Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32463/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva semplice, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda la pagina otto della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha rilevato che l'evasione, compiuta dall'imputato, risultava connotata da particolare offensività, dal momento che egli non solo si era recato a casa dell'ex coniuge sostanzialmente per litigare — a nulla rilevando sotto tale profilo la ragione a fondamento dei contrasti familiari, che in alcun modo costituirebbe una scriminante della condotta, ma era anche scappato all'arrivo delle Forze dell'ordine.

La menzionata Corte ha poi ritenuto ostativi alle invocate attenuanti generiche i plurimi precedenti a carico dell'imputato e l'assenza di qualsivoglia elemento passibile di positiva valutazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva semplice, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda la pagina otto della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha rilevato che l'evasione, compiuta dall'imputato, risultava connotata da particolare offensività, dal momento che egli non solo si era recato a casa dell'ex coniuge sostanzialmente per litigare — a nulla rilevando sotto tale profilo la ragione a fondamento dei contrasti familiari, che in alcun modo costituirebbe una scriminante della condotta, ma era anche scappato all'arrivo delle Forze dell'ordine. La menzionata Corte ha poi ritenuto ostativi alle invocate attenuanti generiche i plurimi precedenti a carico dell'imputato e l'assenza di qualsivoglia elemento passibile di positiva valutazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 32463/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris