CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17632/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elo Gigliola (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa agricola [OSCURATO:PERSONA]-RANZA, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2060 del 19ottobre 2023;udita la relazione della causa svolta all’udienza del 1° aprile 2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/2026udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. AlbertoMichele Cisterna, che ha concluso per l’accoglimento del solo quartomotivo del ricorso;uditi i difensori delle parti e lette le memorie.1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa agricola [OSCURATO:PERSONA] della Spe-ranza, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la RegioneEmilia-Romagna per ottenere il risarcimento dei danni cagionati alfondo condotto in affitto da fauna selvatica e riscontrati nella primaveradel 2018; in via subordinata chiedeva il ristoro indennitario previstodalla Legge Regionale n. 8 del 1994.2. La Regione, nel costituirsi in giudizio, domandava il rigetto delladomanda attorea perché sfornita di prova; sosteneva inoltre il propriodifetto di legittimazione passiva, perché i pretesi danni, provocati dafauna selvatica cacciabile (ungulati), si erano verificati nell’ambito ter-ritoriale di caccia Bologna n. 3 e non in area protetta, sicché ad altrienti doveva essere diretta l’iniziativa dell’attore.3. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 335 del 12/2/2021,respingeva le istanze attoree.4. Investita dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appellodi Bologna, con la sentenza n. 2060 del 19/10/2023, accoglieva par-zialmente il gravame (segnatamente, la domanda subordinata) e, perl’effetto, condannava la Regione Emilia-Romagna al pagamento in fa-vore dell’appellante della complessiva somma di Euro 18.442,99 a titolodi indennità di cui all’art. 26, comma 1, Legge n. 157 del 1992 ed agliartt. 17 e 18 della [OSCURATO:PERSONA]Romagna n. 8 del 1994, oltrea interessi e rivalutazione monetaria, sulla base della disponibilità delselvatica; regolava le spese in favore dell’appellante.Numero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/20265. Per quanto qui rileva, la Corte di merito così spiegava la propriadecisione: «Va accolto il motivo subordinato di richiesta di ristoro in-dennitario. … il primo decidente ha reputato che, per ottenere la tutelaindennitaria, l’agricoltore aveva il dovere di attuare le misure di pre-venzione. Orbene, analogamente a quanto già esaminato in precedentianche di questa Sezione, le misure di prevenzione, nella prospettiva ditentare di dare una soluzione accettabile all’annoso ed ingravescenteproblema dei danni provocati all’agricoltura dalla fauna selvatica, com-petono per legge alla P.A., nel caso della Regione E.R., in forza dellacombinazione dei dispositivi delle norme della L. 157/92 nonché daquelle contenute nella L. 8/94 e successive modifiche. Ed è consolidatoche, nel caso di danni procurati alla produzione agricola da parte dellafauna selvatica, sono proponibili, anche congiuntamente, ancorché ilriconoscimento di una esclude l’altra, l’azione risarcitoria per responsa-bilità extracontrattuale (prima solo ex art. 2043 c.c., ora anche ai sensidell’art. 2052 c.c. dopo la sequenza delle citate sentenze del medesimotenore rese dalla Suprema Corte nel corso del 2020) e l’azione inden-nitaria di cui all’art. 26, comma 1, L. n. 157/1992 ed agli artt. 17 e 18della L. Reg. E.R. n. 8/1994. Ciò premesso, nella presente materia, checostituisce un “filone” ricorrente di contenziosi, le aziende agricole in-vocano l’applicazione conseguenziale delle sentenze rese dalla SupremaCorte n. 2374/2016 e 2375/2016, invocate dall’odierna appellante asostegno della domanda proposta in via subordinata, che hanno asse-rito che “le domande volte alla riparazione del pregiudizio subito in con-seguenza dell’intrusione sul fondo di fauna selvatica hanno peraltro ge-neralmente ad oggetto non il risarcimento dell’integrale danno subitoderivante da fatto illecito (come aveva invece affermato la pronuncia aSezioni Unite n. 5417/2004), ma l’erogazione di una compensazionedell’interesse leso”, precisando al contempo che il risarcimento deldanno esula dall’accertamento “di un giudizio di disvalore nei confrontiNumero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’ente tenuto al pagamento e l’accertamento del relativo diritto per-tanto da un lato prescinde dalla colpa e dall’altro può essere integrale,ma comunque si attesta nei limiti di disponibilità del fondo allo scopocostituito”. Di fatto, la S.C. ha inteso precisare che, per ottenere la tu-tela indennitaria, al danneggiato sia sufficiente dare prova del dannopatito, non