Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2001/2007
ECLI:EU:F:2007:70
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
25 aprile 2007
Causa F‑50/06
[OSCURATO:PERSONA]Caponi
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2001/2002 – Disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto – Art. 26 dello Statuto»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Caponi chiede l’annullamento del suo
rapporto di evoluzione della carriera per il periodo 1° luglio 2001 ‑ 31 dicembre 2002.
Decisione:
Il rapporto di evoluzione della carriera della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Caponi per il periodo 1° luglio 2001 ‑ 31 dicembre 2002 è annullato.
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] delle istituzioni – Revoca – [OSCURATO:PERSONA] illegittimi – Portata in caso di vizio procedurale
Quando decide di revocare un atto a seguito di un vizio da cui è inficiato il procedimento di adozione di quest’ultimo, così
come quando sostituisce una decisione annullata per vizio procedurale dal giudice comunitario, l’amministrazione ha la facoltà
di esperire nuovamente l’intero procedimento di adozione senza limitarsi a quanto impone la rettifica del vizio accertato.
Di conseguenza, se, procedendo alla revoca di un atto, l’amministrazione dà all’interessato l’assicurazione formale che essa
riaprirà il procedimento di adozione ab initio, l’amministrazione non può, senza violare il principio di tutela del legittimo
affidamento, disconoscere l’impegno preso limitando la portata della revoca alle sole fasi del procedimento viziate da illegittimità.
(v. punti 38, 45 e 46)