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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 07753/2023

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ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7227/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Pubblico impiego – Retribuzione - I ndennità di disagio speciale- L. 147/2004 R.G.N. 7227/2017 Ud. 03/03/2023CC R.G. 7227/2017- Pagina nr. 2 di 7 –controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente - avverso la sentenza della C orte d'appello di A ncona n. 268/2016 depositata il 15/09/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 15 settembre 2016, la Corte d’appello di Ancona, in totale accoglimento dei gravami - proposti separatamente e poi riuniti- dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere il riconoscimento della indennità di disagio speciale di trasferimento prevista dall’accordo sindacale del 26 marzo 2009 concluso in attuazione della legge n. 147/2004.

Il giudice di prime cure, aveva preliminarmente rammentato che detta legge aveva disposto la nascita della nuova Provincia di Fermo e che, in attuazione di quanto nella medesima contemplato, l’accordo sindacale del 26 marzo 2009 aveva previsto il trasferimento di dipendenti già in servizio presso la Provincia di Ascoli alla Provincia di Fermo, stabilendo il diritto dei medesimi a percepire l’indennità di disagio speciale, osservando che, nonostante fosse avvenuto lo stanziamento delle relative somme e l’indennità fosse stata per un certo periodo di tempo corrisposta ai dipendenti trasferiti, le due Province avevano poi omesso di effettuare ulteriori corresponsioni.

R.G. 7227/2017- Pagina nr. 3 di 7 Il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla ricorrente la suddetta indennità, ripartita, rispettivamente, nella misura del 57% e del 43%.

2. La Corte territoriale, dopo aver disatteso il motivo di gravame col quale veniva contestata la competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardivamente - e quindi inammissibilmente - sollevata in primo grado, ha osservato, quanto al merito della questione, che: − il passaggio di personale dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] alla Provincia di Fermo aveva realizzato gli estremi della mobilità tra enti dello stesso comparto delle [OSCURATO:PERSONA]; − la ricognizione preventiva della dotazione organica di personale effettuata ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, L. 147/2004 doveva considerarsi atto equipollente alla dichiarazione di eccedenza di personaledi cui alla procedura di mobilità collettiva contemplata dall’art. 31, D. Lgs. 165/2001, trattandosi essenzialmente di una situazione di conferimento di attività, tramite assegnazione di eccedenza di personale, derivante dalla istituzione della nuova Provincia di Fermo e dalla correlata riduzione del carico di lavoro gravante sulla pianta organica della Provincia di [OSCURATO:PERSONA]; − detta attività doveva ritenersi riservata alla competenza esclusiva degli organi istituzionali e sottratta sia al preventivo confronto sindacale sia all’applicazione diretta dell’art. 31, D. Lgs. 165/2001, in virtù della salvezza di disposizioni speciali in quest’ultima norma prevista e della conseguente applicazione della L. 147/2004 che disciplinava la specifica vicenda traslativa; R.G. 7227/2017- Pagina nr. 4 di 7 − nella specie, ci si trovava di fronte ad una mobilità non volontaria ma collettiva, promossa d’ufficio ma oggetto di adesione da parte della ricorrente, nel momento in cui la stessa aveva preso servizio nell’ufficio di destinazione e non aveva invece optato per il collocamento in disponibilità, dovendosi quindi escludere che l’assegnazione alla nuova Provincia di Fermo avesse avuto connotazione coattiva; − alla luce sia del disposto dell’art. 45, D. Lgs. 165/2001 - che riserva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici ai soli contratti collettivi - sia dell’art. 42 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2000 - che prevede una indennità di trasferimento variabile da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi, da determinarsi in sede di contrattazione integrativa decentrata entro i limiti di bilancio e degli specifici impegni di spesa già previsti in bilancio - doveva ritenersi che la clausola dell’accordo sindacale del 26 marzo 2009, che aveva in vece previsto il riconoscimento dell’indennità di disagio per la durata di un quinquennio, fosse viziata da nullità per contrasto con il citato art. 42 CCNL di comparto.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con distinti controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a tremotivi.

