CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 29361/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Tribunale di Bari;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, provvedendo suconcorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confrontidel ricorrente – accusato dei delitti previsti dagli artt. 73, comma 1 e comma 4,d.P.R. n. 309/90 (in relazione alla contestuale detenzione di cocaina e hashish) –la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 4000 di multa, a titolo diaumento per la continuazione con la pena inflitta con altra precedente sentenza,già irrevocabile.2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, con il quale deduce inosservanza di norme processuali stabilitea pena di nullità, in relazione agli artt. 125, 129, comma 1, e 448, comma 2-bis,cod. proc. pen.: si censura la «stringatissima motivazione» della sentenza inordine alla qualificazione giuridica del fatto, all’insussistenza di cause diproscioglimento, alla mancata indicazione degli aumenti stabiliti per lacontinuazione interna al capo di imputazione.3. Si tratta di ricorso inammissibile, suscettibile di trattazione senza formalità,ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.4. La ragione di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso propone motividiversi da quelli previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.Il ricorso non pone questioni di sussistenza del consenso, né di mancanza dicorrelazione tra richiesta e sentenza.La mancanza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto è dedottain modo del tutto generico (nemmeno si véntila quale sarebbe il diverso titolo direato configurabile), sicché la censura è inammissibile.L’applicazione di un solo aumento di pena (da applicare in continuazione sullapena stabilita con precedente sentenza già passata in giudicato), senza distinguerein modo analitico la misura degli aumenti di pena per i due reati considerati nelcapo di imputazione, non pone problemi di illegalità della pena applicata.5. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]