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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27326/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 18 dicembre 2025 il Tribunale di Catanzaro, pronunciandosi sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale in data 29 agosto 2025, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca della custodia cautelare, ha dichiarato l'atto di appello inammissibile.

2. Al fine di una migliore comprensione della vicenda processuale, giova premettere che: [OSCURATO:PERSONA], é stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 129), 186), 188), ovvero di essere partecipe di un'associazione dedita al narcotraffico che vedrebbe a capo [OSCURATO:PERSONA], cui si imputa l'operatività nell'ambito della compravendita di stupefacenti del tipo marijuana e cocaina, con il ruolo di stretto collaboratore di costui per conto del quale spacciava e con il quale si sarebbe reiteratamente relazionato in ordine all'organizzazione delle dinamiche associative, agli acquisti, al prezzo e alla vendita di stupefacenti; con istanza del 28 luglio 2025 la difesa, in relazione alle intercettazioni telematiche attive di cui al RIT n. 22961/21 telematica attiva bersaglio IMEI 35013165616290 utenza telefonica intestata a [OSCURATO:PERSONA] ed in uso a [OSCURATO:PERSONA], ha avanzato alla Procura della Repubblica di Catanzaro la richiesta di copia dei files di log generati dall'architettura server dedicata alle intercettazioni predette, dei files lista di programmazione comandi, user generati/abilitati alle attività di intercettazione telematica e degli indirizzi ip destinati all'inoltro/ricezione ossia comunicazioni tra bersaglio server e server dell'infrastruttura pro tempore; a fronte del diniego della Procura la difesa dell'indagato avanzava istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere invocando la lesione del diritto di difesa quindi la violazione dell'art. 18 . lett. c) cod.proc.pen. che determinerebbe la mancata fruibilità del dato captativo con conseguente venir meno della base indiziaria posta a fondamento della disposta misura, chiedendo di sollevare in subordine la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 cod.proc.pen. laddove non é espressamente previsto il diritto del difensore di ottenere, all'esito dell'adozione di una nnisur9 copia dei files di log per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.; con provvedimento del 29.8.2025 il Gip ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare evidenziando la mancata indicazione della rilevanza della nullità derivante dalla violazione del diritto di difesa e, dunque, la natura meramente esplorativa della richiesta; 3avverso detto provvedimento ha proposto appello la difesa dell'indagato riproponendo le medesime questioni già illustrate nell'originaria istanza; con l'ordinanza oggi impugnata, il Tribunale ha ritenuto che l'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione del diritto di difesa non potesse più essere proposta dopo la definizione del procedimento di riesame in applicazione del principio della c.d. preclusione endo processuale (c.d. giudicato cautelare) dichiarando pertanto inammissibile l'atto di appello.

3. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.

Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. l'omessa motivazione avuto riguardo alle questioni poste con l'atto di appello nonché l'erronea applicazione dell'istituto della preclusione endoprocessuale.

Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 609. lett. c)cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178, lett. c), 268 e 271 cod.proc.pen. la violazione del diritto incondizionato della difesa ad ottenere copia dei files di log relativi alle intercettazioni a mezzo captatore informatico cui consegue l'inutilizzabilità degli esiti intercettivi.

Si rileva che il Tribunale ha fondato la propria decisione sull'assunto che la questione relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni sarebbe stata implicitamente preclusa a seguito dell'esperimento del riesame avverso il titolo genetico.

Si ritiene, invece, che, in ambito cautelar, 'la preclusione processuale copre il "dedotto e deciso" esplicitamente o implicitamente ma non si estende al "deducibile".

Nel caso di specie la questione dell'accesso ai file di log non era mai stata sollevata al tempo dello scrutinio dell'ordinanza genetica e nessuna disposizione segna una decadenza o alcun divieto implicito di dedurre il non dedotto sicché privo di fondamento è quanto ritenuto dal provvedimento gravato.