R.G. 7227/2017- Pagina nr. 5 di 7

1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 40 e 45, D. Lgs. 165/2001 nonché dell’art. 42 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2000.

Il ricorso attribuisce alla Corte territoriale una erronea qualificazione dell’accordo sindacale del 26 marzo 2009, avendo la Corte medesima ritenuto che lo stesso dovesse essere qualificato quale forma di contrattazione collettiva integrativa decentrata.

Argomenta, in particolare, il ricorso che tale qualificazione deve ritenersi errata in quanto tale accordo: − sarebbe stato sottoscritto dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e non anche dalla Provincia di Fermo - all’epoca non ancora esistente - dovendosi e scludere che la Provincia di Fermo potesse essere vincolata dalla manifestazione di volontà di un altro Ente; − concerneva una serie di materie estranee all’ambito della contrattazione decentrata integrativa, investendo profili quali la mobilità, il prepensionamento anticipato, il trasferimento di personale e, appunto, il riconoscimento dell’indennità di disagio; − avrebbe seguito nella propria formazione un iter del tutto autonomo e peculiare, diverso da quello previsto per la contrattazione decentrata integrativa; − contemplerebbe al proprio interno una serie di previsioni a carattere sinallagmatico, tali per cui l’annullamento di una clausola verrebbe inevitabilmente aripercuotersi anche sulle altre, comportando la caducazione dell’intero accordo.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 41, comma 4, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2000, nonché la falsa applicazione degli artt. 29 e 31, D. Lgs. 165/2001.

R.G. 7227/2017- Pagina nr. 6 di 7 Argomenta, in particolare, il ricorso che, anche ammettendo che l’accordo sindacale del 26 marzo 2009 possa essere qualificato quale ipotesi di contrattazione decentrata integrativa, il tenore della clausola che contempla il riconoscimento dell’indennità di disagio, parametrandola sulla base della distanza chilometrica tra residenza del lavoratore e sede di lavoro, risulterebbe in ogni caso conforme alle previsione di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL di comparto, che contempla il riconoscimento dell’indennità chilometrica al lavoratore che si avvalga del proprio mezzo di trasporto per la trasferta. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 110 (così la rubrica del motivo) c.p.c. ed il vizio di ultrapetizione.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato la nullità della clausola dell’accordo sindacale del 26 marzo 2009, nonostante in primo grado la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avessero contestato unicamente il quantum della pretesa dell’odierna ricorrente.

Lamenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata abbia preso in considerazione argomentazioni e profili dedotti in un separato giudizio di appello che sarebbe stato trattato nella medesima udienza di discussione.

2. Osserva questa Corte che il ricorso solleva profili caratterizzati sia da novità sia dalla complessità dell e question i dedotte , potendosi ravvisare almeno due profili di rilevanza.

Il primo concerne la effettiva possibilità di qualificare l’accordo sindacale del 26 marzo 2009 dedotto in giudizio come ipotesi di contrattazione collettiva integrativa decentrata, tenuto conto di un profilo di criticità costituto dal fatto che l’accordo medesimo risulta concluso senza la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo discende dall’eventuale risposta negativa al quesito di cui al punto precedente e concerne, questa volta, l’interpretazione R.G. 7227/2017- Pagina nr. 7 di 7 dell’art. 31, D. Lgs. 165/2001, cui l’accordo in questione dovrebbe, a questo punto, risultare riconducibile, dovendosi verificare se la previsione testé menzionata contempli o meno la possibilità per gli accordi sindacali di prevedere anche incentivi economici ai dipendenti interessati dal passaggio per trasferimento di attività.

3. Si ritiene, pertanto, opportuno il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza a termini dell’art. 375, secondo comma, c.p.c.

P. Q. M. La Corte, visto l’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7227/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Pubblico impiego – Retribuzione - I ndennità di disagio speciale- L. 147/2004 R.G.N. 7227/2017 Ud. 03/03/2023CC R.G. 7227/2017- Pagina nr. 2 di 7 –controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente - avverso la sentenza della C orte d'appello di A ncona n. 268/2016 depositata il 15/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15 settembre 2016, la Corte d’appello di Ancona, in totale accoglimento dei gravami - proposti separatamente e poi riuniti- dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere il riconoscimento della indennità di disagio speciale di trasferimento prevista dall’accordo sindacale del 26 marzo 2009 concluso in attuazione della legge n. 147/2004. Il giudice di prime cure, aveva preliminarmente rammentato che detta legge aveva disposto la nascita della nuova Provincia di Fermo e che, in attuazione di quanto nella medesima contemplato, l’accordo sindacale del 26 marzo 2009 aveva previsto il trasferimento di dipendenti già in servizio presso la Provincia di Ascoli alla Provincia di Fermo, stabilendo il diritto dei medesimi a percepire l’indennità di disagio speciale, osservando che, nonostante fosse avvenuto lo stanziamento delle relative somme e l’indennità fosse stata per un certo periodo di tempo corrisposta ai dipendenti trasferiti, le due Province avevano poi omesso di effettuare ulteriori corresponsioni. R.G. 7227/2017- Pagina nr. 3 di 7 Il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla ricorrente la suddetta indennità, ripartita, rispettivamente, nella misura del 57% e del 43%. 2. La Corte territoriale, dopo aver disatteso il motivo di gravame col quale veniva contestata la competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardivamente - e quindi inammissibilmente - sollevata in primo grado, ha osservato, quanto al merito della questione, che: − il passaggio di personale dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] alla Provincia di Fermo aveva realizzato gli estremi della mobilità tra enti dello stesso comparto delle [OSCURATO:PERSONA]; − la ricognizione preventiva della dotazione organica di personale effettuata ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, L. 147/2004 doveva considerarsi atto equipollente alla dichiarazione di eccedenza di personaledi cui alla procedura di mobilità collettiva contemplata dall’art. 31, D. Lgs. 165/2001, trattandosi essenzialmente di una situazione di conferimento di attività, tramite assegnazione di eccedenza di personale, derivante dalla istituzione della nuova Provincia di Fermo e dalla correlata riduzione del carico di lavoro gravante sulla pianta organica della Provincia di [OSCURATO:PERSONA]; − detta attività doveva ritenersi riservata alla competenza esclusiva degli organi istituzionali e sottratta sia al preventivo confronto sindacale sia all’applicazione diretta dell’art. 31, D. Lgs. 165/2001, in virtù della salvezza di disposizioni speciali in quest’ultima norma prevista e della conseguente applicazione della L. 147/2004 che disciplinava la specifica vicenda traslativa; R.G. 7227/2017- Pagina nr. 4 di 7 − nella specie, ci si trovava di fronte ad una mobilità non volontaria ma collettiva, promossa d’ufficio ma oggetto di adesione da parte della ricorrente, nel momento in cui la stessa aveva preso servizio nell’ufficio di destinazione e non aveva invece optato per il collocamento in disponibilità, dovendosi quindi escludere che l’assegnazione alla nuova Provincia di Fermo avesse avuto connotazione coattiva; − alla luce sia del disposto dell’art. 45, D. Lgs. 165/2001 - che riserva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici ai soli contratti collettivi - sia dell’art. 42 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2000 - che prevede una indennità di trasferimento variabile da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi, da determinarsi in sede di contrattazione integrativa decentrata entro i limiti di bilancio e degli specifici impegni di spesa già previsti in bilancio - doveva ritenersi che la clausola dell’accordo sindacale del 26 marzo 2009, che aveva in vece previsto il riconoscimento dell’indennità di disagio per la durata di un quinquennio, fosse viziata da nullità per contrasto con il citato art. 42 CCNL di comparto. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con distinti controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tremotivi. R.G. 7227/2017- Pagina nr. 5 di 7 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 40 e 45, D. Lgs. 165/2001 nonché dell’art. 42 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2000. Il ricorso attribuisce alla Corte territoriale una erronea qualificazione dell’accordo sindacale del 26 marzo 2009, avendo la Corte medesima ritenuto che lo stesso dovesse essere qualificato quale forma di contrattazione collettiva integrativa decentrata. Argomenta, in particolare, il ricorso che tale qualificazione deve ritenersi errata in quanto tale accordo: − sarebbe stato sottoscritto dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e non anche dalla Provincia di Fermo - all’epoca non ancora esistente - dovendosi e scludere che la Provincia di Fermo potesse essere vincolata dalla manifestazione di volontà di un altro Ente; − concerneva una serie di materie estranee all’ambito della contrattazione decentrata integrativa, investendo profili quali la mobilità, il prepensionamento anticipato, il trasferimento di personale e, appunto, il riconoscimento dell’indennità di disagio; − avrebbe seguito nella propria formazione un iter del tutto autonomo e peculiare, diverso da quello previsto per la contrattazione decentrata integrativa; − contemplerebbe al proprio interno una serie di previsioni a carattere sinallagmatico, tali per cui l’annullamento di una clausola verrebbe inevitabilmente aripercuotersi anche sulle altre, comportando la caducazione dell’intero accordo. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 41, comma 4, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2000, nonché la falsa applicazione degli artt. 29 e 31, D. Lgs. 165/2001. R.G. 7227/2017- Pagina nr. 6 di 7 Argomenta, in particolare, il ricorso che, anche ammettendo che l’accordo sindacale del 26 marzo 2009 possa essere qualificato quale ipotesi di contrattazione decentrata integrativa, il tenore della clausola che contempla il riconoscimento dell’indennità di disagio, parametrandola sulla base della distanza chilometrica tra residenza del lavoratore e sede di lavoro, risulterebbe in ogni caso conforme alle previsione di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL di comparto, che contempla il riconoscimento dell’indennità chilometrica al lavoratore che si avvalga del proprio mezzo di trasporto per la trasferta. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 110 (così la rubrica del motivo) c.p.c. ed il vizio di ultrapetizione. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato la nullità della clausola dell’accordo sindacale del 26 marzo 2009, nonostante in primo grado la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avessero contestato unicamente il quantum della pretesa dell’odierna ricorrente. Lamenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata abbia preso in considerazione argomentazioni e profili dedotti in un separato giudizio di appello che sarebbe stato trattato nella medesima udienza di discussione. 2. Osserva questa Corte che il ricorso solleva profili caratterizzati sia da novità sia dalla complessità dell e question i dedotte , potendosi ravvisare almeno due profili di rilevanza. Il primo concerne la effettiva possibilità di qualificare l’accordo sindacale del 26 marzo 2009 dedotto in giudizio come ipotesi di contrattazione collettiva integrativa decentrata, tenuto conto di un profilo di criticità costituto dal fatto che l’accordo medesimo risulta concluso senza la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo discende dall’eventuale risposta negativa al quesito di cui al punto precedente e concerne, questa volta, l’interpretazione R.G. 7227/2017- Pagina nr. 7 di 7 dell’art. 31, D. Lgs. 165/2001, cui l’accordo in questione dovrebbe, a questo punto, risultare riconducibile, dovendosi verificare se la previsione testé menzionata contempli o meno la possibilità per gli accordi sindacali di prevedere anche incentivi economici ai dipendenti interessati dal passaggio per trasferimento di attività. 3. Si ritiene, pertanto, opportuno il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza a termini dell’art. 375, secondo comma, c.p.c. P. Q. M. La Corte, visto l’art.
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