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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22177/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27217/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con unico socio, rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 8 , presso lo Studio LMS; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] di ramo d’azienda –Risoluzione del contratto per inadempimento – Scarsa importanza dell’inadempimento avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 670 /201 9 , depositata il 17 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , unitamente ad altre due attrici ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), convenne in giudizio davanti al Tribunale di Gorizia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. perché fosse accertato: a) il grave inadempimento della convenuta a gli obblighi derivanti dai c ontratti di affitto di ramo d’azienda conclusi con ciascuna delle istanti tra dicembre 2013 e gennaio 2014; b) la conseguente risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1454 c.c., per effetto della diffida ad adempiere inviata il 20 giugno 2014.

Ne chiesero anche la condanna al risarcimento del danno.

Dedussero a fondamento che: ─ il contratto di affitto d'azienda riguardava il godimento di locali posti all'interno del centro commerciale «[OSCURATO:PERSONA]», che era in fase di realizzazione ed apertura, e da adibire all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo lo schema della c.d. ristorazione veloce (operante con metodo self-service a mezzo vassoio) all'interno di un'area denominata « [OSCURATO:PERSONA] » (area ristorazione); ─ i contratti prevedevano che l'area fosse riservata al solo loro uso esclusivo, ma tale uso esclusivo non era stato di fatto garantito.

La [OSCURATO:SOCIETA]. resistette alla domanda contestando il dedotto inadempimento, sia per l’insussistenza di un diritto convenzionale all’uso esclusivo dell’area denominata «[OSCURATO:PERSONA]», sia per essersi essa comunque adoperata, sempre ed in tutti i modi, per bene adempiere agli obblighi contrattuali, assicuran do alle affittuarie pieno godimento del ramo d'azienda locato e prestando loro i servizi relativi alla «[OSCURATO:PERSONA]», cercando anche, con spirito di collaborazione , di aiutarle nell'avviamento commerciale.

Evidenziò che la circostanza che i clienti delle « A ltre unità di ristorazione » decidessero di accomodarsi in «[OSCURATO:PERSONA]» non comportava comunque un danno alle « Unità di ristorazione veloce » , dal momento che l'area di ristorazione aveva una sufficiente capienza e posti liberi per fare accomodare quanti volessero consumare un pasto veloce, come anche confermato dal fatto che le attrici avevano riconosciuto che il danno si produceva nei giorni di maggiore affluenza e con margine di utile a fronte dei costi fissi di gestione.

Chiese in via riconvenzionale dichiararsi la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., per effetto della pattuita clausola risolutiva espressa, con la condanna delle affittuarie alla corresponsione delle somme dovute.

2. Con sentenza n. 285 del 4 luglio 2018 il Tribunale ritenne sussistente il dedotto inadempimento della affittante e dichiarò risolti i contratti d’affitto per effetto della diffida ad adempiere ad essa comunicata dalle affittuarie; accolse solo in parte l’accessoria domanda risarcitoria, liquidando il danno in € 50.000 per ciascuna delle istanti.

3. Pronunciando sui contrapposti gravami , la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 670/2019 resa pubblica in data 17 gennaio 2020, in accoglimento di quello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha dichiarato la risoluzione per inadempimento dell e affittuarie, condannandole per l’effetto a restituire a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre che alla rifusione delle spese del giudizio di appello.

4. Questi i passaggi salienti della motivazione: ─ i contratti stipulati dalle tre appellanti principali non contenevano alcuna pattuizione circa l'uso «in esclusiva»dell'area c.d. [OSCURATO:PERSONA]; ─ è , inoltre, incontroverso che , contigua mente all'area di ristorazione in oggetto, erano operanti sei aziende in forma di « self - service e take-away»; ─ i frequentatori del centro commerciale che portavano con sé il cibo potevano sedersi liberamente nell'area medesima; ─ l’uso esclusivo dell'area non può essere desunto neppure in via presuntiva per carenza di sufficienti ed adeguati elementi di riscontro certi, univoci e concordanti, tale non potendo considerarsi la circostanza che taluni degli altri contratti di affitto d'azienda stipulati da terzi non facessero riferimento all'area di ristorazione esterna in questione, rientrando tale pattuizione semplicemente nella libera scelta degli stipulanti, come desumibile - per converso - dalle pattuizioni (tra loro variegate e difformi) sul contributo di avviamento che Villesse riconobbea ciascuna delle tre società appellanti in quanto infase di start-up comportante un rodaggio commerciale ; ─ è, in ogni caso, totalmente indimostrato che solo ed esclusivamente avventori di attività commerciali di ristorazione «con sala interna» occupassero nei giorni festivi l'area « [OSCURATO:PERSONA] » , così come in quante occasioni ciò sia avvenuto ed in quali fasce orarie, così come ancora che le stesse,continuativamente per ciascuna di tali giornate, avessero provveduto al servizio “ stabile e continuativo ” ai tavoli (dalle prove emerge ndo, invero , solo che in giornate indeterminate i tavoli «erano occupati»e che si doveva attendere per occuparli e che in qualche occasione, in presenza di taluno dei testi , vi era stato anche il servizio ai tavoli degli avventori); ─ l'esistenza di un danno per perdita di clientela nei giorni festivi appare, dunque, allo stato carente di prova; le tre appellanti operavano da nemmeno un trimestre, un tempo risibile ove valutato poi in relazione alla novità del Centro commerciale, a lle caratteristiche della loro ubicazione al suo interno e a ll'essere in loco esistenti punti di ristoro di note catene commerciali di settore; ─ la concedente aveva comunque cercato di venire incontro alle esigenze di avviamento commerciale, oltre che attraverso i ricordati contributi, riconoscendo a ciascuna delle tre appellanti società (in forma diversificata) una «esenzione temporanea dal pagamento del corrispettivo annuale»e, al termine del periodo di esenzione, a taluna di esse, anche unosconto sul corrispettivo annualmente dovuto; ─ non può parlarsi dunque di «doloso inadempimento» e, al più, lo stesso sarebbe comunque di scarsa importanza , non potendo ascriversi all’appellante di « non avere sorvegliato ed impedito » l’accessoai tavoli di clienti di altri operatori che disponevano di tavoli interni ai locali locati, trattandosi di obbligo non pattuito né desumibile dall'avere la V.S.C. cercato di rimediare a l dedotto, occasionale e sporadico disagio delle appellanti, con l'apposizione di cartellonistica esterna nell'area tre giorni prima della scadenza della diffida.

5. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso per cassazione con tre mezzi , cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., depositando controricorso.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti delle altre società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.nei cui confronti il ricorso non è stato notificato.

Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativ e ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essepreclusa.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ..Premette che la sentenza di primo grado aveva statuito che gli accordi contrattuali effettivamente prevedevano l’uso esclusivo della [OSCURATO:PERSONA], con ciò intendendosi che le altre unità di ristorazione prospicienti l’area e munite di posti a sedere interni – diverse, dunque,dalle «unità di ristorazione veloce con metodo self service» – non potessero usufruire di tale area.

Rileva che tale parte della sentenza non è stata oggetto di impugnazione e come tale doveva ritenersi coperta da giudicato interno, che la Corte d’appello ha violato ponendo a base della propria decisione la contraria affermazione dell’inesistenza, a termini di contratto, di un diritto di esclusiva a favore delle appellanti.

Osserva che la sussistenza, o meno, del diritto all’uso esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] , costitui va questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, e la cui decisione era del tutto indipendente dalla successiva verifica circa l’inadempimento della concedente; la Corte, pertanto, non aveva alcun potere di reinterpretare il contratto in relazione alla presenza, o meno, della esclusiva, trattandosi di questione già decisa e passata in giudicato.