richiedendosi di provare una condotta colposa da partedell’ente pubblico e qualificando, in tal modo, una sorta di responsabi-lità oggettiva in capo all’ente medesimo, tuttavia limitata nel suo am-montare indennitario alla disponibilità del Fondo regionale. Tali pro-nunce si agganciano alla giurisprudenza delle Sezioni Unite che, con lasentenza n. 22348 del 22.10.2014, aveva precisato che “nel caso didanni alle colture provocati dalla fauna selvatica ... il proprietario dellearee ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predetermi-nato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle di-sponibilità del relativo fondo regionale” considerando che la misura in-dennitaria rappresenta il “frutto del bilanciamento tra i contrapposti in-teressi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamentofaunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività”. In talmodo, non si avrebbe luogo ad un vero risarcimento danni, bensì alristoro di un pregiudizio economico subìto dall’agricoltore tramite in-dennizzo. E va decisamente evidenziato, che il ristoro in questione nonè subordinato ad alcun obbligo da parte del coltivatore, vista la naturacompensativa della tutela, se non quello di attestare il danno patito,essendo convincente ravvisare la ratio della espressione di solidarietàcivica per i danni causati dalla fauna selvatica e quindi da animali chesoddisfano il godimento dell’intera collettività. … sia il legislatore sia lagiurisprudenza sono concordi nel ritenere non soggetta ad alcuna con-dizione l’ammissibilità a detta tutela, qualificandola, di fatto, come un“paracadute” a cui possono ricorrere gli imprenditori agricoli per vedereristorato quanto meno il prodotto perduto, senza dover soggiacere alNumero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/2026gravoso onere di provare una condotta antigiuridica da parte dell’entepubblico, e tale assunto è convincente anche al riesame della questioneda parte di questo giudice di secondo grado».6. Avverso tale decisione la Regione Emilia-Romagna proponeva ri-corso per cassazione, fondato su cinque motivi; resisteva con controri-corso [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa agricola [OSCURATO:PERSONA] della Spe-ranza.7. All’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte,con l’ordinanza interlocutoria n. 17101 del 25/06/2025, disponeva ilrinvio della causa alla pubblica udienza della Sezione, in ragione dellarilevanza nomofilattica della questione relativa alla natura e agli effettidell’art. 17, comma 3-ter, della [OSCURATO:PERSONA]Romagna n. 8del 1994 (oggetto dei primi due motivi), nonché del rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea disposto, ai sensi dell’art. 267del TFUE, con l’ordinanza interlocutoria n. 25223 del 19/9/2024.8. Con la propria memoria e nel corso dell’odierna udienza pubblicail Procuratore Generale chiedeva l’accoglimento del solo quarto motivodel ricorso e la declaratoria di rigetto o di inammissibilità degli altri (delprimo motivo, con correzione della motivazione).9. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si deve dichiarare inammissibile la seconda me-moria della Regione Emilia-Romagna, depositata il 30/3/2026, irrispet-tosa del termine ex art. 378 c.p.c. e volta a introdurre nel giudizio dilegittimità un documento risalente al 18/2/2025.2. Si deve poi rilevare che la questione di giurisdizione dedotta (inrealtà, appena accennata) dalla Regione Emilia-Romagna a pagina 5della precedente (e tempestiva) memoria del 20/3/2026 è inammissi-Numero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/2026bile, in ragione del giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdi-zione del giudice ordinario, formatosi per effetto della mancanza di unaspecifica impugnazione della sentenza che ha deciso il merito della con-troversia riconoscendo l’indennizzo richiesto dall’odierno controricor-rente (Cass. Sez. U., 09/10/2008, n. 24883, Rv. 604576-01, e succes-sive conformi).3. Sempre in via preliminare, il Collegio concorda col Pubblico Mini-stero (pag. 18 della memoria) sulla sostanziale irrilevanza, nella causade qua, della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del15 gennaio 2026 - causa C-615/24, pronunciata sul rinvio pregiudizialeex art. 267 del TFUE disposto con l’ordinanza interlocutoria di questaCorte n. 25223 del 19/9/2024.4. Infatti, con la predetta pronuncia la CGUE ha interpretato il dirittodell’Unione sugli aiuti agricoli “de minimis”, nel senso che: la dichiara-zione sugli aiuti percepiti nel triennio non è condizione di ammissibilitàdella domanda e può, quindi, essere presentata anche in una fase suc-cessiva del procedimento; tuttavia, essa costituisce una condizione ne-cessaria per la concessione stessa - prima ancora che dell’erogazione -dell’aiuto, sicché deve essere acquisita prima della concessione, nonpotendo essere sostituita da controlli successivi; in mancanza di un re-gistro centrale completo, spetta allo Stato membro richiedere tale di-chiarazione per verificare il rispetto dei limiti; a tal fine, l’autorità puòanche richiederla retroattivamente, se l’aiuto non è ancora stato con-cesso (e, cioè, secondo la disciplina eurounitaria applicabile, se non èstato ancora riconosciuto). È evidente l’estraneità di tali specifiche con-clusioni rispetto all’oggetto dell’odierna controversia.5. Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la Regione Emilia-Romagna deduce: «Violazione e falsa appli-cazione dell’art. 17 co. 1 e 2 della legge regionale dell’Emilia-RomagnaNumero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/2026n. 8 del 1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Preleggi; vio-lazione e falsa applicazione dell’art. 26 della legge n. 157 del 1992;violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost. … si censura in modospecifico il punto a) e il punto b) della sentenza della Corte territoriale…, nella parte in cui si ritiene possibile indennizzare i danni subiti dallafauna selvatica regionale, senza riguardo a quanto previsto dall’art. 17co. 1 e co. 2 della legge regionale n. 8 del 1994 che … limita tale ristoroladdove le condotte lesive siano accadute all’interno delle aree protetteregionali.».6. Col secondo motivo, pure formulato ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., si deduce: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 17co. 3 ter della legge regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 8 del 1994»; adavviso della ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe dovuto applicarela norma d’interpretazione autentica (o, comunque, di ausilio interpre-tativo) del citato comma 3-ter, introdotto con l’art. 10 della Legge Re-gionale n. 9 del 2022, secondo cui «non sono in ogni caso indennizzabilitramite il fondo regionale i danni o gli interventi di protezione relativea specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia».7. I motivi - da esaminare congiuntamente perché tra loro collegati,in quanto attinenti alla natura e agli effetti dell’art. 17, comma 3-ter,della [OSCURATO:PERSONA]Romagna n. 8 del 15 febbraio 1994 - sonofondati per le ragioni di seguito esposte.8. Innanzitutto, sono pacifici e risultano anche dalla sentenza impu-gnata i presupposti di fatto: il fondo del controricorrente, ubicato in unambito territoriale di caccia (segnatamente, nel Comune di Lizzano inBelvedere e ricompreso nell’a.t.c. Bologna 3) è stato danneggiato daanimali selvatici appartenenti a specie cacciabili (cinghiali).9. Poi, in iure, richiamando Cass. Sez. 3, 29/04/2020, n. 8383 - chesi riferisce all’indennizzo previsto dalla L.R. Sardegna 29/7/1998 n. 23,Numero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/2026ma esprime un principio applicabile anche al caso de quo - si deve ri-badire che «…in presenza di danni arrecati dalla fauna selvatica è con-solidato il riconoscimento di una duplice differenziata posizione giuridicasoggettiva in capo al danneggiato. Da un lato, questi fruisce della tra-dizionale tutela risarcitoria (tra molte, v. Cass. 26/02/2013, n. 4806,ove ampi riferimenti anche giurisprudenziali), con la duplice conse-guenza: - da una parte, dell’assoggettamento del danneggiato aglioneri di allegazione e prova di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano,impregiudicata in questa sede, perché qui irrilevante, ogni questionesulla tipologia di responsabilità in concreto configurabile e, in particolarmodo, sulla riconduzione di questa, per tutte le tipologie di danni daanimali non domestici, alla previsione generale dell’art. 2043 cod. civ.o, almeno per alcune specie ed a quali condizioni, a quella dell’art. 2052cod. civ.; - dall’altra parte, dell’integralità del ristoro in caso di faustoesito dell’accertamento dei presupposti. Dall’altro lato, al danneggiatopuò essere apprestata una tutela indennitaria, svincolata - da una parte- da specifici oneri probatori, ma - dall’altra parte - allora rimessa alladiscrezionale individuazione, da parte del legislatore competente, entroun ambito necessariamente più ristretto, a riprova del carattere di bi-lanciamento tra contrapposti interessi, in particolar modo tra quello allatutela della fauna - che costituisce, nella comune accezione e comunquenel contesto normativo vigente, un valore e non può quindi di per séintegrare un fatto illecito (da ultimo, in tali espressi sensi, Cass.22/10/2014, n. 22348) - e quello dei privati proprietari o imprenditori.