CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 agosto 2025
Cassazione n. 24221/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2025 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];3497 - controricorrente -avverso la sentenza n. 356/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 03/03/2020 R.G.N. 100/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Oscu ramento disposto Numero registro generale 24387/20201.Con sentenza n. 356 del 3.3.2020, la Corte d'Appello di MilanoN umero sezionale 3497/2025Numero di raccolta generale 24221/2025ha respinto l'appello proposto da K.H. avverso laData pubblicazione 30/08/2025sentenza del locale Tribunale che aveva respinto il ricorso dallostesso presentato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del LavoroS.p.a., volto ad ottenere l'accertamento del diritto alla qualificadirigenziale in luogo del formale inquadramento come quadro diIV livello, in relazione alla mansione di [OSCURATO:PERSONA]. A. [OSCURATO:PERSONA], ricoperta a partire dal 12.1.09.In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto non condivisibile ilprimo motivo di gravame, concernente il mancatoriconoscimento dell'invocata qualifica dirigenziale, in ragionedell'inidoneità delle deduzioni svolte nel ricorso di primo gradoin ordine ai relativi presupposti. Ha ribadito che la dimostrazionedegli elementi tipici della figura dirigenziale incombe suldipendente che invochi l'attribuzione della relativa qualifica erichiede la comparazione fra i requisiti del livello diappartenenza e quelli caratteristici del livello rivendicato,comparazione che ha ritenuto difettasse nel caso di specie.Ha escluso, poi, il lamentato danno non patrimoniale, oggettodel quarto motivo di gravame, sulla base della C.T.U. esperita.Anche le richieste risarcitorie riferite al lamentato mobbing sonostate infine disattese, in quanto non sono state ravvisatecondotte persecutorie riconducibili a tale illecita fattispecie.Ha, infine, escluso la Corte il lamentato demansionamento ed ildanno non patrimoniale richiesto.2. Avverso tale pronuncia propone ricorso assistito da memoriaK.H. , affidandolo a sei motivi.3. Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] del LavoroS.p.A.RAGIONI DELLA DECISIONEOscuramento disposto Numero registro generale 24387/2020Numero sezionale 3497/20251.Con il primo motivo di ricorso si censura la deNcumiseiroo ndi era ccolta generale 24221/2025Data pubblicazione 30/08/2025impugnata per violazione degli artt. 116 c.p.c., 132 c.p.c.comma 4, 2103 c.c., 2095 c.c., e art. 2 CCNL [OSCURATO:PERSONA] al mancato riconoscimento della qualifica dirigenzialeinvocata.1.1 Il secondo motivo deduce, sempre in ordine al mancatoriconoscimento della dirigenza, la violazione degli artt. 2103c.c., 2095 c.c., 112 c.p.c., 1362, 1366, 1368 c.c., nonchél'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (ex art.360, n. 3 e n. 5, c.p.c.).1.2. La terza censura concerne, quanto al mancatoriconoscimento del demansionamento, la violazione degli artt.2103 c.c., 3 D.Lgs. 81/2015, 1218 c.c., 11 Disp. Att. Cod. Civ.,132 c.p.c. comma 4 (ex art. 360, n. 3, c.p.c.).1.3. Con il quarto motivo, ancora con riguardo al riconoscimentodel demansionamento, si denunzia la violazione degli artt. 2103c.c., 3 D.Lgs. 81/2015, 1218 c.c., 11 Disp. Att. Cod. Civ., 132c.p.c. comma 4, 112 c.p.c. (ex art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.).1.5. Il quinto motivo denunzia, ancora con riguardo al mancatoriconoscimento del danno da demansionamento, la violazionedegli artt. 112 c.p.c., 113 c.p.c., 132 c.p.c. comma 4, 115 e 116c.p.c. (ex art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.).1.5. Con il sesto motivo si deduce, con riguardo all’esclusionedel mobbing e del danno non patrimoniale, l’errata valutazionedelle risultanze della CTU, l’omessa valutazione documentidecisivi, la violazione degli artt. 112 c.p.c., 132 c.p.c. comma 4,196 c.p.c. (ex art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c.).2. I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamenteper ragioni logico-sistematiche, non possono trovareaccoglimento.Oscu ramento disposto Numero registro generale 24387/2020Va preliminarmente rilevato che è da ritenersi inammissibile laN umero sezionale 3497/2025Numero di raccolta generale 24221/2025mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneData pubblicazione 30/08/2025eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplatedall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quello della violazione di legge edell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto unatale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità ilcompito di isolare le singole censure teoricamente proponibili,onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizionisarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dareforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al finedi decidere successivamente su di esse (Cass. S.U. n. 3397 del2024).2.1. Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc.civ. (disponibilità e valutazione delle prove), occorre evidenziareche una questione di violazione e falsa applicazione di tali normenon può porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché sialleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori deilimiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, avalutazione (Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n.13960).Nel caso di specie, come si evince agevolmente dall’esame dellamotivazione della sentenza di secondo grado, del tuttoOscu ramento disposto Numero registro generale 24387/2020inconferente deve reputarsi il richiamo alla disposizioneN umero sezionale 3497/2025Numero di raccolta generale 24221/2025considerata, atteso che parte ricorrente lamentaData pubblicazione 30/08/2025esclusivamente una erronea interpretazione delle prove offerte,delle quali, tuttavia, suggerisce un diverso apprezzamento,meramente contrapponendo alla motivazione della Corte lapropria diversa interpretazione, senza apportare elementi chepossano indurre a reputare la prima implausibile.2.2. Va, poi, rilevato, con riferimento alla dedotta violazionedell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell’ambitodi una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato dilegittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimanecircoscritto alla sola verifica della esistenza del requisitomotivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "innegativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione allenote ipotesi (mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazioneapparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà;motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertononella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e chedeterminano la nullità della sentenza per carenza assoluta delprescritto requisito di validità (Cass. n. 13428 del 2020; Cass.n. 23940 del 2017);nella specie, non solo parte ricorrente non deduce l’omessavalutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure suaspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti laOscu ramento disposto Numero registro generale 24387/2020asseritamente erronea valutazione di materiale istruttorioN umero sezionale 3497/2025Numero di raccolta generale 24221/2025concernente il perfezionamento della notificazione.Data pubblicazione 30/08/2025Invero, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazionerisultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012,conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l' " omesso esame" comeriferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o"argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, conconseguente inammissibilità delle censure irritualmenteformulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n.2268 del 2022).2.3. Il ricorrente censura la decisione della Corte d'Appello pernon aver riconosciuto il diritto alla qualifica dirigenziale,sostenendo l'idoneità delle proprie allegazioni e la scorrettainterpretazione del CCNL da parte dei giudici di merito. Inparticolare, il K.H. lamenta che la Corte non avrebbeconsiderato il coordinamento di figure dirigenziali (non previstoper i quadri), le deleghe creditizie rilevanti, l'inserimento nelGSIP, la collocazione dell'ufficio e i contatti con le funzioniapicali, tutti elementi tipici del ruolo dirigenziale; si lamenta,quindi, con riguardo al consolidato orientamento di legittimitàsecondo cui la qualifica dirigenziale è possibile in presenza diun'attività caratterizzata da elevato grado di professionalità,autonomia e discrezionalità decisionale, e influenza sugliobiettivi complessivi dell'impresa, l'omesso esame delprocedimento trifasico di accertamento della qualifica.3. Questa Corte ha costantemente affermato che l'onere dellaprova in merito allo svolgimento di mansioni superiori, e, quindi,del diritto a un superiore inquadramento, incombe sullavoratore. Tale prova deve essere rigorosa e deve basarsi sullaOscu ramento disposto Numero registro generale 24387/2020comparazione tra le mansioni effettivamente svolte e leN umero sezionale 3497/2025Numero di raccolta generale 24221/2025declaratorie contrattuali collettive pertinenti, evidenziando iData pubblicazione 30/08/2025caratteri di autonomia, discrezionalità, iniziativa e ampiezza deipoteri tipici della figura dirigenziale, non essendo sufficientimere allegazioni generiche o elementi estrinseci al contenutosostanziale delle mansioni.In particolare, ai fini del riconoscimento della qualifica didirigente, il lavoratore deve non solo provare di aver svoltomansioni implicanti l'esercizio di poteri decisionali e direttivipropri di essa (Cfr., sul punto, Cass. n. 17123 del 2015), maanche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenzaed il livello rivendicato e dimostrare l'inadeguatezza del primoin relazione all'attività svolta.In merito alle doglianze sulla mancata valutazione di fattidecisivi (ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), si ribadisce ilconsolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n.8053 del 2014) secondo cui tale vizio è configurabile solo in casodi omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo. Non è consentita la censura chemiri a una rivalutazione del fatto da parte del giudice dilegittimità o che si traduca in una diversa interpretazione delleprove acquisite.Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha correttamente valutatole allegazioni del ricorrente ritenendole inidonee a supportare ladomanda di inquadramento dirigenziale, rilevando la mancanzadi una comparazione tra le declaratorie contrattuali e i concreticontenuti di autonomia decisionale, iniziativa, discrezionalità eresponsabilità dei compiti assegnati. Le circostanze dedotte dalricorrente sono state ritenute, in sé, non sufficienti a qualificareOscuramento disposto Numero registro generale 24387/2020Numero sezionale 3497/2025il ruolo come dirigenziale in assenza della necessaria speNucmifeirco idti àra ccolta generale 24221/2025Data pubblicazione 30/08/2025e del raffronto contrattuale.Il ricorso, sotto questo profilo, si risolve in una richiesta di nuovavalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.4. Il terzo, il quarto e il quinto motivo, da esaminarsicongiuntamente per la stretta connessione, non possono essereaccolti.Il ricorrente censura la Corte d'Appello per aver escluso il dirittoal risarcimento del danno da demansionamento, pur avendoriconosciuto una riduzione qualitativa e quantitativa del ruolo apartire dall'ottobre 2009.La critica si concentra sull'applicazione del nuovo art. 2103 c.c.(D.Lgs. 81/2015) a un demansionamento iniziato prima dellariforma, sostenendo l'irretroattività della norma.Si lamenta inoltre la mancata verifica dei requisiti previsti dalnuovo art. 2103 c.c. (modifica assetti organizzativi, obbligoformativo, comunicazione scritta) per legittimare undemansionamento.Il ricorrente lamenta, poi, che la Corte d'Appello abbia esclusoil risarcimento del danno professionale, limitandolo al solomancato riconoscimento della qualifica dirigenziale, violando ilprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112c.p.c.) e il principio iura novit curia. Il ricorrente sostiene che ladomanda di risarcimento del danno professionale non fossevincolata all'accertamento della qualifica dirigenziale, ma allaperdita professionale in generale.Nel merito, il giudice di secondo grado ha rilevato che lariduzione dell'ambito di competenza di K.H. a partiredall'ottobre del 2009, con il suo ritorno all'originario ruolo diResponsabile [OSCURATO:PERSONA] p.A. LOMBARDIA e con lesuccessive decurtazioni territoriali, avesse comportato unOscu ramento disposto Numero registro generale 24387/2020ridimensionamento non solo quantitativo, ma anche qualitativoN umero sezionale 3497/2025Numero di raccolta generale 24221/2025del suo ruolo nell'ambito aziendale. Tuttavia, la Corte ha esclusoData pubblicazione 30/08/2025che alcun demansionamento fosse ravvisabile nell'epocasuccessiva all'innovazione normativa (D.Lgs. n. 81/2015),livello di formale inquadramento.Il tema dell'applicabilità delle nuove norme suldemansionamento (D.Lgs. 81/2015) ai rapporti in corsoall'entrata in vigore della riforma è stato oggetto di ampiodibattito.Questa Corte ha di recente affermato (Cfr., sul punto, Cass. n.11870 del 2024), a conclusione del dibattito innescatosi, che incaso di lamentato demansionamento illegittimo, la protrazionenel tempo della condotta datoriale di adibizione del lavoratore amansioni inferiori costituisce un illecito di natura permanente,cosicché, se essa persiste anche dopo la modificadell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015,occorre valutare se le mansioni assegnate sono ancoraqualificabili come "inferiori" alla luce della nuova disciplina; incaso negativo, la connotazione di illiceità di detta condotta vienemeno limitatamente alla frazione della stessa successivaall'entrata in vigore della novella, che si applica ex nunc (cioè,dal 24/06/2015).Nel caso di specie, la motivazione della corte d’appello delrigetto della richiesta di risarcimento del danno si fondaprincipalmente sul mancato riconoscimento della qualificadirigenziale rivendicata dal ricorrente per il periodo precedente.Il giudice di secondo grado, infatti, ha applicato il principio percui, non essendo stato provato il diritto all'inquadramentodirigenziale, il "ritorno" a mansioni di quadro (pur se ridotte)non integra un demansionamento risarcibile nel modo preteso,Oscu ramento disposto Numero registro generale 24387/2020essendo tali mansioni comunque compatibili con la qualifica dNi umero sezionale 3497/2025Numero di raccolta generale 24221/2025quadro; il ricorrente, invero, aveva collegato inscindibilmente ilData pubblicazione 30/08/2025danno alla perdita di un ruolo che riteneva dirigenziale.Invero, non ogni modifica quantitativa delle mansioni, conriduzione delle stesse, si traduce automaticamente