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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 22679/2026

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roMinistero Della Giustizia in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale Sorveglianza di Catania n.709/2024,pronunciata nel Proc.

SIUS n.4543/2023, depositata il 26/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Magistrato di Sorveglianza diCatania la liquidazione delle spese per l’attività svolta in qualità didifensore del detenuto [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinioa spese dello Stato; il professionista aveva posto a fondamento dellaNumero registro generale 5085/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 22679/2026Data pubblicazione 03/07/2026richiesta l’attività professionale prestata nell’interesse del suo assistito,consistita nella presentazione di ricorso per la concessione di misurealternative alla detenzione avanti al Magistrato di Sorveglianza, discussoall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e accolto -con prosecuzione dell’espiazione dellapena in regime di detenzione domiciliare-.Il ricorrente aveva quindi chiesto il pagamento degli onorari perl’attività svolta: il Tribunale di Sorveglianza aveva riconosciuto i compensinei minimi tariffari, li aveva ulteriormente ridotti del 30% ai sensidell’art.12 co 1 DM n.55/2014 e s.m.i. ed aveva quindi applicatoall’importo così ottenuto la riduzione finale di 1/3, ex art.106 bis DPRn.115/2002.Con ricorso ex art.15 d. lvo n.150/2011 [OSCURATO:PERSONA] avevacontestato la diminuzione del 30% operata sui minimi dal Tribunale diSorveglianza: l’opposizione era stata respinta sul presupposto dellalegittimità della riduzione del 30% sui minimi di tariffa, prima dellariduzione ex art.106 bis cit., dovendosi ritenere l’attività professionaledi minima complessità giuridica, trattandosi di mera presentazione dellaistanza volta all’applicazione di misura alternativa alla detenzione e nellaconseguente discussione .Ricorre per cassazione, ex art.111 Cost., [OSCURATO:PERSONA] formulandoun unico motivo di doglianzaIl Ministero della Giustizia ha depositato controricorso, eccependo purel’inammissibilità del ricorso per cassazione perché proposto dal difensore enon dalla parte interessata.Solo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa primadell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’eccezione di carenza di legittimazione all’impugnazione in capo aRaffaele Carrozza è infondata.Numero registro generale 5085/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 22679/2026Data pubblicazione 03/07/2026In tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporreimpugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento soloparziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente ildifensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti delloStato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordineal pagamento del corrispettivo, giacche´ l'ammissioneal gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incaricoprofessionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che siinstaura direttamente tra il difensore e lo Stato -cfr. per tutte, Cass.n.11769/2020-.2.

Con l’unico motivo di critica articolato [OSCURATO:PERSONA] lamental’errata applicazione dell’art.12 DM n.55/2014 e s.m.i.Il Tribunale di Sorveglianza di Catania avrebbe ritenuto erroneamenteapplicabile sui minimi di tariffa anche la riduzione del 30%, malinterpretando il disposto dell’art.12 co 1 DM n.55/2014 e s.m.i.Il ricorso è fondato.E’ orientamento interpretativo consolidato della Corte di legittimitàquello secondo cui, ai fini della liquidazione in sede giudizialedel compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ovene sia mancata la determinazione consensuale) così come ai fini dellaliquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente odel compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spesedello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, deld.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non puòin nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alletabelle allegate -cfr., per tutte, Cass. n.10438/2023, alla cui articolatamotivazione si rimanda-.Ne consegue che la riduzione del 30% del compenso, già riconosciutonei minimi -e quindi con la riduzione del 50% rispetto ai valori medi delloNumero registro generale 5085/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 22679/2026Data pubblicazione 03/07/2026scaglione corrispondente-, non poteva essere praticata, ma doveva essereapplicata solo la riduzione di un terzo, ex art.106 bis DPR n.112/2002.L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania deve pertantoessere cassata, senza rinvio perché la causa può essere decisa nel merito,ex art.384 c.p.c.: il ricorrente non contesta la liquidazione nei minimi ditariffa già disposta dal Tribunale di Sorveglianza ma solo l’ulterioreriduzione del 30%, applicata prima della decurtazione ex art.106 bis cit.Sono quindi incontestati -e documentati- lo svolgimento da