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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 1968

Cassazione n. 09726/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1968 avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 17 ottobre 2023 il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con otto diverse sentenze di condanna, emesse tra il 2011 e il 2021.

Secondo il Tribunale, tra i vari reati per i quali l'istante ha richiesto applicarsi la continuazione sussiste solo una parziale identità dei titoli di reato, trattandosi di varie condotte di contravvenzione al foglio di via, truffa, possesso e fabbricazione di falsi documenti di identità, ma tra di loro è intercorso un notevole arco temporale, pari a sette anni.

Tale scarto temporale dimostra, pertanto, che essi sono stati commessi non in attuazione di un programma unitario originario e a seguito di una unica ideazione, non apparendo credibile la sussistenza di questa sin dal momento di consumazione del primo reato, risalente al 2011, e fino all'ultimo, commesso nel 2017.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione della legge processuale e la manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen.

La motivazione è illogica in quanto non spiega in base a quale argomentazione giuridica non possa essere concessa la continuazione tra vari reati commessi in un arco temporale di sette anni, in quanto si limita a valutare il lasso temporale intercorso tra il primo e l'ultimo reato, senza considerare la possibilità di ritenere la continuazione tra singoli gruppi di reati.

Esaminati singolarmente, detti reati risultano commessi a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, essendo stati tre di essi commessi nell'arco di un anno, tra il 2010 e il 2011, tre di essi nell'anno 2013 e gli ultimi due tra il 2015 e il 2017.

Essi, inoltre, risultano della stessa specie e natura, in particolare quelli del gruppo costituito dalle sentenze di cui ai numeri 1, 2 e 5 e quello costituito dalle sentenze 3, 4, 6 e 7.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.

Il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza, conformandosi ai consolidati principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).

In particolare, ha logicamente dedotto l'assenza di una programmazione unitaria dei delitti dalla solo parziale omogeneità degli stessi e quindi dalle diverse modalità di azione, e dall'assenza di una contiguità temporale, ritenendo non credibile la sussistenza di un'unica ideazione.

Il ricorrente propone l'applicazione della continuazione solo tra gruppi di reati, in ragione della loro omogeneità, ma raggruppa condotte che violano norme diverse, e che sono state tenute a notevole distanza temporale l'una dall'altra.

Indica, infatti, come appartenenti ad un primo gruppo reati di truffa e falsa identificazione commessi nell'agosto 2010, di possesso e fabbricazione di documenti falsi commessi nell'agosto 2011 e di ricettazione commesso nel febbraio 2011, e come appartenenti ad un secondo gruppo di reati condotte di falso, ricettazione, violazione di DASPO, truffa e falsa identificazione commessi nel 2013 e un delitto di ricettazione commesso nel 2015.

Risulta pertanto evidente che anche tra i reati così raggruppati non sussiste alcuna effettiva contiguità temporale, e vi è comunque una scarsa omogeneità, che per alcuni di essi è, addirittura, del tutto assente.

Il ricorrente, inoltre, non indica alcun elemento che dimostri l'unitarietà di ideazione e programmazione anche tra i reati così diversamente raggruppati, non confrontandosi neppure adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha sottolineato la mancanza di tali elementi e la non deducibilità degli stessi dai dati conosciuti.

Nel ricorso non si spiega, infatti, quale legame sussista tra i reati, non del tutto omogenei, commessi nell'arco di un anno tra il 2010 e il 2011, e quale legame sussista tra quelli, di cui è evidente la scarsa omogeneità, commessi addirittura nell'arco di due anni, tra il 2013 e il 2015.

4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende.

Così deciso il 08 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1968 avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 17 ottobre 2023 il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con otto diverse sentenze di condanna, emesse tra il 2011 e il 2021. Secondo il Tribunale, tra i vari reati per i quali l'istante ha richiesto applicarsi la continuazione sussiste solo una parziale identità dei titoli di reato, trattandosi di varie condotte di contravvenzione al foglio di via, truffa, possesso e fabbricazione di falsi documenti di identità, ma tra di loro è intercorso un notevole arco temporale, pari a sette anni. Tale scarto temporale dimostra, pertanto, che essi sono stati commessi non in attuazione di un programma unitario originario e a seguito di una unica ideazione, non apparendo credibile la sussistenza di questa sin dal momento di consumazione del primo reato, risalente al 2011, e fino all'ultimo, commesso nel 2017. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione della legge processuale e la manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen. La motivazione è illogica in quanto non spiega in base a quale argomentazione giuridica non possa essere concessa la continuazione tra vari reati commessi in un arco temporale di sette anni, in quanto si limita a valutare il lasso temporale intercorso tra il primo e l'ultimo reato, senza considerare la possibilità di ritenere la continuazione tra singoli gruppi di reati. Esaminati singolarmente, detti reati risultano commessi a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, essendo stati tre di essi commessi nell'arco di un anno, tra il 2010 e il 2011, tre di essi nell'anno 2013 e gli ultimi due tra il 2015 e il 2017. Essi, inoltre, risultano della stessa specie e natura, in particolare quelli del gruppo costituito dalle sentenze di cui ai numeri 1, 2 e 5 e quello costituito dalle sentenze 3, 4, 6 e 7. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza, conformandosi ai consolidati principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). In particolare, ha logicamente dedotto l'assenza di una programmazione unitaria dei delitti dalla solo parziale omogeneità degli stessi e quindi dalle diverse modalità di azione, e dall'assenza di una contiguità temporale, ritenendo non credibile la sussistenza di un'unica ideazione. Il ricorrente propone l'applicazione della continuazione solo tra gruppi di reati, in ragione della loro omogeneità, ma raggruppa condotte che violano norme diverse, e che sono state tenute a notevole distanza temporale l'una dall'altra. Indica, infatti, come appartenenti ad un primo gruppo reati di truffa e falsa identificazione commessi nell'agosto 2010, di possesso e fabbricazione di documenti falsi commessi nell'agosto 2011 e di ricettazione commesso nel febbraio 2011, e come appartenenti ad un secondo gruppo di reati condotte di falso, ricettazione, violazione di DASPO, truffa e falsa identificazione commessi nel 2013 e un delitto di ricettazione commesso nel 2015. Risulta pertanto evidente che anche tra i reati così raggruppati non sussiste alcuna effettiva contiguità temporale, e vi è comunque una scarsa omogeneità, che per alcuni di essi è, addirittura, del tutto assente. Il ricorrente, inoltre, non indica alcun elemento che dimostri l'unitarietà di ideazione e programmazione anche tra i reati così diversamente raggruppati, non confrontandosi neppure adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha sottolineato la mancanza di tali elementi e la non deducibilità degli stessi dai dati conosciuti. Nel ricorso non si spiega, infatti, quale legame sussista tra i reati, non del tutto omogenei, commessi nell'arco di un anno tra il 2010 e il 2011, e quale legame sussista tra quelli, di cui è evidente la scarsa omogeneità, commessi addirittura nell'arco di due anni, tra il 2013 e il 2015. 4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Così deciso il 08 f
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