… L’indennizzo, come in concreto disegnato, spetta solo a determinatecondizioni, tra cui la pertinenza dei danni ad aree o contesti territorialiben delimitati, sicché, ove si sia al di fuori di quelli, anche soltanto indipendenza di eventuali inadempienze della stessa Regione nell’ado-zione di strumenti complementari necessari per la loro individuazione,il diritto soggettivo all’indennizzo in quanto tale non viene ad esistenza;Numero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/2026resta impregiudicato, ma da farsi valere in altra sede, ogni profilo con-nesso alle dette eventuali inadempienze attuative, benché se e solo seed in quanto effettivamente preclusive in concreto della fruizionedell’indennizzo o tali da vanificarne la concreta conseguibilità. Né alcundiritto può nascere dall’applicazione erronea - e perfino ultra vires - daparte dei competenti organi regionali di una norma che, invece, è chia-ramente interpretabile, se non altro doverosamente di per sé sola con-siderata, nel senso di collegare l’indennizzo ai contesti territorialiespressamente descritti. In definitiva, la previsione di esborsi a caricodel pubblico erario (inteso in senso generale) come collegata a deter-minati presupposti non diviene svincolata da questi finché non vengonoad esistenza; ma è vero piuttosto il contrario e cioè che il vincolo apresupposti ancora non maturati impedisce la stessa insorgenza del di-ritto su quelli fondato.».10. Dalla menzionata decisione si evince che l’indennizzo puòessere riconosciuto solo se ricorrono le condizioni previste dalla norma-tiva regionale di riferimento, la cui interpretazione e applicazione spettaal giudice ex officio, in base al principio iura novit curia.11. Nella fattispecie in esame, l’art. 17 della L.R. Emilia-Roma-gna n. 8 del 1994, nella formulazione ratione temporis applicabile [laversione originaria era stata sostituita dall’art. 14 L.R. 16 febbraio 2000n. 6; in seguito: erano sostituite le lettere a) e b) comma 1 dall’art. 10L.R. 27 luglio 2007 n. 16; era aggiunto il comma 3-bis dall’art. 34 L.R.20 dicembre 2013 n. 28; erano modificati il comma 1, lett. d), comma2 e comma 3 lett. b), sostituiti il comma 3 e abrogato il comma 3-bisdall’art. 15 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1], stabiliva:«Danni alle attività agricole.[1.] Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioniagricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalleNumero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/2026specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell’atti-vità venatoria sono a carico:a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente ilprelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cuiall’articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammessenei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie dicui all’articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio,nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8dell’art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre struttureterritoriali private di cui al Capo V, qualora si siano verificati nei rispet-tivi fondi;d) della Regione, qualora siano provocati nelle zone di protezione dicui all’art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, compresequelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venato-rio.[2.] La Regione concede contributi per gli interventi di prevenzionee per l’indennizzo dei danni:a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lett. d);b) provocati nell’intero territorio agro-silvo-pastorale da specie pro-tette, ... o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche tempo-raneamente, per ragioni di pubblico interesse.[3.] Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) eb) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi dell’art.26, comma 1, della legge statale. La loro entità è determinata con leggeregionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sonoconcessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispettodella disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. [OSCURATO:PERSONA] regionale,Numero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/2026sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e lemodalità per la concessione dei contributi previsti.[3-bis. Abrogato]».12. Secondo la tesi della ricorrente, la norma va interpretatanel senso che l’indennizzo incombe sulla Regione quando:- il danno avviene nelle zone protette e in quelle contigue in cui nonè consentita la caccia e il danno è provocato da specie cacciabili (com-binato disposto dell’art. 17, comma 1, lett. d), della L.R. 8 del 1994 edell’art. 17, comma 2, lett. a), della stessa L.R.)