CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 16531/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 27 febbraio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina del 25 marzo 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.032 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Letojanni il 30 agosto 2019. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie acquisite, a fronte della ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in maniera non illogica, hanno desunto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta in base a una pluralità di elementi fattuali univoci e significativi, quali il numero non esiguo di dosi ricavabili (più di 50) dal quantitativo unico di 20 grammi in sequestro, le modalità e il luogo di conservazione della sostanza, rinvenuta all'interno di un forno in un casolare esterno all'abitazione dell'imputato, e la contestuale presenza degli strumenti idonei alla pesatura al confezionamento (il bilancino elettronico di precisione e i contenitori in cellophane), essendosi a ciò aggiunto che Longo è risultato essere in passato consumatore di oppiacei e di cocaina, ma non di cannabinoidi. Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico della parte ricorrente delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il qea liere-estetwore [OSCURATO:PERSONA]