CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso teso a censurare il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen. è declinato in fatto nella parte in cui vorrebbe fondare la sussistenza della citata attenuante sulla base di una ricostruzione in fatto ed una prospettata ingiustizia ricevuta in realtà smentita dai Giudici di merito e, pertanto, riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, dopo aver - in breve - riportato gli eventi, ha escluso che la condotta del ricorrente fosse stato determinato da una stato d'ira causato da un fatto ingiusto altrui, rilevando come il prenditore dell'assegno, falsamente accusato, si fosse limitato ad esercitare il diritto di negoziare il titolo ricevuto dal debitore Nicoletti che non aveva adempiuto agli obblighi negoziali assunti con la società per l'acquisto dell'autovettura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il