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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 30445/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 32009-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII, 268, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale inatti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l ’Avvocatura Generale dello Stato , che lo rappresenta e difendeope legis; Ric. 2018 n. 32009 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 2 - -controricorrente - avverso la sentenza n. 1210/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 10/07/2018; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso; Udito l ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - I l Ministero delle Finanze conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare l’abusiva occupazione da parte della stessa di un terreno sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Demanio Pubblico dello Stato -[OSCURATO:PERSONA] e , conseguentemente , ottenere la condanna al rilascio del suolo e al pagamento della somma di lire 14.950.000 a titolo di indennità per illegittima occupazione dello stesso (sul quale era stato edificato un manufatto abusivo) dal 1993 al 1997, al pagamento dell’ulteriore indennità per il periodo successivo al 1997 e sino al rilascio dell’immobile, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

Si costituiva in giudizio la convenuta, che chiedeva il rigetto della pretesa attorea e, in via riconvenzionale, proponeva domanda di riconoscimento dell’intervenuto acquisto della proprietà del fondo di cui è causa per usucapione ultraventennale.

Il Tribunale di Bari accogli eva la domanda attorea , condanna ndo [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del bene, ritenuto appartenente al Ric. 2018 n. 32009 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 3 - demanio marittimo e al pagamento delle indennità relative agli anni dal 1998 al 2005 nonché all’importo di euro 1.738,80 per ogni altro successivo anno fino al rilascio.

Rigettava ladomanda riconvenzional e della convenuta. 2.- Sul gravame proposto da quest ’ ultima , la Corte di A ppello di Bari, con la sentenza in epigrafe, confermava la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per c assazione articolato in quattro motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA]

1. - C on il primo motivo di ricorso (proposto ai sensi dell ’ art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.) si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 822, 826 c.c. e 28 cod. nav., per avere i l giudice del gravame confermato integralmente la sentenza di primo grado riconoscendo al bene immobile di cui è causa natura giuridica di bene demaniale marittimo, che – secondo la ricorrente – sarebbe da escludersi alla luce di una corretta valutazione delle risultanze probatorie del giudizio di primo grado, di una corretta interpretazione delle norme codicistiche regolatrici della materia e dei precedenti giurisprudenzialiin materia.

2. - Con il s econdo motivo si deduce , ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto storico decisivo la cui esistenza risulta dagli atti processuali.

A detta della ricorrente, il giudice a quo avrebbe omesso di considerare una relazione tecnica a firma del geometra [OSCURATO:PERSONA], depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in diverso giudizio , da cui risulta che il fondo nello ste sso Ric. 2018 n. 32009 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 4 - considerato (ubicato nella stessa area di quello oggetto del giudizio avverso l’odierna ricorrente) non fa parte del demanio marittimo.

3. –Con il terzo motivo, rubricato “ violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c. e 822 c.c., 829 c.c. e 28 cod. nav . in relazione all ’ art . 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ” , la ricorrente sostiene che l a Corte di Appello avrebbe violato le norme sull’apprezzamento delle prove , incorrendo in una valutazione imprudente così grave da risolversi in un’interpretazione logicamente insostenibile, tale da determinare un’errata ricostruzione delle risultanze processuali e quindi un’erronea applicazione delle norme di diritto e dei principi giuridici regolanti la materia in esame.

4. - Il q uarto motivo , proposto in via subordinata , in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d . l . n . 400 /1993 , convertito in l. n . 494/1993.

Con il mezzo di gravame la ricorrente denuncia l’applicazione della maggiorazione del 200% prevista per l’utilizzazione senza titolo di un bene demaniale marittimo ai sensi dell’art. 8 DL 400/1993 ai fini della quantificazione dell’indennità per illegittima occupazione, posta l’esclusione della demanialità del suolo come sostenuta nei precedenti motivi di ricorso. 5.- Il primo motivo è privo di giuridico fondamento e deve essere disatteso.

Con esso la ricorrente chiede inammissibilmente a questa Corte nuove valutazioni di fatto, posto che si duole dell’erroneità degli accertamenti compiuti dal giudice di merito, il quale avrebbe tralasciato e non considerato, a suo dire, le caratteristiche naturali, fisiche e morfologiche del bene oggetto di causa e della sua destinazione funzionale all’uso pubblico.