Sostiene che l’unico aspetto controverso riguardava la gravità del dedotto inadempimento, nei limiti di quanto dedotto nell’appello incidentale, e che, quindi, si dava per presupposta la sussistenza di un diritto all’uso esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] da parte della odierna ricorrente.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «omesso esame di un fatto decisivo exart. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.».

Lamenta che, nel valutare la sussistenza o meno del diritto di uso esclusivo dell’area in questione (valutazione conclusa in senso negativo), la Corte friulana ha completamente omesso di considerare la circostanza, documentalmente provata e pacifica, che le spese della [OSCURATO:PERSONA] erano contrattualmente poste integralmente a carico delle seiunità di “ristorazione veloce”.Evidenzia che tale circostanza era pacifica in causa ed era documentata dal contratto prodotto nel primo grado quale doc. 2, il cui art. 2 definiva i «[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]» quali «i costi annuali che l’Affittuaria dovrà pagare per i [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]» e il cui art. 9 disciplinava esattamen te i “Costi relativi alla [OSCURATO:PERSONA]”, prevedendo tra l’altro che «la stima dei [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] annuali sarà pari alla Quota di Partecipazione dell’Affittuaria alla [OSCURATO:PERSONA] calcolata sui costi complessivi dei [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]».

Sostiene che tale circostanza, unitamente alla rilevata assenza nei contratti degli altri affittuari di qualsiasi riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] (e quindi al sostenimento dei relativi costi), porta necessariamente a concludere che i costi relativi erano esclusivamente a carico degli affittuari della [OSCURATO:PERSONA].

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, infine, «nullità ex art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c. ; v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., n. 4, e 118 disp. att . c.p.c. ; motivazione mancante e/o solo apparente».

3.1. Rileva che, contraddittoriamente, la Corte di merito, dopo aver affermato a pag. 12 della sentenza l’assenza, a livello contrattuale , di un diritto di uso esclusivo dell’area predetta e aver sostenuto a pag. 13 che la stessa non poteva essere neppure desunta da altri elementi certi, univoci e concordanti, cita a sostegno della propria tesi anche una missiva di VSC, prodotta quale doc. 11 dalle attrici in primo grado, in cui la stessa VSC afferma invece che tale esclusiva esisteva.

3.2. Deduce inoltre l’illogicità dell’ulteriore argomento addotto in sentenza rappresentato dalla mancanza di prova che « solo ed esclusivamente avventori di attività commerciali di ristorazione “con sala interna” occupassero nei giorni festivi l’area [OSCURATO:PERSONA] », nell’ambito di una controversia nella quale occorreva valutare non se i clienti di detti esercizi concorrenti occupassero in esclusiva gli spazi in questione ma se piuttosto li occupassero in violazione del diritto di esclusiva spettante alle unità di “ristorazione veloce”.

4. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso preliminarmente opposta dalla controricorrente sul rilievo della mancata impugnazione del capo della sentenza che dichiara i contratti di affitto risolti per effetto dell’inadempimento delle affittuarie ed in base alla clausola risolutiva espressa di cui all’art. 25 dei contratti stessi.

L’accertamento della insussistenza di un diritto di esclusiva e, comunque, di un inadempimento grave tale da giustificare la diffida ad adempiere costituisce, in sentenza, passaggio argomentativo logicamente preliminare ed anzi l’unico direttamente condizionante la susseguente declaratoria di risoluzione per inadempimento delle affittuarie.

Il ricorso, come si dirà, investe la sentenza sotto entrambi detti passaggi motivazionali, con il che deve anche escludersi che possa dirsi formato un giudicato su una statuizione che di quei passaggi costituisce comunque, nel ragionamento della Corte, anch’essa una conseguenza.

Va in tal senso ribadito che la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto (Cass. n. 18713 del 23/09/2016; n. 12649 del 25/06/2020).

