CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 50558/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA (ct-C sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSA0) rsi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Siracusa nei confronti 'di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, nella misura di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 2.400 di multa, nella parte in cui la pronuncia non avrebbe motivato adeguatamente circa l'inesistenza di cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., con violazione del disposto di cui all'art. 111 Cost. Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso motivatamente (cfr. p. 2) che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (facendo riferimento agli esiti dell'arresto in flagranza dell'imputato del 16 giugno 2022 e al verbale di interrogatorio dell'indagato che ha ammesso i fatti). Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore (_____ [OSCURATO:PERSONA]