Ric. 2018 n. 32009 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 5 - Con una motivazione scevra da pecche logiche e giuridiche il giudice di appello, confermando la decisione del primo giudice, ha ritenuto il bene in questione appartenente al demanio marittimo sulla scorta dell’intestazione catastale, delle normative urbanistiche, degli accertamenti del CTU e, infine , delle conclusioni riportate nella sentenza penale di condanna della Petronca, ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 632, 633 e 639 bis c.p.

A quest ’ ultimo riguardo , la pronuncia impugnata ha correttamente osservato che - pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. presuppone pur sempre una ammissione di responsabilità di cui il giudice del merito non può escludere il rilievo senza fornire adeguata motivazione (Cass. n. 30328/17; n. 3980/2016) e che la stessa può essere utilizzata quale mezzo probatorio da parte del giudice al fine di definire l’eventuale responsabilità civile del reo ( per l ’ affermazione secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

“costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” cfr. Cass. n. 2695/2017; n. 30328/2017).

Il motivo si rivela ad ogni buon conto anche infondato.

La ricorrente afferma che il bene di cui è causa non possa essere classificato come appartenente al demanio marittimo, non rientrando tale qualifica né nel criterio naturalistico determi nato dall ’ esame dei luoghi e delle loro caratteristiche morfologiche, né nel criterio finalisticoe funzionale, collegato all ’ attitudine del bene a realizzare il pubblico uso, in considerazione soprattutto del fatto che il suolo occupato dalla Petronca risulta urbanizzato e recintato, oltre che Ric. 2018 n. 32009 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 6 - separato dalla riva del lago di Varano da una strada carrabile aperta al pubblico transito, per cui lo stesso non può essere considerato adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione della collettività).

A parte il fatto che la va lutazione al riguardo costituisce tipica attività riservata al giudice di merito, questa Corte ha affermato che la natura demaniale dell’arenile, ossia di quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque “permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti” (Cass., Sez. 2, n. 10817/2009).

Destituito di fondamento è, infine, il rilievo riguardante la perdita della natura pubblica del bene in questione, in conseguenza di una presunta sua sdemanializzazione tacita, che lo avrebbe sottratto al patrimonio indisponibile dello Stato.

Anche a volere seguire la ricorrente nelle sue deduzioni riferite al carattere articolato di tale argomentazione che si leggono a pag. da 30 a 32 del ricorso, resta il rilievo assorbente che per i beni appartenenti al demanio marittimo lasdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita (per effetto di “un’utilizzazione privata dell’area da parte della popolazione di [OSCURATO:PERSONA]”), ma necessita, ai sensi dell’art. 35 cod. nav., dell’adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone "per pubblici usi del mare" (in questi termini: Cass.26655/2019; n. 4839/2019; n. 3111/2018; n. 21018/2016).

Ric. 2018 n. 32009 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 7 - In difetto di espresso e formale provvedimento di sdemanializzazione adottato dell’autorità amministrativa, l’arenile (come l’area lacustre nel caso de quo) non perde la propria qualità di bene demaniale, con la conseguenza che il possesso del medesimo da parte del privato è improduttivo di effetti nei confronti della pubblica amministrazione (art. 1145 c.c., comma 1) e, in particolare, è inidoneo all’acquisto della proprietà per usucapione (Cass., Sez. 1, n. 2995/1980), tanto per cui la domanda riconvenzionale, nella specie, è stata correttamente rigettata.

6. - Il s econdo motivo è inammissibile , sussiste ndo, nella specie , una “doppia conforme di merito ” (il mezzo di ricorso , avanzato ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. , è in realtà un a censura riconducibile al paradigma dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. , come comprova il riferimento all’“omesso esame di un fatto storico decisivo la cui esistenza risulta dagli atti processuali”).

Siffatta circostanza determina l’applicazione "ratione temporis" dell’art. 348-ter c.p.c., ultimo comma c.p.c. (essendo il giudizio di appello stato introdotto nell ’ anno 2015), norma che preclude la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma1, n. 5 c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere ( ciò che nella specie non risulta avvenuto ) , "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell ’ appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 20994/2019).