5. La sentenza impugnata esibisce – come detto e come è chiaramente desumibile dalla sintesi che sopra se ne è fatta (v.

«Fatti di causa», par. 4) ─ due distinte e autonome rationes decidendi: da un lato, l’insussistenza di un diritto ex contractu di esclusiva sull’area in questione e, dunque , la non configurabilità del dedotto inadempimento; dall’altro, in subordine, la qualificazione di tale pur negato inadempimento come di scarsa importanza, per la mancanza di prova che lo stesso abbia arrecato degli apprezzabili danni all’attività commercialedelle affittuarie.

Il primo e il secondo motivo di ricorso attingono la prima di tali rationes, e così fa anche la prima delle due censure distinguibili all’interno del terzo motivo.

L’unica che può dirsi mirata a investire la seconda ragione giustificativa è la seconda delle censure svolte con il terzo motivo.

Per ragioni di ordine logico nell’esposizione è dunque opportuno muovere dallo scrutinio di tale ultima censura.

6. Si tratta di una censura inammissibile e comunque manifestamente infondata.

6.1. Inammissibile perché, anche a seguire il ragionamento nel quale si concreta l’argomentazione critica, essa varrebbe ad evidenziare al più un errore di qualificazione giuridica della fattispecie ma non l’impossibilità di comprendere la ratio dedicendi.

L’assunto posto a base della censura è,infatti, che : a) per dirsi violato il diritto di esclusiva dell’area pretesamente spettante all’affittuaria non occorre dimostrare che l’impresa concorrente,che si assume averne fatto indebitamente uso, ciò abbia fatto estromettendo del tutto la prima, essendo sufficiente la dimostrazione che ne abbia fatto uso anche senza impedire all’impresa che, in tesi, vanta l’esclusiva, di farne uso; e ciò perché la violazione del diritto di esclusiva si consuma già per il fatto stesso di usare comunque l’area insieme con chi di quell’area avrebbe diritto di fruire da solo, ossia, appunto, in esclusiva; b) la Corte d’appello, invece, a fondamento della propria valutazione circa l’insussistenza di un danno avrebbe postulato la necessità che fosse data la prova di un uso esclusivo dell’area da parte delle imprese non autorizzate.

Ebbene, anche ammettendo (ma come si vedrà, non concedendo) che tale lettura della motivazione sia corretta, non se ne potrebbe predicare un vizio di motivazione apparente, ovvero incomprensibile, ma semmai – posta la motivazione a raffronto con il supposto corretto schema concettuale o qualificatorio –la sua erroneità in iure, e ciò anzi intanto lo si può fare in quanto la motivazione la si è perfettamente compresa.

Da qui, come detto, l’inammissibilità della censura di motivazione mancante o apparente.

6.2. Mette conto comunque rilevare che la censura muove da un evidente difetto di comprensione del reale significato delle considerazioni sul punto svolte in sentenza.

La frase additata a motivo di intrinseca contraddizione è invero male interpretata dalla ricorrente, essendo chiaro, anche dal contesto delle complessive considerazioni dedicate all’argomento in sentenza, che con essa la Corte intendesse dire che non vi era prova del fatto — non che l’occupazione dei tavoli della [OSCURATO:PERSONA] da parte di avventori delle unità di ristorazione che, in tesi, non vi potevano accedere avvenisse in via esclusiva, ma— che avvenisse da parte dei detti avventori e non piuttosto da altri frequentatori del centro commerciale, muniti di vivande portate da casa, del cui diritto a servirsi di quell’area non risulta essersi mai dubitato.

5. L’inammissibilità dell’unica censura mirata contro la detta autonoma ratio decidendi, fa sì che questa rimanga comunque idonea a giustificare, di per sé, la sentenza impugnata, in ogni sua statuizione, anche in quella, come detto, conseguenziale che pronuncia la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. per inadempimento della affittuaria (non risultando opposta, nel giudizio di merito,una eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. ).

Ne discende dunque l’assorbimento di tutte le altre censure.6.

Di queste può comunque rilevarsi anchel’infondatezza.

Del primo alla luce del principio, che va qui ribadito,secondo cui «il giudicato si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre lacognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere de l giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali,non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dalmotivo di gravame (v.

