CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 46404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 06/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per guanto di competenza. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva l'archiviazione del procedimento penale iscritto nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., all'esito della celebrazione dell'udienza fissata ex art. 127 cod. proc. pen., per effetto dell'opposizione formulata dalla persona offesa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 125 comma 3, 408 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in quanto il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato e, all'esito dell'udienza camerale conseguita all'opposizione della persona offesa, nell'ambito della quale la difesa aveva anche depositato memoria, il giudice aveva disposto l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, senza confrontarsi con le argomentazioni né del pubblico ministero né della difesa; 2.2 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 409 e 411 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in quanto l'archiviazione è stata disposta in difformità dalla richiesta del pubblico ministero e senza preventivamente restituirgli gli atti per la notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 411-bis cod. proc. pen., come pacificamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Come già affermato da questa Corte, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è affetto da nullità se emesso senza l'osservanza della procedura di cui all'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., in quanto le disposizioni generali di cui agli artt. 408 e segg. cod. proc. pen. non sono idonee a garantire il contraddittorio circa la configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10455 del 14/02/2018, P.O. in proc. Massida, Rv. 272247; Sez. 6, n. 6959 del 16/01/2018, Trivelli e altro, Rv. 272483; Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra e altro, Rv. 271010). Nel caso in esame, quindi, avendo il pubblico ministero formulato richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ed avendo la persona offesa formulato opposizione in riferimento a tale richiesta, il giudice per le indagini preliminari nel disporre l'archiviazione per tenuità del fatto è incorso in una palese violazione della specifica disposizione di cui all'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., per cui il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 14/09/2023 Il Consigliere