Si ritiene quindi che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il diritto ad ottenere i files di log si esaurisca al tempo del riesame, valutando privo di conseguenze un diniego intervenuto successivamente senza peraltro indicare da quale disposizione si possa ricavare tale convincimento.

Inoltre il Tribunale, .pur riconoscendo l'autonomia dell'appello cautelare rispetto al riesame, invoca il principio della concentrazione da cui ritiene di ricavare una sorta di divieto a far valere un vizio.

Si assume peraltro che il diniego di accesso ad un elemento di prova qualificabile come supporto materiale dell'intercettazione costituisca una sopravvenienza che mina alla radice la possibilità per la difesa di controllare la legalità della prova e di conseguenza la solidità del quadro indiziario. 4Si ritiene che il provvedimento gravato abbia eluso il nucleo essenziale della questione ovvero la sussistenza di un diritto incondizionato della difesa ad ottenere copia dei files di log e la conseguente nullità reclamata in ragione del diniego opposto dall'Ufficio inquirente da cui consegue l'inutilizzabilità della prova captativa.

Si produce un elaborato di un consulente tecnico che introduce argomentazioni di carattere tecnico sul significato dei dati di cui si discute,. avutoriguardo alla loro rilevanza.

Nella specie la base indiziaria é costituita dal contenuto di intercettazioni ottenute attraverso l'installazione di un captatore informatico e si ritiene che in fase cautelare il difensore abbia un diritto incondizionato ad ottenere copia dei supporti materiali relativi all'attività intercettiva avuto riguardo alle fonie.

Si richiamano a riguardo la pronuncia della Corte costituzionale n. 336/2008 e la sentenza S.U. n. 20330/2010 del 22.4.2010 e la n. 32391 del 2019 del 22.5.2019.

Peraltro tale diritto non può essere subordinato ad un onere di preventiva dimostrazione della sua rilevanza o ad un vaglio di ammissibilità fondato sulla natura esplorativa della richiesta.

Con riguardo alle conseguenze della violazione, si assume che l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal diniego di accesso ai files di log, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen. da cui deriva l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.

Peraltro al di là di tali intercettazioni non vi sono elementi indiziari a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Si reclama, diversamente opinando, l'incostituzionalità dell'art. 268 cod.proc.pen. laddove non é espressamente previsto il diritto del difensore di ottenere copi dei files di log per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Si rammenta che, una volta eseguita l'ordinanza coercitiva, l'art. 293 cod.proc.pen. dispone di dare evidenza a tutti gli elementi indiziari su cui la stessa si fonda, cosicché il difensore ha il diritto di conoscere detti elementi e negare all'indagato di conoscere gli elementi posti a base dell'accusa viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é fondato con assorbimento del secondo. 5La censura attinge la statuizione con cui il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di appello, pronunciandosi sul tema dell'inutilizzabilità fisiologica delle intercettazioni per violazione del diritto di difesa sollevata dal difensore dell'indagato, " senza entrare nella questione invocata nel merito" ha ritenuto che detta questione, proposta ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. nello sviluppo ulteriore del procedimento cautelare, fosse preclusa all'esito della definizione del procedimento di riesame e quindi non più rivedibile se non in ragione di idonee sopravvenienze fattuali tali da incidere sul giudizio di gravità indiziaria.

I-la ariguardo richiamato il principio del cd. giudicato cautelare o meglio della preclusione endoprocessuale che impedisce la reiterazione di provvedimenti aventi lo stesso oggetto ovvero riguardanti le questioni esplicitamente o implicitamente trattate ma non invece quelle deducibili.

2. Va premesso che , in tema di giudicato cautelare, sebbene la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, abbia una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, tuttavia, essa impedisce la utile coltivazione di reiterate impugnazioni avverso provvedimenti cautelari, sia personali che reali, laddove, attraverso di essi, venga chiesto nuovamente un esame degli elementi che hanno condotto alla adozione della misura, pur in assenza di una sostanziale modifica della situazione di riferimento (vedi Sez. 5 , n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Rv. 286199).

Detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata solo laddove rispetto alla situazione cristallizzata nel provvedimento intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito.

Detto peculiare giudicato tipico del giudizio cautelare copre le questioni dedotte e decise esplicitamente o implicitamente, potendosi estendere l'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare anche alle questioni che si pongano in rapporto di stretta derivazione logica con le prime (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Rv. 272338) risultando non coperte, invece, le questioni meramente deducibili ma non dedotte. 6I

3. Così poste le coordinate ermeneutiche del tema che ci occupa, venendo al caso in esame, il Tribunale di Catanzaro adito in sede di appello cautelare, ha preliminarmente ritenuto che la questione dell'inutilizzabilità fisiologica delle intercettazioni per violazione del diritto di difesa, non potesse essere più dedotta e quindi valutata,avendo la parte consumato il proprio potere di deducibilità del vizio essendo la questione coperta dal c.d. giudicato cautelare.

Tuttavia, nel giungere a tale conclusione, non ha fatto buon governo dei principi dianzi richiamati in quanto non si é confrontato con il dato che tale inutilizzabilità non era stata dedotta nel procedimento di riesame, che la questione non poteva ritenersi implicitamente dedotta, pur se la piattaforma indiziaria poggiava sugli esiti delle intercettazioni telematiche a mezzo captatore informatico, nè tiene conto del dato, altrettanto obiettivo, che la richiesta volta ad ottenere copia dei files di log relativi alle intercettazioni a mezzo captatore informatico, é stata proposta dalla difesa dell'indagato in un momento successivo all'esaurimento del procedimento di riesame.

Quindi detta questione non poteva ritenersi né esplicitamente o implicitamente dedotta ma solo deducibile e come tale estranea al perimetro del c.d. giudicato cautelare.

4. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.