- il danno è provocato nell’intero territorio regionale da specie pro-tette o da specie non cacciabili, nemmeno temporaneamente (art. 17,comma 2, lett. b), della L.R. 8 del 1994).13. Al di fuori di queste ipotesi, come nel caso de quo, l’inden-nizzo non dovrebbe essere corrisposto, essendo stati i danni cagionatida specie cacciabili (pacificamente, cinghiali) a un fondo sito nell’ambitoterritoriale di caccia Bologna n. 3.14. In passato questa Corte si così è pronunciata, con le pro-nunce di Cass. Sez. 3, Sentenza nn. 2374 e 2375 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sull’in-terpretazione dell’art. 17 della L.R. 8/1994: «Le domande volte alla ri-parazione del pregiudizio subito in conseguenza dell’intrusione sulfondo di fauna selvatica hanno peraltro generalmente ad oggetto … nonil risarcimento dell’integrale danno subito derivante da fatto illecito, mal’erogazione di una compensazione dell’interesse leso, alla quale non siassocia necessariamente un giudizio di disvalore nei confronti dell’entetenuto al pagamento, e l’accertamento del relativo diritto pertanto daun lato prescinde dalla colpa e dall’altro può essere integrale ma co-munque si attesta nei limiti di disponibilità del fondo allo scopo costi-tuito e ciò a prescindere dalle singole regolamentazioni regionali … Nonaltera questa ricostruzione, che individua per la [OSCURATO:PERSONA] nella Provincia il soggetto legittimato passivamente, la previsioneNumero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/2026contenuta nell’art. 17 della legge regionale, rubricato “Danni alle atti-vità agricole”, ove si legge che : “Gli oneri per il contributo al risarci-mento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntatesui terreni coltivati a pascolo dalle specie di fauna selvatica sono a ca-rico : a) delle province, qualora siano provocati nelle zone di protezione,anche se in gestione convenzionata; b) degli ambiti territoriali di caccia,qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi”. Esso appare rivoltoesclusivamente ad una regolamentazione e ripartizione interna, tra laProvincia e gli altri enti esistenti in ambito territoriale provinciale edaventi anch’essi compiti (derivati dalla organizzazione dettata dalla pro-vincia) in materia faunistico venatoria, del peso economico derivantedall’obbligo di risarcire i danni da fauna selvatica (che dovrebbe gravaresui fondi a disposizione delle province in un caso e sui fondi dedicati agliATC In mancanza di una chiara previsione in tal senso, derogatoria ri-spetto al principio generale per cui la responsabilità ricade sul soggettoche ha il potere-dovere di controllo su una determinata attività e chesia individuabile come tale all’esterno, non si può attribuire a questasingola norma la funzione di individuare il legittimato passivo delleazioni per il ristoro del pregiudizio provocato dalla fauna selvatica, di-versificandolo a seconda se il danno sia stato provocato in zona di pro-tezione o in ambito territoriale di caccia ed imponendo al soggetto dan-neggiato, per poter accedere alla riparazione del danno, di individuarese l’area privata invasa dagli animali selvatici rientri in tutto o in partenelle aree di protezione (nel qual caso sarebbe responsabile, ed unicalegittimata passiva, la Provincia) o rientri piuttosto in un ambito terri-toriale di caccia (nel quale caso sarebbe responsabile e legittimato pas-sivo l’ATC).».15. Sebbene le citate decisioni si riferiscano alla precedente for-mulazione dell’art. 17 L.R. 8 del 1994, che diversificava la Provincia eNumero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/2026gli ambiti territoriali di caccia quali enti tenuti a corrispondere l’inden-nizzo, l’argomentazione secondo cui la distinzione predetta atteneva«esclusivamente ad una regolamentazione e ripartizione interna» po-trebbe attagliarsi anche alla novellata formulazione normativa, di talchési dovrebbe concludere (parafrasando) che «non si può attribuire a que-sta singola norma la funzione di individuare il legittimato passivo delleazioni per il ristoro del pregiudizio provocato dalla fauna selvatica, di-versificandolo a seconda se il danno sia stato provocato in zona di pro-tezione o in ambito territoriale di caccia ed imponendo al soggetto dan-neggiato, per poter accedere alla riparazione del danno, di individuarese l’area privata invasa dagli animali selvatici rientri in tutto o in partenelle aree di protezione (nel qual caso sarebbe responsabile, ed unicalegittimata passiva, la Regione) o rientri piuttosto in un ambito territo-riale di caccia dei titolari o in centri privati della fauna allo stato naturaleo in fondi rustici (e, cioè, in uno di quei luoghi indicati nelle lettere a),b), c), dell’art. 17).».16. Le menzionate pronunce indicavano l’ente regionale comesoggetto tenuto all’indennizzo, indipendentemente dal luogo