In ogni caso, nella specie il vizio di omesso esame non è riferito a fatti, ma a risultanze istruttorie (la relazione tecnica prodotta in giudizio dalla ricorrente) e p er di più, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la relazione tecnica di cui si prospetta la Ric. 2018 n. 32009 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 8 - mancata considerazione è stata presa in esame dal giudice a quo , il quale ha ritenuto irrilevanti “le consulenze tecniche prodotte dalla Petroncae relative ad altri procedimenti nei quali a suo avviso terreni ubicati nella medesima area sarebbero stati ritenuti di carattere non demaniale” poichè “ dette indagini hanno riguardato immobili no n confinanti con quello dell’appellante e sono state espletate nell’ambito di giudizi aventi un oggetto diverso da quello odierno, nel quale pertanto non possono assumere alcuna valenza probatoria” (come si legge a pag. 6 della sentenza impugnata).

La censura, quindi, non coglie neppure la ratio decidendidella sentenza impugnata.

7. - Il t erzo motivo è anch ’ esso inammissibile , in qu a nto diretto a censurare la valutazione del compendio probatorio da parte del giudice di seconde cure.

Costituisce giurisprudenza pacifica che “in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”:Cass. n. 1229/19.

In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato che “la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘ prudente apprezzamento ’ , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore Ric. 2018 n. 32009 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 9 - che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”: Cass. Sez.

Un. n. 20867/20.

Nel caso di specie, la presenza della “doppia conforme” esclude quest’ultimo sindacato e comunque non risulta ris pondente al vero che non siano stati tenuti in alcuna considerazione gli elementi probatori introdotti nel giudizio da parte ricorrente, per quanto già si è chiarito supra, in chiusura del precedente paragrafo. 8.- Il q uarto motivo è infondato.

Nessuna violazione di legge è stata commessa dai giudici di appello nel confermare la sentenza di prime cure anche su questo punto, posto che - una volta stabilita l ’ appartenenza del bene al demanio marittimo - l ’ applicazione della maggiorazio ne prevista dall ’ articolo 8 del DL 400/1993 consegue in maniera automatica, con esclusione di ogni discrezionalità del giudice fondata sulla maggiore o minore gravità della singola fattispecie (Cass. n. 16491/2017). 9.– I l ricorso va, pertanto, rigettato , con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

10. – Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un Ric. 2018 n. 32009 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 10 - ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 32009-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII, 268, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale inatti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l ’Avvocatura Generale dello Stato , che lo rappresenta e difendeope legis; Ric. 2018 n. 32009 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 2 - -controricorrente - avverso la sentenza n. 1210/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 10/07/2018; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso; Udito l ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - I l Ministero delle Finanze conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare l’abusiva occupazione da parte della stessa di un terreno sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Demanio Pubblico dello Stato -[OSCURATO:PERSONA] e , conseguentemente , ottenere la condanna al rilascio del suolo e al pagamento della somma di lire 14.950.000 a titolo di indennità per illegittima occupazione dello stesso (sul quale era stato edificato un manufatto abusivo) dal 1993 al 1997, al pagamento dell’ulteriore indennità per il periodo successivo al 1997 e sino al rilascio dell’immobile, nonché al ripristino dello stato dei luoghi. Si costituiva in giudizio la convenuta, che chiedeva il rigetto della pretesa attorea e, in via riconvenzionale, proponeva domanda di riconoscimento dell’intervenuto acquisto della proprietà del fondo di cui è causa per usucapione ultraventennale. Il Tribunale di Bari accogli eva la domanda attorea , condanna ndo [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del bene, ritenuto appartenente al Ric. 2018 n. 32009 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 3 - demanio marittimo e al pagamento delle indennità relative agli anni dal 1998 al 2005 nonché all’importo di euro 1.738,80 per ogni altro successivo anno fino al rilascio. Rigettava ladomanda riconvenzional e della convenuta. 2.- Sul gravame proposto da quest ’ ultima , la Corte di A ppello di Bari, con la sentenza in epigrafe, confermava la pronuncia di primo grado. 3. – Per la cassazione della sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per c assazione articolato in quattro motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1. - C on il primo motivo di ricorso (proposto ai sensi dell ’ art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.) si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 822, 826 c.c. e 28 cod. nav., per avere i l giudice del gravame confermato integralmente la sentenza di primo grado riconoscendo al bene immobile di cui è causa natura giuridica di bene demaniale marittimo, che – secondo la ricorrente – sarebbe da escludersi alla luce di una corretta valutazione delle risultanze probatorie del giudizio di primo grado, di una corretta interpretazione delle norme codicistiche regolatrici della materia e dei precedenti giurisprudenzialiin materia. 2. - Con il s econdo motivo si deduce , ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto storico decisivo la cui esistenza risulta dagli atti processuali. A detta della ricorrente, il giudice a quo avrebbe omesso di considerare una relazione tecnica a firma del geometra [OSCURATO:PERSONA], depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in diverso giudizio , da cui risulta che il fondo nello ste sso Ric. 2018 n. 32009 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 4 - considerato (ubicato nella stessa area di quello oggetto del giudizio avverso l’odierna ricorrente) non fa parte del demanio marittimo. 3. –Con il terzo motivo, rubricato “ violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c. e 822 c.c., 829 c.c. e 28 cod. nav . in relazione all ’ art . 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ” , la ricorrente sostiene che l a Corte di Appello avrebbe violato le norme sull’apprezzamento delle prove , incorrendo in una valutazione imprudente così grave da risolversi in un’interpretazione logicamente insostenibile, tale da determinare un’errata ricostruzione delle risultanze processuali e quindi un’erronea applicazione delle norme di diritto e dei principi giuridici regolanti la materia in esame. 4. - Il q uarto motivo , proposto in via subordinata , in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d . l . n . 400 /1993 , convertito in l. n . 494/1993. Con il mezzo di gravame la ricorrente denuncia l’applicazione della maggiorazione del 200% prevista per l’utilizzazione senza titolo di un bene demaniale marittimo ai sensi dell’art. 8 DL 400/1993 ai fini della quantificazione dell’indennità per illegittima occupazione, posta l’esclusione della demanialità del suolo come sostenuta nei precedenti motivi di ricorso. 5.- Il primo motivo è privo di giuridico fondamento e deve essere disatteso. Con esso la ricorrente chiede inammissibilmente a questa Corte nuove valutazioni di fatto, posto che si duole dell’erroneità degli accertamenti compiuti dal giudice di merito, il quale avrebbe tralasciato e non considerato, a suo dire, le caratteristiche naturali, fisiche e morfologiche del bene oggetto di causa e della sua destinazione funzionale all’uso pubblico. Ric. 2018 n. 32009 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 5 - Con una motivazione scevra da pecche logiche e giuridiche il giudice di appello, confermando la decisione del primo giudice, ha ritenuto il bene in questione appartenente al demanio marittimo sulla scorta dell’intestazione catastale, delle normative urbanistiche, degli accertamenti del CTU e, infine , delle conclusioni riportate nella sentenza penale di condanna della Petronca, ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 632, 633 e 639 bis c.p. A quest ’ ultimo riguardo , la pronuncia impugnata ha correttamente osservato che - pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. presuppone pur sempre una ammissione di responsabilità di cui il giudice del merito non può escludere il rilievo senza fornire adeguata motivazione (Cass. n. 30328/17; n. 3980/2016) e che la stessa può essere utilizzata quale mezzo probatorio da parte del giudice al fine di definire l’eventuale responsabilità civile del reo ( per l ’ affermazione secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. “costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” cfr. Cass. n. 2695/2017; n. 