P.Q.M. 4nnulla l P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18 dicembre 2025 il Tribunale di Catanzaro, pronunciandosi sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale in data 29 agosto 2025, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca della custodia cautelare, ha dichiarato l'atto di appello inammissibile. 2. Al fine di una migliore comprensione della vicenda processuale, giova premettere che: [OSCURATO:PERSONA], é stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 129), 186), 188), ovvero di essere partecipe di un'associazione dedita al narcotraffico che vedrebbe a capo [OSCURATO:PERSONA], cui si imputa l'operatività nell'ambito della compravendita di stupefacenti del tipo marijuana e cocaina, con il ruolo di stretto collaboratore di costui per conto del quale spacciava e con il quale si sarebbe reiteratamente relazionato in ordine all'organizzazione delle dinamiche associative, agli acquisti, al prezzo e alla vendita di stupefacenti; con istanza del 28 luglio 2025 la difesa, in relazione alle intercettazioni telematiche attive di cui al RIT n. 22961/21 telematica attiva bersaglio IMEI 35013165616290 utenza telefonica intestata a [OSCURATO:PERSONA] ed in uso a [OSCURATO:PERSONA], ha avanzato alla Procura della Repubblica di Catanzaro la richiesta di copia dei files di log generati dall'architettura server dedicata alle intercettazioni predette, dei files lista di programmazione comandi, user generati/abilitati alle attività di intercettazione telematica e degli indirizzi ip destinati all'inoltro/ricezione ossia comunicazioni tra bersaglio server e server dell'infrastruttura pro tempore; a fronte del diniego della Procura la difesa dell'indagato avanzava istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere invocando la lesione del diritto di difesa quindi la violazione dell'art. 18 . lett. c) cod.proc.pen. che determinerebbe la mancata fruibilità del dato captativo con conseguente venir meno della base indiziaria posta a fondamento della disposta misura, chiedendo di sollevare in subordine la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 cod.proc.pen. laddove non é espressamente previsto il diritto del difensore di ottenere, all'esito dell'adozione di una nnisur9 copia dei files di log per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.; con provvedimento del 29.8.2025 il Gip ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare evidenziando la mancata indicazione della rilevanza della nullità derivante dalla violazione del diritto di difesa e, dunque, la natura meramente esplorativa della richiesta; 3avverso detto provvedimento ha proposto appello la difesa dell'indagato riproponendo le medesime questioni già illustrate nell'originaria istanza; con l'ordinanza oggi impugnata, il Tribunale ha ritenuto che l'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione del diritto di difesa non potesse più essere proposta dopo la definizione del procedimento di riesame in applicazione del principio della c.d. preclusione endo processuale (c.d. giudicato cautelare) dichiarando pertanto inammissibile l'atto di appello. 3. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi. Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. l'omessa motivazione avuto riguardo alle questioni poste con l'atto di appello nonché l'erronea applicazione dell'istituto della preclusione endoprocessuale. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 609. lett. c)cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178, lett. c), 268 e 271 cod.proc.pen. la violazione del diritto incondizionato della difesa ad ottenere copia dei files di log relativi alle intercettazioni a mezzo captatore informatico cui consegue l'inutilizzabilità degli esiti intercettivi. Si rileva che il Tribunale ha fondato la propria decisione sull'assunto che la questione relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni sarebbe stata implicitamente preclusa a seguito dell'esperimento del riesame avverso il titolo genetico. Si ritiene, invece, che, in ambito cautelar, 'la preclusione processuale copre il "dedotto e deciso" esplicitamente o implicitamente ma non si estende al "deducibile". Nel caso di specie la questione dell'accesso ai file di log non era mai stata sollevata al tempo dello scrutinio dell'ordinanza genetica e nessuna disposizione segna una decadenza o alcun divieto implicito di dedurre il non dedotto sicché privo di fondamento è quanto ritenuto dal provvedimento gravato. Si ritiene quindi che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il diritto ad ottenere i files di log si esaurisca al tempo del riesame, valutando privo di conseguenze un diniego intervenuto successivamente senza peraltro indicare da quale disposizione si possa ricavare tale convincimento. Inoltre il Tribunale, .pur riconoscendo l'autonomia dell'appello cautelare rispetto al riesame, invoca il principio della concentrazione da cui ritiene di ricavare una sorta di divieto a far valere un vizio. Si assume peraltro che il diniego di accesso ad un elemento di prova qualificabile come supporto materiale dell'intercettazione costituisca una sopravvenienza che mina alla radice la possibilità per la difesa di controllare la legalità della prova e di conseguenza la solidità del quadro indiziario. 