dove glianimali selvatici avevano arrecato danni e dalla loro qualificazione comeanimali protetti oppure no; conseguentemente, secondo la lettura dellanorma, risultava irrilevante stabilire se gli animali fossero cacciabili ese il danno fosse arrecato in un fondo sito in un ambito territoriale dicaccia, perché l’ente pubblico comunque era chiamato a risponderne(sia pure con la specifica erogazione dell’indennizzo).17. Nel 2022 (con l’art. 10 della L.R. Emilia-Romagna 28 luglio2022, n. 9), dopo i fatti per cui è causa, nell’art. 17 è stato inserito ilcomma 3-ter, secondo cui «Non sono in ogni caso indennizzabili tramiteil fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a speciecacciabili in zone in cui è consentita la caccia.».Numero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/202618. È indispensabile stabilire se la norma è innovativa o di in-terpretazione autentica:19. Nel primo caso, non è applicabile alla fattispecie de qua; se,invece, si tratta di norma di interpretazione autentica, la Regione nonè tenuta a corrispondere l’indennizzo col fondo regionale.20. Dai lavori preparatori non si evince un’espressa qualifica-zione della disposizione come norma di interpretazione autentica (sitratterebbe, comunque, di un elemento non dirimente, come corretta-mente sottolinea il Pubblico Ministero).21. Infatti, la scheda tecnica della disciplina legislativa spiega:«Di fatto, l’Unione Europea non considera invece indennizzabili nellaforma degli aiuti di stato i danni prodotti da specie cacciabili in zoneaperte alla caccia. [OSCURATO:PERSONA]Romagna, sul solco della disciplinacomunitaria, ha notificato un proprio regime di aiuto, approvato conDecisione (UE) SA.48094-2017 N del 27 novembre 2017, basato su unfondo regionale istituito con la legge regionale n. 8 del 1994. In esitoal contenzioso in materia sempre più numeroso, negli ultimi anni si ètuttavia consolidato un orientamento giurisprudenziale, che estendel’operatività del fondo regionale anche a casi in cui i danni alle coltureagricole siano stati cagionati da specie cacciabili in zone in cui è con-sentita la caccia. Per tutelare il bilancio regionale e dare corretta appli-cazione ai principi comunitari in materia di aiuti di stato, si rende per-tanto necessario un apposito intervento normativo con l’intento di pre-cisare i contenuti dell’art. 17 della legge regionale n. 8 del 1994 rubri-cato “Danni alle attività agricole”. Il nuovo comma 3-ter, così introdottonell’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994, specifica infatti chenon sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni ogli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui èconsentita la caccia.».Numero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/202622. Occorre piuttosto verificare se la disposizione si limita a ren-dere vincolante uno dei significati già ricavabili dal testo originario op-pure se introduce un significato nuovo, prima non desumibile, e, cioè,se la previsione chiarisce un’ambiguità originaria, arrivando persino arovesciare l’esito interpretativo a cui era pervenuta la giurisprudenza.23. Il combinato disposto dell’art. 17, commi 1, lett. d), e 2,della L.R. 8/1994 - nel suo testo originario - si prestava a due opposteletture:A) la Regione concede contributi per l’indennizzo dei danni pro-vocati dalla fauna selvatica sia in zona di protezione, sia in ambito ter-ritoriale di caccia, perché - in mancanza di una chiara previsione legi-slativa derogatoria al principio generale (ex art. 26, comma 1, dellaLegge 11/02/1992, n. 157: «Per far fronte ai danni non altrimenti ri-sarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate suiterreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quellaprotetta, e dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione unfondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce an-che una percentuale dei proventi di cui all’art. 23») per cui la respon-sabilità ricade sul soggetto che ha il potere-dovere di controllo su unadeterminata attività e che sia individuabile come tale all’esterno - laframmentazione tra articolazioni infraregionali (a seconda della naturadella fauna e della localizzazione dei danni) del dovere indennitario nonincide sull’individuazione del soggetto onerato;B) la Regione concede contributi per l’indennizzo dei danni pro-vocati a) dalle specie cacciabili nelle zone di protezione (art. 19) e neiparchi e nelle riserve naturali regionali e nelle aree contigue ai parchidove non è consentito l’esercizio venatorio e b) nell’intero territorioagro-silvo-pastorale da specie protette o da specie il cui prelievo vena-torio sia vietato.Numero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/202624. L’interpretazione sub A), che