CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 agosto 1961
Cassazione n. 22088/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'1/08/1961 avverso la sentenza emessa 1'8/07/2025 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, con la quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali; letta la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna per il delitto di peculato, per la quale all'imputato veniva comminata la pena finale di due anni di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici e dal contrattare con la pubblica amministrazione per anni cinque, con condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Secondo le concordi sentenze di merito l'imputato, in qualità di amministratore e legale rappresentante della MAPA [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società gestrice di apparecchi da gioco e sub-concessionaria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si sarebbe appropriato delle somme destinate ad essere riversate al concessionario, a titolo di PREU (prelievo erariale unico). 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo e secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di pecu lato. Sostiene il ricorrente di esser stato solo formalmente amministratore della MAPA [OSCURATO:PERSONA] che, invece, era di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA], da ciò desumendo che le somme oggetto di omesso riversamento alla concessionaria non potevano ritenersi distratte in suo favore, dovendosi imputare l'indebita appropriazione al predetto amministratore di fatto. In virtù dell'assunzione solo fittizia della qualifica, la difesa sostiene che l'imputato non avrebbe avuto alcuna consapevolezza in merito all'illiceità della condotta materialmente commessa da altri. Rispetto a tale deduzione, la Corte di appello avrebbe omesso di valorizzare le deposizioni dei testi che avevano riferito che ad agire per conto della MAPA era sempre [OSCURATO:PERSONA]. La carenza dell'elemento soggettivo non potrebbe neppure essere superata valorizzando le condotte successive alla commissione del reato e consistenti nelle interlocuzioni con la concessionaria e nel tentativo di concordare un piano per la restituzione degli importi dovuti, posto che tali fatti atterrebbero tutti ad una fase successiva alla commissione del reato. Conclude la difesa affermando che la Corte di appello avrebbe desunto la qualifica soggettiva dalla sola formale assunzione della carica sociale, omettendo di considerare che la condotta materiale era addebitabile ad altro soggetto, rispetto d, qualt l'imputato poteva al più assumere il ruolo di connivente non ) 2punibile. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Si evidenzia che le ragioni del diniego erano state diverse nel giudizio di primo grado, rispetto a quelle recepite in sede di appello, avendo la Corte valorizzato l'intensità del dolo e il tentativo compiuto dall'imputato di addebitare la responsabilità ad altri. In primo grado, invece, le ragioni del diniego erano basate sul solo fatto che l'imputato non avesse provveduto al risarcimento del danno. Sostiene la difesa che entrambe le motivazioni sarebbero errate. Per quanto attiene al mancato risarcimento, si rappresenta che l'art. 165 cod. pen. consente di subordinare la sospensione condizionale al risarcimento del danno (nonché alla riparazione pecuniaria ex art. 322-quater, cod. pen.), il che dimostra come la condotta riparatoria non debba necessariamente precedere la sospensione condizionale. Peraltro, l'Agenzia dei monopoli e delle dogate aveva interamente ricevuto l'importo dovuto a titolo di PREU, avendo provveduto al versamento la società concessionaria ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), sicchè la pubblica amministrazione non poteva vantare alcun danno, dovendosi limitare l'obbligo risarcitorio alla sola società concessionaria della gestione dei giochi. Parimenti contraddittoria sarebbe la motivazione resa dalla Corte di appello che, con riguardo al diniego della sospensione condizionale, aveva valorizzato l'intensità del dolo e la gravità della condotta, elementi che, invece, non erano stati ritenuti ostativi rispetto al riconoscimento delle generiche. Pur dandosi atto della possibilità di una diversificazione delle valutazioni relative ai due istituti, la difesa sottolinea come, nel caso di specie, vi sia stata una positiva valutazione della personalità dell'imputato e della non rilevante capacità a delinquere, tutti elementi che si pongono in antitesi con il diniego della sospensione condizionale. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura l'omessa sostituzione della pena detentiva, sul presupposto che questa non era stata richiesta nel giudizio di primo grado e non poteva essere richiesta per la prima volta in appello, censurandosi, altresì, le ragioni ostative al riconoscimento della sostituzione indicate dalla Corte di appello. 3. Il ricorso è stato definito con trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 32. I motivi in ordine alla configurabilità del reato sono manifestamente infondati. I giudici di merito hanno correttamente richiamaU0 il consolidato principio secondo cui integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del [OSCURATO:PERSONA] (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Sez.U, n. 6087 del 24/09/2020,dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280573). Il ricorrente, in quanto amministratore della società che aveva la gestione degli apparecchi da gioco e, quindi, l'obbligo di prelevare gli incassi e versare il PREU al concessionario, è stato ritenuto responsabile dell'appropriazione, essendo stata espressamente esclusa la tesi secondo cui la condotta sarebbe interamente stata commessa da altri e, cioè, dal presunto amministratore di fatto della società. Il ricorrente propone una rilettura del materiale probatorio al fine di imputare la condotta appropriativa esclusivamente all'amministratore di fatto della società, sul presupposto che egli sarebbe stato