzo 2022), con la sostituzione, nel dispo- sitivo, delle parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 900,00, oltre spese prenotate a debito» alle parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge»,essendosi ritenuto frutto di errore materiale la previsione del rimborso delle spese generali forfettarie e delle spese vive, in luogo delle sole spese prenotate a debito, oltre ai compensi professionali.

L’importo delle spese processuali, cui aggiungere le spese pre- notate a debito, è stato, però,nell’ordinanza di correzione, er- roneamente indicato in € 900,00 in luogo che in € 700,00, come avrebbe dovuto essere (non dovendosi tener conto delle spese vive),per una svista o, comunque, un palese errore di calcolo.

Il dispositivo della pronuncia va pertanto ulteriormente corretto come segue.

Alle parole dell’originaria ordinanza n. 7069 / 2019 , depositata in data 12 marzo 2019: «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge» Ric. n. 13092/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 vanno sostituite le parole: «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in complessivi euro 700,00, oltre eventuali spese prenotate a debito».

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedi- mento (Cass.,Sez.

U , Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002 , Rv. 555429 -01; Sez. 3 , Ordinanza n. 10203 del 04/05/2009 , Rv. 608122 –01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013 , Rv. 627802 – 01 ; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020, Rv. 658456 –01; Sez. 6 - L , Ordinanza n. 14 del 04/01/2016, Rv. 638387 -01).

Per questi motivi La Corte: - accoglie l’istanza e dispone corre ggersi ulteriormente la originaria decisione (Ordinanzan. 7069/2019, depositata in data 12 marzo 2019di questa Corte), già corretta (con Ordinanza di questa Corte n. 6919 / 2022, depositata in data 2 marzo 2022) con la sostituzione, nel dispositivo, delle parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in complessivi euro 700,00, oltre eventuali spese prenotate a debito » alle parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge»; - dispone che la correzione sia annotata a cura dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 13092 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13092del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54L51 C988X) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61S08 L126L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E42 M082Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimata- per la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazionen. 6919/2022,depositata in data 2 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] di causa Con ordinanza di questa Corte n. 7069/2019,depositatain data 12 marzo 2019, è stato rigettato il ricorso per cassazione pro- posto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Presidenza del Consiglio Ric. n. 13092/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 dei Ministri, in relazione alla sentenza n. 23261/2016 del Tribu- nale di Roma, depositata in data 19 dicembre 2016, con con- danna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, li- quidate «in complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge». Con successiva ordinanza di questa Corte n. 6919/2022,depo- sitatain data 2 marzo 2022 è stata disposta la correzione del dispositivo di detta pronuncia, con la sostituzione delle parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 900,00, oltre spese prenotate a debito» alle parole «condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in com- plessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese gene- rali ed accessori di legge», essendo stato ritenuto che la previ- sione del rimborso delle spese generali forfettarie e delle spese vive, in luogo delle sole spese prenotate a debito, fosse frutto di errore materiale. La ricorrente chiede ora correggersi il dispositivo di detta ultima pronuncia, in relazione all’importo delle spese processuali, er- roneamente indicato nell’ordinanza di correzione in € 900,00, invece che in € 700,00, per un evidente errore di calcolo, es- sendo state originariamente liquidate in «complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese» ed essendo quindi l’importo di tali spese pari a soli € 700,00, una volta eliminatala previsione del rimborso delle spese vive, ritenuta frutto di errore materiale. Non ha svolto alcuna difesa l’amministrazione intimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione L’istanza di correzione dell’errore materiale avanzata dalla ri- corrente è fondata. Ric. n. 13092/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 La ricorrente era stata originariamente condannata al paga- mento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate «in com- plessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese gene- rali ed accessori di legge». Detta pronuncia è stata ritenuta affetta da errore materiale nella parte in cui essa prevedeva, in favore di una Amministra- zione dello Stato, oltre ai compensi professionali, il rimborso delle spese generali forfettarie e delle spese vive, in luogo delle sole spese prenotate a debito. Il dispositivo è stato pertanto corretto, ai sensi dell’art. 287 c.p.c.(in virtù dell’ordinanza di questa Corte n. 6919/2022,de- positatain data 2 marzo 2022), con la sostituzione, nel dispo- sitivo, delle parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 900,00, oltre spese prenotate a debito» alle parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge»,essendosi ritenuto frutto di errore materiale la previsione del rimborso delle spese generali forfettarie e delle spese vive, in luogo delle sole spese prenotate a debito, oltre ai compensi professionali. L’importo delle spese processuali, cui aggiungere le spese pre- notate a debito, è stato, però,nell’ordinanza di correzione, er- roneamente indicato in € 900,00 in luogo che in € 700,00, come avrebbe dovuto essere (non dovendosi tener conto delle spese vive),per una svista o, comunque, un palese errore di calcolo. Il dispositivo della pronuncia va pertanto ulteriormente corretto come segue. Alle parole dell’originaria ordinanza n. 7069 / 2019 , depositata in data 12 marzo 2019: «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge» Ric. n. 13092/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 vanno sostituite le parole: «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in complessivi euro 700,00, oltre eventuali spese prenotate a debito». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedi- mento (Cass.,Sez. U , Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002 , Rv. 555429 -01; Sez. 3 , Ordinanza n. 10203 del 04/05/2009 , Rv. 608122 –01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013 , Rv. 627802 – 01 ; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020, Rv. 658456 –01; Sez. 6 - L , Ordinanza n. 14 del 04/01/2016, Rv. 638387 -01). Per questi motivi La Corte: - accoglie l’istanza e dispone corre ggersi ulteriormente la originaria decisione (Ordinanzan. 7069/2019, depositata in data 12 marzo 2019di questa Corte), già corretta (con Ordinanza di questa Corte n. 6919 / 2022, depositata in data 2 marzo 2022) con la sostituzione, nel dispositivo, delle parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in complessivi euro 700,00, oltre eventuali spese prenotate a debito » alle parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge»; - dispone che la correzione sia annotata a cura dell
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