prende le mosse dalla giuri-sprudenza sopra menzionata, è sostenuta dal Pubblico Ministero, ilquale afferma che «a) per un verso, è fondata l’argomentazione dellaRegione Emilia-Romagna laddove censura la ratio decidendi della Corted’appello che nega, in buona sostanza, all’ente la possibilità di una mo-dulazione degli indennizzi per zone e tipologie di fauna selvatica, poichétale discrezionalità (salvi i casi di manifesta irragionevolezza o di insuf-ficienza palese delle risorse) non intacca il diritto dei proprietari dan-neggiati di agire civilmente ex art. 2052 c.c. per il risarcimento deidanni patiti e punta a un necessario bilanciamento degli interessi ingioco (si considerino le misure di protezione che la legge regionale im-pone, per la sola concessione degli indennizzi ovviamente, ai proprietariper contenere, in forza del principio di autoresponsabilità, il ripetersi diinvasioni e danneggiamenti); b) per altro, è inopponibile ab extra e,quindi, ai detti proprietari un protocollo di pretesa legittimazione pas-siva frammentato tra articolazioni infraregionali; nulla impedisce, comeavviene nell’art. 17, che la legge regionale ripartisca il dovere indenni-tario tra vari soggetti nella fase amministrativa, ma questo non escludeche la domanda giudiziale indennitaria si debba rivolgere verso l’unicotitolare del patrimonio faunistico che è la regione».25. La lettura sub B), fondata sul dato letterale della disposi-zione dell’art. 17, comma 2, L.R. Emilia-Romagna n. 8 del 1994, è illu-strata dalla Regione ricorrente nel primo motivo e trova conforto nellagiurisprudenza costituzionale (ci si riferisce all’ordinanza della Corte co-stituzionale n. 581 - non 579, erroneamente citata dalla ricorrente - del29/12/2000, secondo cui «considerata la natura speciale della inden-nizzabilità prevista dalle disposizioni censurate, queste norme non pos-sono essere estese oltre i casi espressamente previsti») e nella giuri-sprudenza di legittimità (la citata Cass. Sez. 3, 29/04/2020, n. 8383:«L’indennizzo, come in concreto disegnato, spetta solo a determinateNumero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/2026condizioni, tra cui la pertinenza dei danni ad aree o contesti territorialiben delimitati»).26. Il carattere di interpretazione autentica di una legge nonpresuppone indispensabilmente una preesistente situazione di incer-tezza o di conflitti interpretativi nell’applicazione della legge: infatti, ènecessario e sufficiente che la legge interpretativa imponga una sceltaermeneutica rientrante fra le possibili opzioni interpretative e, cioè, chestabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto allalegge anteriore (Cass. Sez. L., 27/02/2004, n. 4070, Rv. 570672-01).27. La Corte costituzionale ha poi «chiarito che il legislatore puòadottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza diincertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurispru-denziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra lepossibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolanteun significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenzen. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007).La Corte ha anche affermato che non è decisivo verificare se la normacensurata abbia carattere interpretativo, e sia perciò retroattiva, ovverosia innovativa con efficacia retroattiva. Invero, in entrambi i casi sitratta di accertare se la retroattività della norma, il cui divieto non èstato elevato a dignità costituzionale, salvo il disposto dell’art. 25, se-condo comma, Cost., trovi adeguata giustificazione sul piano della ra-gionevolezza e non contrasti con altri valori e interessi costituzional-mente protetti (ex plurimis: sentenze n. 93 del 2011, n. 234 del 2007e n. 374 del 2002). In particolare, la giurisprudenza costituzionale haindividuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi,limiti attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, tra cui il prin-cipio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d’introdurreingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legitti-mamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo stato diNumero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/2026diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispettodelle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ex plu-rimis: sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).» (Corte cost.,21/10/2011, n. 271).28. Applicando le succitate regole alla fattispecie in esame, sirileva che:- l’art. 17 della L.R. Emilia-Romagna n. 8/1994 presentava un si-gnificato ambiguo, dato che si prestava ad opposte, non implausibili,letture, neppure essendosi consolidato un indirizzo nella giurisprudenzadi legittimità (che