4Si ritiene che il provvedimento gravato abbia eluso il nucleo essenziale della questione ovvero la sussistenza di un diritto incondizionato della difesa ad ottenere copia dei files di log e la conseguente nullità reclamata in ragione del diniego opposto dall'Ufficio inquirente da cui consegue l'inutilizzabilità della prova captativa. Si produce un elaborato di un consulente tecnico che introduce argomentazioni di carattere tecnico sul significato dei dati di cui si discute,. avutoriguardo alla loro rilevanza. Nella specie la base indiziaria é costituita dal contenuto di intercettazioni ottenute attraverso l'installazione di un captatore informatico e si ritiene che in fase cautelare il difensore abbia un diritto incondizionato ad ottenere copia dei supporti materiali relativi all'attività intercettiva avuto riguardo alle fonie. Si richiamano a riguardo la pronuncia della Corte costituzionale n. 336/2008 e la sentenza S.U. n. 20330/2010 del 22.4.2010 e la n. 32391 del 2019 del 22.5.2019. Peraltro tale diritto non può essere subordinato ad un onere di preventiva dimostrazione della sua rilevanza o ad un vaglio di ammissibilità fondato sulla natura esplorativa della richiesta. Con riguardo alle conseguenze della violazione, si assume che l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal diniego di accesso ai files di log, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen. da cui deriva l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Peraltro al di là di tali intercettazioni non vi sono elementi indiziari a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Si reclama, diversamente opinando, l'incostituzionalità dell'art. 268 cod.proc.pen. laddove non é espressamente previsto il diritto del difensore di ottenere copi dei files di log per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Si rammenta che, una volta eseguita l'ordinanza coercitiva, l'art. 293 cod.proc.pen. dispone di dare evidenza a tutti gli elementi indiziari su cui la stessa si fonda, cosicché il difensore ha il diritto di conoscere detti elementi e negare all'indagato di conoscere gli elementi posti a base dell'accusa viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é fondato con assorbimento del secondo. 5La censura attinge la statuizione con cui il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di appello, pronunciandosi sul tema dell'inutilizzabilità fisiologica delle intercettazioni per violazione del diritto di difesa sollevata dal difensore dell'indagato, " senza entrare nella questione invocata nel merito" ha ritenuto che detta questione, proposta ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. nello sviluppo ulteriore del procedimento cautelare, fosse preclusa all'esito della definizione del procedimento di riesame e quindi non più rivedibile se non in ragione di idonee sopravvenienze fattuali tali da incidere sul giudizio di gravità indiziaria. I-la ariguardo richiamato il principio del cd. giudicato cautelare o meglio della preclusione endoprocessuale che impedisce la reiterazione di provvedimenti aventi lo stesso oggetto ovvero riguardanti le questioni esplicitamente o implicitamente trattate ma non invece quelle deducibili. 2. Va premesso che , in tema di giudicato cautelare, sebbene la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, abbia una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, tuttavia, essa impedisce la utile coltivazione di reiterate impugnazioni avverso provvedimenti cautelari, sia personali che reali, laddove, attraverso di essi, venga chiesto nuovamente un esame degli elementi che hanno condotto alla adozione della misura, pur in assenza di una sostanziale modifica della situazione di riferimento (vedi Sez. 5 , n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Rv. 286199). Detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata solo laddove rispetto alla situazione cristallizzata nel provvedimento intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. Detto peculiare giudicato tipico del giudizio cautelare copre le questioni dedotte e decise esplicitamente o implicitamente, potendosi estendere l'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare anche alle questioni che si pongano in rapporto di stretta derivazione logica con le prime (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Rv. 272338) risultando non coperte, invece, le questioni meramente deducibili ma non dedotte. 6I 3. Così poste le coordinate ermeneutiche del tema che ci occupa, venendo al caso in esame, il Tribunale di Catanzaro adito in sede di appello cautelare, ha preliminarmente ritenuto che la questione dell'inutilizzabilità fisiologica delle intercettazioni per violazione del diritto di difesa, non potesse essere più dedotta e quindi valutata,avendo la parte consumato il proprio potere di deducibilità del vizio essendo la questione coperta dal c.d. giudicato cautelare. Tuttavia, nel giungere a tale conclusione, non ha fatto buon governo dei principi dianzi richiamati in quanto non si é confrontato con il dato che tale inutilizzabilità non era stata dedotta nel procedimento di riesame, che la questione non poteva ritenersi implicitamente dedotta, pur se la piattaforma indiziaria poggiava sugli esiti delle intercettazioni telematiche a mezzo captatore informatico, nè tiene conto del dato, altrettanto obiettivo, che la richiesta volta ad ottenere copia dei files di log relativi alle intercettazioni a mezzo captatore informatico, é stata proposta dalla difesa dell'indagato in un momento successivo all'esaurimento del procedimento di riesame. Quindi detta questione non poteva ritenersi né esplicitamente o implicitamente dedotta ma solo deducibile e come tale estranea al perimetro del c.d. giudicato cautelare. 4. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. P.Q.M. 4nnulla l P.Q.M
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