parte diRaffaele Carrozza delle attività per le fasi di studio, introduttiva edecisoria del procedimento avanti al Magistrato di Sorveglianzanell’interesse del suo assistito e la valutazione di adeguatezza della lororemunerazione con i compensi minimi di tariffa: eliminata la riduzioneulteriore del 30%, la quantificazione dei compensi dovuti si determina in €237,00 per la fase di studio, in € 473,00 per la fase introduttiva e in €709,00 per la fase decisoria, per complessivi € 1.419,00 che, ridotti di unterzo, ex art.106 bis cit., diventano € 946,00 -invece dei riconosciuti €662,00-, con una differenza in più rispetto al liquidato in sede di merito di€ 284,00 -oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge-.L’accoglimento del ricorso, con decisione nel merito, comporta, inapplicazione del principio di soccombenza, il riconoscimento a favore delricorrente anche delle spese del giudizio di opposizione al rigetto diliquidazione, svolto ex art.15 DPR n.150/2011 -che si quantificano neiminimi di scaglione in € 340,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del15% come per legge e oltre al rimborso delle anticipazioni per € 125,00-,e delle spese del giudizio di legittimità -che si quantificano nei minimi discaglione in € 340,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15% comeper legge e oltre al rimborso delle anticipazioni riconosciuto in € 100,00-.La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile,Numero registro generale 5085/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 22679/2026Data pubblicazione 03/07/2026accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza diCatania e decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., liquida a favore diRaffaele Carrozza e a carico del Ministero della Giustizia le speseprocessuali del procedimento, svoltosi avanti al Magistrato di [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese delloStato, nell’importo complessivo di € 946,00 -invece che di € 662,00- oltrerimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle speseprocessuali del giudizio di opposizione svoltosi avanti al Tribunale diSorveglianza di Catania, pari a € 340,00, oltre IVA, CPA e rimborsoforfetario spese al 15%, come per legge, e oltre ad € 125,00 peranticipazioni;pone a carico del Ministero della Giustizia le spese del giudizio dilegittimità, che quantifica in € 340,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetarioal 15% come per legge, e oltre ad € 100,00 per anticipazioni.Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio del 2.7.2026Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roMinistero Della Giustizia in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale Sorveglianza di Catania n.709/2024,pronunciata nel Proc. SIUS n.4543/2023, depositata il 26/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Magistrato di Sorveglianza diCatania la liquidazione delle spese per l’attività svolta in qualità didifensore del detenuto [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinioa spese dello Stato; il professionista aveva posto a fondamento dellaNumero registro generale 5085/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 22679/2026Data pubblicazione 03/07/2026richiesta l’attività professionale prestata nell’interesse del suo assistito,consistita nella presentazione di ricorso per la concessione di misurealternative alla detenzione avanti al Magistrato di Sorveglianza, discussoall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e accolto -con prosecuzione dell’espiazione dellapena in regime di detenzione domiciliare-.Il ricorrente aveva quindi chiesto il pagamento degli onorari perl’attività svolta: il Tribunale di Sorveglianza aveva riconosciuto i compensinei minimi tariffari, li aveva ulteriormente ridotti del 30% ai sensidell’art.12 co 1 DM n.55/2014 e s.m.i. ed aveva quindi applicatoall’importo così ottenuto la riduzione finale di 1/3, ex art.106 bis DPRn.115/2002.Con ricorso ex art.15 d. lvo n.150/2011 [OSCURATO:PERSONA] avevacontestato la diminuzione del 30% operata sui minimi dal Tribunale diSorveglianza: l’opposizione era stata respinta sul presupposto dellalegittimità della riduzione del 30% sui minimi di tariffa, prima dellariduzione ex art.106 bis cit., dovendosi ritenere l’attività professionaledi minima complessità giuridica, trattandosi di mera presentazione dellaistanza volta all’applicazione di misura alternativa alla detenzione e nellaconseguente discussione .Ricorre per cassazione, ex art.111 Cost., [OSCURATO:PERSONA] formulandoun unico motivo di doglianzaIl Ministero della Giustizia ha depositato controricorso, eccependo purel’inammissibilità del ricorso per cassazione perché proposto dal difensore enon dalla parte interessata.Solo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa primadell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’eccezione di carenza di legittimazione all’impugnazione in capo aRaffaele Carrozza è infondata.Numero registro generale 5085/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 22679/2026Data pubblicazione 03/07/2026In tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporreimpugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento soloparziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente ildifensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti delloStato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordineal pagamento del corrispettivo, giacche´ l'ammissioneal gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incaricoprofessionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che siinstaura direttamente tra il difensore e lo Stato -cfr. per tutte, Cass.n.11769/2020-.2. Con l’unico motivo di critica articolato [OSCURATO:PERSONA] lamental’errata applicazione dell’art.12 DM n.55/2014 e s.m.i.Il Tribunale di Sorveglianza di Catania avrebbe ritenuto erroneamenteapplicabile sui minimi di tariffa anche la riduzione del 30%, malinterpretando il disposto dell’art.12 co 1 DM n.55/2014 e s.m.i.Il ricorso è fondato.E’ orientamento interpretativo consolidato della Corte di legittimitàquello secondo cui, ai fini della liquidazione in sede giudizialedel compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ovene sia mancata la determinazione consensuale) così come ai fini dellaliquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente odel compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spesedello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, deld.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non puòin nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alletabelle allegate -cfr., per tutte, Cass. n.10438/2023, alla cui articolatamotivazione si rimanda-.Ne consegue che la riduzione del 30% del compenso, già riconosciutonei minimi -e quindi con la riduzione del 50% rispetto ai valori medi delloNumero registro generale 5085/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 22679/2026Data pubblicazione 03/07/2026scaglione corrispondente-, non poteva essere praticata, ma doveva essereapplicata solo la riduzione di un terzo, ex art.106 bis DPR n.112/2002.L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania deve pertantoessere cassata, senza rinvio perché la causa può essere decisa nel merito,ex art.384 c.p.c.: il ricorrente non contesta la liquidazione nei minimi ditariffa già disposta dal Tribunale di Sorveglianza ma solo l’ulterioreriduzione del 30%, applicata prima della decurtazione ex art.106 bis cit.Sono quindi incontestati -e documentati- lo svolgimento da parte diRaffaele Carrozza delle attività per le fasi di studio, introduttiva edecisoria del procedimento avanti al Magistrato di Sorveglianzanell’interesse del suo assistito e la valutazione di adeguatezza della lororemunerazione con i compensi minimi di tariffa: eliminata la riduzioneulteriore del 30%, la quantificazione dei compensi dovuti si determina in €237,00 per la fase di studio, in € 473,00 per la fase introduttiva e in €709,00 per la fase decisoria, per complessivi € 1.419,00 che, ridotti di unterzo, ex art.106 bis cit., diventano € 946,00 -invece dei riconosciuti €662,00-, con una differenza in più rispetto al liquidato in sede di merito di€ 284,00 -oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge-.L’accoglimento del ricorso, con decisione nel merito, comporta, inapplicazione del principio di soccombenza, il riconoscimento a favore delricorrente anche delle spese del giudizio di opposizione al rigetto diliquidazione, svolto ex art.15 DPR n.150/2011 -che si quantificano neiminimi di scaglione in € 340,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del15% come per legge e oltre al rimborso delle anticipazioni per € 125,00-,e delle spese del giudizio di legittimità -che si quantificano nei minimi discaglione in € 340,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15% comeper legge e oltre al rimborso delle anticipazioni riconosciuto in € 100,00-.La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile,Numero registro generale 5085/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 22679/2026Data pubblicazione 03/07/2026accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza diCatania e decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., liquida a favore diRaffaele Carrozza e a carico del Ministero della Giustizia le speseprocessuali del procedimento, svoltosi avanti al Magistrato di [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese delloStato, nell’importo complessivo di € 946,00 -invece che di € 662,00- oltrerimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle speseprocessuali del giudizio di opposizione svoltosi avanti al Tribunale diSorveglianza di Catania, pari a € 340,00, oltre IVA, CPA e rimborsoforfetario spese al 15%, come per legge, e oltre ad € 125,00 peranticipazioni;pone a carico del Ministero della Giustizia le spese del giudizio dilegittimità, che quantifica in € 340,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetarioal 15% come per legge, e oltre ad € 100,00 per anticipazioni.Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio del 2.7.2026Il PresidenteMauro Mocci
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