30328/2017). Il motivo si rivela ad ogni buon conto anche infondato. La ricorrente afferma che il bene di cui è causa non possa essere classificato come appartenente al demanio marittimo, non rientrando tale qualifica né nel criterio naturalistico determi nato dall ’ esame dei luoghi e delle loro caratteristiche morfologiche, né nel criterio finalisticoe funzionale, collegato all ’ attitudine del bene a realizzare il pubblico uso, in considerazione soprattutto del fatto che il suolo occupato dalla Petronca risulta urbanizzato e recintato, oltre che Ric. 2018 n. 32009 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 6 - separato dalla riva del lago di Varano da una strada carrabile aperta al pubblico transito, per cui lo stesso non può essere considerato adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione della collettività). A parte il fatto che la va lutazione al riguardo costituisce tipica attività riservata al giudice di merito, questa Corte ha affermato che la natura demaniale dell’arenile, ossia di quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque “permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti” (Cass., Sez. 2, n. 10817/2009). Destituito di fondamento è, infine, il rilievo riguardante la perdita della natura pubblica del bene in questione, in conseguenza di una presunta sua sdemanializzazione tacita, che lo avrebbe sottratto al patrimonio indisponibile dello Stato. Anche a volere seguire la ricorrente nelle sue deduzioni riferite al carattere articolato di tale argomentazione che si leggono a pag. da 30 a 32 del ricorso, resta il rilievo assorbente che per i beni appartenenti al demanio marittimo lasdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita (per effetto di “un’utilizzazione privata dell’area da parte della popolazione di [OSCURATO:PERSONA]”), ma necessita, ai sensi dell’art. 35 cod. nav., dell’adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone "per pubblici usi del mare" (in questi termini: Cass.26655/2019; n. 4839/2019; n. 3111/2018; n. 21018/2016). Ric. 2018 n. 32009 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 7 - In difetto di espresso e formale provvedimento di sdemanializzazione adottato dell’autorità amministrativa, l’arenile (come l’area lacustre nel caso de quo) non perde la propria qualità di bene demaniale, con la conseguenza che il possesso del medesimo da parte del privato è improduttivo di effetti nei confronti della pubblica amministrazione (art. 1145 c.c., comma 1) e, in particolare, è inidoneo all’acquisto della proprietà per usucapione (Cass., Sez. 1, n. 2995/1980), tanto per cui la domanda riconvenzionale, nella specie, è stata correttamente rigettata. 6. - Il s econdo motivo è inammissibile , sussiste ndo, nella specie , una “doppia conforme di merito ” (il mezzo di ricorso , avanzato ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. , è in realtà un a censura riconducibile al paradigma dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. , come comprova il riferimento all’“omesso esame di un fatto storico decisivo la cui esistenza risulta dagli atti processuali”). Siffatta circostanza determina l’applicazione "ratione temporis" dell’art. 348-ter c.p.c., ultimo comma c.p.c. (essendo il giudizio di appello stato introdotto nell ’ anno 2015), norma che preclude la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma1, n. 5 c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere ( ciò che nella specie non risulta avvenuto ) , "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell ’ appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 20994/2019). In ogni caso, nella specie il vizio di omesso esame non è riferito a fatti, ma a risultanze istruttorie (la relazione tecnica prodotta in giudizio dalla ricorrente) e p er di più, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la relazione tecnica di cui si prospetta la Ric. 2018 n. 32009 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 8 - mancata considerazione è stata presa in esame dal giudice a quo , il quale ha ritenuto irrilevanti “le consulenze tecniche prodotte dalla Petroncae relative ad altri procedimenti nei quali a suo avviso terreni ubicati nella medesima area sarebbero stati ritenuti di carattere non demaniale” poichè “ dette indagini hanno riguardato immobili no n confinanti con quello dell’appellante e sono state espletate nell’ambito di giudizi aventi un oggetto diverso da quello odierno, nel quale pertanto non possono assumere alcuna valenza probatoria” (come si legge a pag. 6 della sentenza impugnata). La censura, quindi, non coglie neppure la ratio decidendidella sentenza impugnata. 7. - Il t erzo motivo è anch ’ esso inammissibile , in qu a nto diretto a censurare la valutazione del compendio probatorio da parte del giudice di seconde cure. Costituisce giurisprudenza pacifica che “in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”:Cass. n. 1229/19. In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato che “la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘ prudente apprezzamento ’ , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore Ric. 2018 n. 32009 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 9 - che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”: Cass. Sez. Un. n. 20867/20. Nel caso di specie, la presenza della “doppia conforme” esclude quest’ultimo sindacato e comunque non risulta ris pondente al vero che non siano stati tenuti in alcuna considerazione gli elementi probatori introdotti nel giudizio da parte ricorrente, per quanto già si è chiarito supra, in chiusura del precedente paragrafo. 8.- Il q uarto motivo è infondato. Nessuna violazione di legge è stata commessa dai giudici di appello nel confermare la sentenza di prime cure anche su questo punto, posto che - una volta stabilita l ’ appartenenza del bene al demanio marittimo - l ’ applicazione della maggiorazio ne prevista dall ’ articolo 8 del DL 400/1993 consegue in maniera automatica, con esclusione di ogni discrezionalità del giudice fondata sulla maggiore o minore gravità della singola fattispecie (Cass. n. 16491/2017). 9.– I l ricorso va, pertanto, rigettato , con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 10. – Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un Ric. 2018 n. 32009 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 10 - ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no
Sentenza Cassazione n. 30445/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris