CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 11579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame ed in parziale riforma del provvedimento genetico, ha sostituito la misura della custodia in carcere, applicata ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori, con quella degli arresti domiciliari. L'indagato è accusato di essere il promotore ed organizzatore di un sodalizio criminoso dedito alla commissione di reati fallimentari e tributari attraverso la strumentalizzazione di società operanti nei settori della logistica, dei trasporti e dello smaltimento dei rifiuti, la cui attività sarebbe stata agevolata dalla contiguità dell'Adiletta con ambienti camorristici e ‘ndranghetisti, nonché di fatti di bancarotta connessi al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop, di cui sarebbe stato l'amministratore di fatto, e di alcuni episodi di fittizia intestazione di risorse proprie ad una rete di prestanome al fine di sottrarsi all'esecuzione fiscale ed all'applicazione di misure di prevenzione. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione del provvedimento impugnato. In tal senso denunzia l'omessa confutazione dei rilievi svolti con la memoria trasmessa il 4 agosto e nelle conclusioni scritte presentate il 6 agosto 2021, nonchè l'omessa valutazione della documentazione allegata alla prima memoria. In particolare il ricorrente lamenta, quanto alla ritenuta configurabilità del reato associativo, l'omessa considerazione delle documentate obiezioni relative alla legittimità e tracciabilità delle contestate operazioni infragruppo, alla mancanza di formale contestazione di operazioni inesistenti o illecite in frode al fisco, all'erronea imputazione alla volontà di conseguire illeciti fiscali delle operazioni di cessione dei beni della fallita stante il principio di solidarietà del debito erariale in capo alle imprese cessionarie e l'irrilevanza del vantaggio asseritamente perseguito rispetto al volume d'affari dei soggetti coinvolti nelle suddette operazioni, alla indimostrata - ed anzi smentita dalla documentazione prodotta - natura di mera "cartiera" della [OSCURATO:PERSONA], nonchè all'effettivo ruolo ricoperto dall'Adiletta in alcune società del gruppo, alla sua comprovata estraneità all'ambiente della criminalità organizzata ed al significato delle intercettazioni valorizzate ai fini dell'adozione della misura cautelare. Alla sussistenza dei contestati reati fiscali e di trasferimento di valori la menzionata memoria avrebbe poi dedicato articolati rilievi parimenti ignorati dal Tribunale, che nemmeno avrebbe confutato quelli, altrettanto articolati, in merito alla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari ipotizzate nell'ordinanza genetica ed alla personalità dell'indagato.3. Il 4 febbraio 2022 la difesa dell'indagato ha depositato memoria a sostegno dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va osservato come le doglianze formulate dal ricorrente in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non riguardano i reati fallimentari contestati all'Adiletta ai capi B), C), D) ed E), ma esclusivamente quelli di promozione ed organizzazione di una associazione a delinquere, di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di trasferimento fraudolento di valori, di cui, rispettivamente, ai capi A), F), I), R) e S) dell'incolpazione provvisoria. Non di meno va precisato che le censure del ricorrente in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari ritenute dai giudici del merito sono state articolate anche con riguardo ai suddetti reati fallimentari. 3. Tanto premesso, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati per cui tale profilo è stato contestato con il ricorso, assume carattere assorbente la doglianza relativa all'omessa considerazione delle deduzioni difensive svolte con le memorie depositate nel giudizio di riesame. In proposito è anzitutto opportuno ricordare come l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di legittimità come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600; Sez. 5, n. 4031/16 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561). Al riguardo, giova evidenziare che l'influenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità del provvedimento, deriva dalla stessa morfologia delle impugnazioni, e dalla natura delle memorie di parte. Infatti, l'art. 121 c.p.p. distingue tra "memorie" e "richieste" di parte: mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l'ambito della decisione, la memoria (tramite l'argumentum) amplia l'ambito dell'argomentazione (Sez. 5, Sentenza n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). Ne consegue che l'omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l'omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (ex multis, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723). Questi oramai consolidati principi necessitano peraltro di essere coniugati con la specificità del giudizio di riesame. Infatti il riesame è un mezzo di impugnazione ad effetto interamente devolutivo in riferimento al quale non trova applicazione la disposizione dell'art. 581 lett. c) c.p.p. che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi di impugnazione contestualmente alla presentazione del gravame, come agevolmente si ricava dal sesto comma dell'art. 309 dello stesso codice di rito il quale prevede tale indicazione come soltanto facoltativa (Sez. U, Sentenza n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199388). Se, dunque, la richiesta di riesame è ammissibile anche se chi la presenta non indica alcun motivo a sostegno della medesima e se la stessa disposizione da ultima menzionata attribuisce alla parte l'ulteriore facoltà di presentare motivi inediti fino all'inizio della discussione, mentre il comma 9 del citato art. 309 impone al Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti perfino nel corso dell'udienza, deve ritenersi che nell'economia del giudizio di riesame le memorie tempestivamente presentate possono legittimamente assumere una funzione che trascende quella del mero sviluppo argomentativo delle deduzioni contenute nell'atto di impugnazione, traducendosi nell'effettivo strumento per veicolare queste ultime. Non è dunque la qualificazione formale dell'atto difensivo a determinare la latitudine dell'onere motivazionale del giudice del riesame, bensì il suo contenuto. Pertanto nel caso in cui una memoria articoli specifiche deduzioni difensive - a maggior ragione se sostenute attraverso l'allegazione di documenti - che non si limitino ad approfondire sul piano argomentativo quelle eventualmente formulate con la richiesta presentata ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ma contengano autonomi ed inediti contenuti di censura del provvedimento impugnato, il giudice del riesame deve prenderle in considerazione e la motivazione della sua decisione deve articolare le ragioni per cui vengono disattese - ovviamente nella misura determinata dal loro spessore ed anche in forma sintetica - risultando altrimenti carente. 4. Alla luce degli illustrati principi devono ritenersi fondate le censure del ricorrente in merito all'omessa considerazione da parte dei giudici del riesame delle deduzioni e delle produzioni documentali svolte dalla difesa con le memorie del 4 e del 6 agosto 2021.Invero l'ordinanza impugnata registra il deposito della prima memoria, ma non dà conto dei rilievi svolti con la stessa e della documentazione prodotta, mentre, quanto alla seconda, si limita a riportare le conclusioni del difensore, senza in alcun modo evocare le obiezioni, in parte inedite, formulate a sostegno delle medesime. Né dalla motivazione del provvedimento emerge anche solo implicitamente la confutazione delle deduzioni e dei dati probatori riversati nel giudizio di riesame dalla difesa, sostanzialmente ignorati. Peraltro sui punti attinti dalle obiezioni difensive l'apparato giustificativo dell'ordinanza si rivela non poco apodittico, limitandosi ad evocare alcuni degli elementi indicati in quella genetica, di cui in maniera assertiva evidenzia la natura gravemente indiziaria in riferimento ai reati di cui ai capi A), F), I), R) e S). 5. Come già ricordato, il ricorso non ha proposto specifiche doglianze in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati fallimentari contestati all'indagato ai capi B), C), D) ed E), tema che, con specifico riguardo alla posizione dell'Adiletta, nemmeno aveva costituito oggetto delle menzionate memorie difensive. Sul punto, pertanto, l'ordinanza impugnata non è censurabile e la sua motivazione deve ritenersi adeguata in riferimento alle scelte operate dalla difesa, dovendosi ribadire in proposito che, qualora l'impugnazione sia limitata a solo alcuni dei capi o dei punti del provvedimento applicativo della misura cautelare, in relazione a quelli non attinti da specifiche deduzioni sussiste un obbligo motivazionale attenuato, che si traduce nella possibilità per il giudice del riesame di limitarsi anche solo a richiamare il provvedimento genetico rilevando l'adeguatezza della sua motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314). Ciò non toglie che anche per tali addebiti valgono le doglianze proposte in merito alla ritenuta configurabilità del pericolo di recidivanza. In proposito, infatti, la valutazione del Tribunale presuppone, per un verso, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza degli altri reati contestati al ricorrente - e soprattutto di quello associativo - e per l'altro fa riferimento ai collegamenti del medesimo con ambienti della criminalità organizzata prospettati nelle informative della polizia giudiziaria specificamente contestate nelle memorie più volte citate anche sulla base della documentazione prodotta dalla difesa e la cui capacità di smentire gli assunti investigativi non è stata verificata dai giudici del riesame. 6. Alla luce delle considerazioni svolte il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna. Così decis