in sporadiche occasioni ha esaminato la norma);- il legislatore regionale - con l’introduzione del comma 3-ter - nonha introdotto ex novo una disposizione modificando in maniera sostan-ziale la legislazione previgente, ma ha individuato e preferito una dellepossibili opzioni interpretative della norma originaria;- diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore Generale, nonsi tratta di un’irragionevole incisione di “diritti quesiti” o di un’indebitainterferenza con l’esercizio della funzione giurisdizionale, perché, allaluce della disposizione originaria e della limitata giurisprudenza, nonpuò prospettarsi in maniera univoca la configurabilità di una situazionegiuridica determinata, capricciosamente pregiudicata;- i precedenti commi dell’art. 17 non sono stati modificati, sicché sideve ritenere che il legislatore regionale abbia introdotto il comma 3-ter con l’evidente intento di delimitare la propria responsabilità per l’in-dennizzo escludendo proprio quelle ipotesi a cui la giurisprudenza (an-che di legittimità) aveva esteso la norma.29. In definitiva, l’art. 17, comma 3-ter (introdotto l’art. 10della L.R. Emilia-Romagna n. 9 del 2022), della L.R. Emilia-Romagna n.8 del 1994 - secondo cui «Non sono in ogni caso indennizzabili tramiteil fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a speciecacciabili in zone in cui è consentita la caccia.» - va qualificato comeNumero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/2026norma di interpretazione autentica: l’opzione ermeneutica risultava giàdesumibile dal combinato disposto dei commi 1 e 2, i quali circoscrivonoespressamente i casi di intervento regionale, sicché il comma 3-ter nonintroduce un limite nuovo, ma esplicita un’esclusione già implicita nelsistema normativo.30. La norma è, dunque, applicabile anche nei giudizi pendenti.31. Poiché nel caso in esame, è pacifico che i danni furono pro-vocati da specie di fauna selvatica cacciabile (segnatamente, da cin-ghiali) su fondi dell’azienda agricola insistenti in un ambito territorialedi caccia (in Comune di Lizzano in Belvedere e ricompresi nell’a.t.c.Bologna 3), «non sono … indennizzabili tramite il fondo regionale i danni… relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.».32. In conclusione, in accoglimento del primo e del secondo mo-tivo e in base al seguente principio di diritto«L’indennizzo previsto dall’art. 17 della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 8del 1994, per i danni cagionati da fauna selvatica, presuppone la ricor-renza delle condizioni espressamente individuate dalla citata disposi-zione, che limitano l’intervento regionale a specifici ambiti territoriali etipologie faunistiche; conseguentemente - in forza del comma 3-terdell’art. 17 (introdotto dall’art. 10 della L.R. n. 9 del 2022), da qualifi-care come norma di interpretazione autentica, applicabile anche ai giu-dizi pendenti - non possono essere indennizzati, tramite il fondo regio-nale, i danni arrecati da specie cacciabili (nella specie, cinghiali) in zonein cui è consentita la caccia»,la sentenza impugnata va cassata.33. Restano assorbiti il terzo (siccome formulato con riferi-mento ad un’interpretazione della disciplina applicabile qui disattesa),il quarto (siccome riferito ad una limitazione, in forza della disciplinaeurounitaria, dell’indennizzo, la cui spettanza va invece radicalmenteNumero registro generale 58/2024Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 17632/2026Data pubblicazione 03/06/2026esclusa) e il quinto motivo (relativo alla prova di an e quantum di unindennizzo invece non spettante) del ricorso.34. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, a normadell’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito: in difetto deipresupposti normativi, l’originaria domanda di indennizzo avanzata daMichael [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinta.35. Nella regolazione delle spese dei gradi di merito e di legitti-mità (ex art. 385 c.p.c.), si dispone l’integrale compensazione dei costidell’intero giudizio, dato che le questioni nomofilattiche per cui è statafissata l’odierna udienza pubblica assumono carattere di novità, es-sendo state qui esaminate funditus per la prima volta, alla stregua an-che della qualificazione come interpretativa di una norma regionale pursempre sopravvenuta ai fatti. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo e il secondo motivo del ricorso;dichiara assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo;per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,respinge la domanda di indennizzo di [OSCURATO:PERSONA];compensa interamente le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 1° aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])