in unadequalificazione professionale, che invece implica unasottrazione di mansioni tale da comportare un abbassamentodel globale livello delle prestazioni del lavoratore consottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite (Cass. n.10284 del 2000; Cass. n. 5651 del 2004). Invero, ai fini dellaverifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte deldatore di lavoro, deve essere valutata, dal giudice di merito -con giudizio di fatto incensurabile in cassazione oveadeguatamente motivato - la omogeneità tra le mansionisuccessivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza,sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto allacompetenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed allautilizzazione del patrimonio professionale acquisito daldipendente, senza che assuma rilievo che, sul piano formale,entrambe le tipologie di mansioni rientrino nella medesima areaoperativa (Cass. n. 16594 del 2020).Come affermato dalla già richiamata Cass. n. 11870 del 2024,in tema di limiti all'esercizio dello "ius variandi" del datore dilavoro, l'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, di modifica dell'art.2103 c.c., stabilisce il principio della fungibilità delle mansioniriconducibili allo stesso livello e categoria legale, il quale deveintendersi nel senso che, se il c.c.n.l. articola una medesimacategoria legale in più livelli professionali, lo "ius variandi" èlegittimamente esercitato solo se le nuove mansioniappartengono, oltre che alla medesima categoria legale, ancheallo stesso livello professionale di quelle precedenti; se invece ilOscu ramento disposto Numero registro generale 24387/2020c.c.n.l. non prevede più livelli professionali, ma solo livellNi umero sezionale 3497/2025Numero di raccolta generale 24221/2025economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversiData pubblicazione 30/08/2025dalla tipologia di mansioni svolte, detto potere sarà ugualmenteesercitabile a condizione che le nuove mansioni rientrino nellamedesima categoria legale.Nella specie la Corte, con motivazione sottratta al sindacato dilegittimità, ha ritenuto che le mansioni attribuite fosseroperfettamente riconducibili all’area di quadro non essendo statodimostrato il superiore profilo dirigenziale richiesto.Quanto alla lamentata lesione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), esso impone al giudicedi pronunciare su tutta la domanda e solo sulla domanda, senzaandare extra petita o ultra petita. Esso può ritenersi violato ogniqual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delleparti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazionedell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo onegando ad uno dei contendenti un bene diverso da quellorichiesto e non compreso, nemmeno implicitamente ovirtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delleparti (Cass. n. 17897 del 2029). Tuttavia, il giudice non èvincolato alla qualificazione giuridica data dalle parti ai fatti(principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.) e può riqualificarela domanda purché rimangano invariati i fatti costitutivi e ilpetitum sostanziale (Cass. 7413/2020; Cass. 13602/2019;Cass. 13049/2016; C. 23669/2014).Nel caso specifico, come già rilevato, la Corte d'Appello haritenuto che la domanda risarcitoria del ricorrente fosserigidamente ancorata alla pretesa di un inquadramentodirigenziale e alla conseguente natura demansionante del"ritorno" a mansioni di quadro. Essendo stata esclusa la naturaOscu ramento disposto Numero registro generale 24387/2020dirigenziale delle mansioni, è stato ritenuto coerentementeN umero sezionale 3497/2025Numero di raccolta generale 24221/2025escluso il danno nei termini richiesti.Data pubblicazione 30/08/2025Come noto, questa Corte ha affermato in modo consolidato chel'onere di allegare e dimostrare il danno alla professionalitàspetta al lavoratore, e che tale danno non è un automatismo,richiedendo specifica allegazione sulla natura e sullecaratteristiche del pregiudizio lamentato (fra le altre, Cass. n.10405 del 2020).La censura del ricorrente, in realtà, mira a una rivisitazione delgiudizio di merito sull'interpretazione della domanda, il che èinammissibile in questa sede.6. Il sesto motivo, con cui si lamenta, con riguardo all’esclusionedel mobbing e del danno non patrimoniale, l’errata valutazionedelle risultanze della CTU, l’omessa valutazione di documentidecisivi, la violazione degli artt. 112 c.p.c., 132 c.p.c. comma 4,196 c.p.c. (ex art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c.) è inammissibile.Parte ricorrente si duole dell'errato rigetto della domanda dirisarcimento del danno non patrimoniale e del mobbing,sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe acriticamente aderitoalle risultanze della CTU, nonostante presunte carenze econtraddizioni dell'elaborato peritale. Si lamenta l'omessoesame di documentazione clinica decisiva (referto [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro).La valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficioe del materiale probatorio è rimessa al prudente apprezzamentodel giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità inpresenza di motivazione non implausibile.Occorre ribadire quanto già affermato con riguardo ai primi duemotivi di ricorso e, cioè, che è da ritenersi inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplateOscu ramento disposto Numero registro generale 24387/2020dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoN umero sezionale 3497/2025Numero di raccolta generale 24221/2025consentita la prospettazione di una medesima questione sottoData pubblicazione 30/08/2025profili incompatibili, quali quello della violazione di legge edell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (Cass. S.U. n.3397 del 2024).Quanto, nella specie, all’esame della CTU, va rilevato come laCassazione non possa riesaminare il merito della valutazionedella CTU, ma solo verificare se la sentenza abbiaadeguatamente motivato la propria adesione o dissenso rispettoalle conclusioni del consulente. Come già evidenziato, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360, n. 5 c.p.c.)ricorre solo se il fatto storico, che sia tale, sia statocompletamente trascurato e non se ne sia stata data unavalutazione non gradita alla parte (Cass. Sez. Un. n. 8053 del2014).7. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha motivato la propriaadesione alle conclusioni della CTU, la quale ha escluso lapresenza di un disturbo clinicamente significativo e lariconducibilità causale al demansionamento. La Corte ha altresìrilevato che la CTU ha dato conto delle osservazioni del CTP delricorrente.Le conclusioni della CTU, secondo la Corte, trovano riscontronella relazione inerente la valutazione testistica, allegataall'elaborato peritale, nella quale viene rilevata in capoall'appellante "la tendenza ad enfatizzare la sintomatologia",tale da dare luogo a risultati "discordanti" delle provesomministrate sotto una pluralità di profili.L'accertata carenza della lamentata patologia priva di rilevanzale questioni concernenti il nesso causale. Le doglianzeconcernenti l'omessa valutazione del referto del [OSCURATO:PERSONA] eDisadattamento Lavorativo si traducono in una critica allaOscu ramento disposto Numero registro generale 24387/2020valutazione delle prove, piuttosto che in un vizio di omessoN umero sezionale 3497/2025Numero di raccolta generale 24221/2025esame di un fatto decisivo, rientrando nell'ambito del sindacatoData pubblicazione 30/08/2025di merito.La giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che il mobbingsi sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superioregerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta neiconfronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro che si risolve insistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono perassumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica,con conseguente mortificazione ed emarginazione deldipendente ed effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e delcomplesso della sua personalità (Cass. n. 11547 del 2015; Cass.n. 18927 del 2012; Cass. n. 20230 del 2014). Tali elementi nonsono stati ravvisati dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto lecondotte addotte non esulanti dalle comuni dinamichelavorative e i giudizi negativi del 2009 espressi nei confronti delricorrente conformi ai risultati di gestione.8. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve concludersiche parte ricorrente, nel formulare le proprie censure mediantericorso per cassazione, non si è conformata a quanto statuitodal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di viziex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorsoper cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (cfr., S.U. n. 34476 del 2021).8.1. Il ricorso deve, pertanto, respinto.9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Oscu ramento disposto Numero registro generale 24387/2020Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parteN umero sezionale 3497/2025Numero di raccolta generale 24221/2025del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoData pubblicazione 30/08/2025unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.lgs. n. 196/2003, in casodi diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri datiidentificativi del ricorrente.La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese dilite, che liquida in complessivi euro 5.000.00 per compensi e200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori dilegge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.lgs. n. 196/2003, in casodi diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificatividel ricorrente.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 9 luglio 2025.La PresidenteAdriana DoronzoOscuramento disposto Numero registro generale 24387/2020Numero sezionale 3497/2025Numero di raccolta generale 24221/2025Data pubblicazione 30/08/2025