una mera "testa di legno", non occupandosi della gestione e, quindi, neppure del prelievo delle somme destinate ad essere riversate alla concessionaria a titolo di PREU. Entrambe le sentenze di merito hanno valutato ed espressamente escluso che la società fosse di fatto amministrata da altri, valorizzando anche le dichiarazioni testimoniali che riferivano all'imputato specifici compiti di gestione. Il presupposto sul quale si fonda la tesi della estraneità dell'imputato rispetto al reato, pertanto, è rimasto meramente enunciato dalla difesa, senza che sia stato in alcun modo riconosciuto sussistente. Né è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione resa dalla Corte di appello, posto che l'attribuzione della responsabilità a [OSCURATO:PERSONA] si è basata non solo sul ruolo apicale ricoperto nella società, ma anche sulle deposizioni rese da coloro che hanno avuto rapporti diretti con [OSCURATO:PERSONA] e che hanno riferito di un agire di costui incompatibile con la figura del mero amministratore fittizio della società. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente ha correttamente evidenziato come le sentenze di primo e secondo grado, pur giungendo entrambe all'esclusione della sospensione condizionale della pena, hanno valorizzato elementi parzialmente diversi. Da tale diversità, tuttavia, non può farsi discendere una intrinseca 4contraddittorietà, dovendosi essenzialmente valutare se il profilo motivazionale, recepito dalla sentenza di appello, sia o meno in grado di sostenere il diniego della sospensione condizionale. La risposta è necessariamente affermativa, posto che la Corte di appello ha basato l'esclusione essenzialmente su un dato obiettivo e incontrovertibile, consistente nella notevole entità dell'appropriazione (oltre €187.000) e del conseguente danno patrimoniale arrecato per effetto della condotta illecita. Il dato ostativo, pertanto, è stato desunto dalla intrinseca gravità della condotta, elemento che rientra appieno nella discrezionalità valutativa del giudice di merito e che, ove in concreto ricorrente, non è suscettibile di una diversa valutazione in sede di legittimità. Rispetto a tale dato è del tutto irrilevante la circostanza che la pubblica amministrazione non abbia, in concreto, subito alcun pregiudizio, in quanto l'obbligazione è stata assolta dalla concessionaria. Ciò non esclude, infatti, che la società concessionaria, proprio perché ha dovuto far fronte ad un obbligo restitutorio nascente dall'illecita appropriazione commessa dall'imputato, ha sicuramente subito un danno rilevante. Né sarebbe logico operare una differenziazione, in relazione al giudizio sulla concessione della sospensione condizionale, a seconda che il danno patrimoniale sia subito dalla pubblica amministrazione, piuttosto che dal concessionario della gestione degli apparecchi da gioco. A diverse conclusioni non conduce neppure il fatto che l'imputato è stato ritenuto meritevole delle attenuanti generiche, posto che le valutazioni poste a sostegno di tale statuizione attengono essenzialmente al profilo soggettivo e non già alla oggettiva gravità del reato. Ne consegue che i giudici di merito hanno legittimamente esercitato la loro discrezionalità, valorizzando elementi diversi per riconoscere le attenuanti generiche e negare la sospensione condizionale, secondo uno schema valutativo che non presenta alcun aspetto di manifesta illogicità o contradditorietà. A tal riguardo, pertanto, deve ribadirsi che non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez.4, n.27107, del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047 - 02). 4. Il quarto motivo è infondato. 5Il ricorrente lamenta che, erroneamente, la Corte di appello avrebbe ritenuto inammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva, in quanto avanzata per la prima volta nel giudizio di appello. Deve premettersi che il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza emessa il 20.12.2024 e, quindi, ampiamente successiva rispetto all'introduzione del novellato art. 545-bis cod. proc. pen., disciplinante il procedimento per la sostituzione delle pene detentive. Secondo un recente e condivisibile orientamento, è tardiva la richiesta volta ad ottenere la sostituzione delle pene detentive formulata dall'imputato, per la prima volta, nel giudizio di appello, nel caso in cui il processo pendeva in primo grado al 30/12/2022, data di entrata in vigore della cd. "riforma Cartabia" (Sez.2, n. 3962 del 13/01/2026, Rv. 289291; Sez.2, n.181 del 4/12/2025, dep. 2026, Rv. 289139). Peraltro, nel caso di specie la richiesta di sostituzione non è fondata esclusivamente sulla richiamata preclusione, avendo la Corte di appello motivato anche nel merito circa l'insussistenza dei presupposti per addivenire alla sostituzione. Al punto 9.1. della sentenza impugnata, infatti, si dà espressamente conto delle ragioni - essenzialmente desunte dalla gravità e reiterazione della condotta posta in essere - che hanno indotto la Corte di appello ad escludere l'idoneità del lavoro sostitutivo a garantire la funzione rieducativa della pena, nonché ad assolvere alle esigenze special-preventive. Si tratta di un profilo valutativo che attinge direttamente al merito e che, a fronte di una motivazione immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, è insuscettibile di riconsiderazione in sede di legittimità. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non devono liquidarsi le spese in favore della parte civile, in considerazione della natura meramente reiterativa delle considerazioni svolte nella memoria e del fatto che i motivi sollevati dal ricorrente, con specifico riferimento alla sussistenza del reato, sono stati ritenuti inammissibili, mentre rispetto alle ulteriori questioni (sospensione condizionale e sostituzione della pena detentiva) la parte civile non aveva interesse ad interloquire. 6 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA] ci [OSCURATO:PERSONA] r;-61U 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssc ina Cirimele 7