Cass. n. 12202 del 16/05/2017; cui adde, trale pr onunce massimate, Cass. n. 24783 del 08/10/2018; n. 10760 del17/04/2019; n. 30728 del 19/10/2022).

Nella specie, secondo quanto evidenziato in sentenza e anche in ricorso, la domanda introduttiva tendeva all’accertamento non già di un inadempimento tout court da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ma di un inadempimento «grave», idonea causa di risoluzione ex art. 1454 cod. civ.; era, dunque, la statuizione su tale domanda (accertamento di un inadempimento «grave»,non di un inadempimento tout court ), ad essere suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, discendendone che l’impugnazione della sentenza di primo grado sia pur limitata, in tesi, alla qualificazione dell’inadempimento come grave era comunque idonea a riaprirela cognizione del giudice d’appello sull'intera questione su cui quella statuizione era intervenuta: ciò che rende anche ultronea la verifica, ex actis, del se l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. ponesse realmente in questione solo la gravità dell’inadempimento o non piuttosto, come dedotto nel controricorso, anche l’esistenza stessa di un inadempimento.

7. Del secondo motivo l’infondatezza va predicata perché, quella indicata,costituisce in realtà circostanza valutata in sentenza (là dove si rileva – pag. 13 - che l’ uso esclusivo dell'area « non può essere desunto neppure in via presuntiva per carenza di sufficienti ed adeguati elementi di riscontro certi, univoci e concordanti» e considera irrilevante la circostanza che taluni degli altri contratti di affitto d'azienda stipulati da terzi non facessero riferimento all'area di ristorazione esterna in questionee considera tal i pattuizion i rientrare «nella libera e voluta scelta degli stipulanti») e comunque priva di decisività, proprio per le ragioni esposte in sentenza, legate alla impossibilità di riferire con certezza l’addossamento delle spese di gestione dell’area in rapporto sinallagmatico ad un diritto di esclusiva piuttosto che ad un diverso e variabile regolamento dei rapporti con i singoli affittuari.

8. La prima censura del terzo motivo è, infine , infondata dal momento che il passaggio cui si fa riferimento costituisce in realtà solo la trascrizione di un documento, richiamato insieme con altri, a fondamento della ricognizione fattuale.

Di questa la Corte dà una motivazione perfettamente comprensibile, mentre l’aporia denunciata rispetto ad una affermazione riferibile alla appellata vale al più ad evidenziare un motivo di dissenso rispetto a quella ricognizione, ovvero rispetto alla valutazione di merito del materiale istruttorio, e non di incomprensibilità della motivazione.

9. Il ricorso deve essere in conclusione dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali , liquidate, in Euro4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27217/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con unico socio, rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 8 , presso lo Studio LMS; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] di ramo d’azienda –Risoluzione del contratto per inadempimento – Scarsa importanza dell’inadempimento avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 670 /201 9 , depositata il 17 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , unitamente ad altre due attrici ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), convenne in giudizio davanti al Tribunale di Gorizia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. perché fosse accertato: a) il grave inadempimento della convenuta a gli obblighi derivanti dai c ontratti di affitto di ramo d’azienda conclusi con ciascuna delle istanti tra dicembre 2013 e gennaio 2014; b) la conseguente risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1454 c.c., per effetto della diffida ad adempiere inviata il 20 giugno 2014. Ne chiesero anche la condanna al risarcimento del danno. Dedussero a fondamento che: ─ il contratto di affitto d'azienda riguardava il godimento di locali posti all'interno del centro commerciale «[OSCURATO:PERSONA]», che era in fase di realizzazione ed apertura, e da adibire all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo lo schema della c.d. ristorazione veloce (operante con metodo self-service a mezzo vassoio) all'interno di un'area denominata « [OSCURATO:PERSONA] » (area ristorazione); ─ i contratti prevedevano che l'area fosse riservata al solo loro uso esclusivo, ma tale uso esclusivo non era stato di fatto garantito. La [OSCURATO:SOCIETA]. resistette alla domanda contestando il dedotto inadempimento, sia per l’insussistenza di un diritto convenzionale all’uso esclusivo dell’area denominata «[OSCURATO:PERSONA]», sia per essersi essa comunque adoperata, sempre ed in tutti i modi, per bene adempiere agli obblighi contrattuali, assicuran do alle affittuarie pieno godimento del ramo d'azienda locato e prestando loro i servizi relativi alla «[OSCURATO:PERSONA]», cercando anche, con spirito di collaborazione , di aiutarle nell'avviamento commerciale. Evidenziò che la circostanza che i clienti delle « A ltre unità di ristorazione » decidessero di accomodarsi in «[OSCURATO:PERSONA]» non comportava comunque un danno alle « Unità di ristorazione veloce » , dal momento che l'area di ristorazione aveva una sufficiente capienza e posti liberi per fare accomodare quanti volessero consumare un pasto veloce, come anche confermato dal fatto che le attrici avevano riconosciuto che il danno si produceva nei giorni di maggiore affluenza e con margine di utile a fronte dei costi fissi di gestione. Chiese in via riconvenzionale dichiararsi la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., per effetto della pattuita clausola risolutiva espressa, con la condanna delle affittuarie alla corresponsione delle somme dovute. 2. Con sentenza n. 285 del 4 luglio 2018 il Tribunale ritenne sussistente il dedotto inadempimento della affittante e dichiarò risolti i contratti d’affitto per effetto della diffida ad adempiere ad essa comunicata dalle affittuarie; accolse solo in parte l’accessoria domanda risarcitoria, liquidando il danno in € 50.000 per ciascuna delle istanti. 3. Pronunciando sui contrapposti gravami , la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 670/2019 resa pubblica in data 17 gennaio 2020, in accoglimento di quello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha dichiarato la risoluzione per inadempimento dell e affittuarie, condannandole per l’effetto a restituire a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre che alla rifusione delle spese del giudizio di appello. 4. Questi i passaggi salienti della motivazione: ─ i contratti stipulati dalle tre appellanti principali non contenevano alcuna pattuizione circa l'uso «in esclusiva»dell'area c.d. [OSCURATO:PERSONA]; ─ è , inoltre, incontroverso che , contigua mente all'area di ristorazione in oggetto, erano operanti sei aziende in forma di « self - service e take-away»; ─ i frequentatori del centro commerciale che portavano con sé il cibo potevano sedersi liberamente nell'area medesima; ─ l’uso esclusivo dell'area non può essere desunto neppure in via presuntiva per carenza di sufficienti ed adeguati elementi di riscontro certi, univoci e concordanti, tale non potendo considerarsi la circostanza che taluni degli altri contratti di affitto d'azienda stipulati da terzi non facessero riferimento all'area di ristorazione esterna in questione, rientrando tale pattuizione semplicemente nella libera scelta degli stipulanti, come desumibile - per converso - dalle pattuizioni (tra loro variegate e difformi) sul contributo di avviamento che Villesse riconobbea ciascuna delle tre società appellanti in quanto infase di start-up comportante un rodaggio commerciale ; ─ è, in ogni caso, totalmente indimostrato che solo ed esclusivamente avventori di attività commerciali di ristorazione «con sala interna» occupassero nei giorni festivi l'area « [OSCURATO:PERSONA] » , così come in quante occasioni ciò sia avvenuto ed in quali fasce orarie, così come ancora che le stesse,continuativamente per ciascuna di tali giornate, avessero provveduto al servizio “ stabile e continuativo ” ai tavoli (dalle prove emerge ndo, invero , solo che in giornate indeterminate i tavoli «erano occupati»e che si doveva attendere per occuparli e che in qualche occasione, in presenza di taluno dei testi , vi era stato anche il servizio ai tavoli degli avventori); ─ l'esistenza di un danno per perdita di clientela nei giorni festivi appare, dunque, allo stato carente di prova; le tre appellanti operavano da nemmeno un trimestre, un tempo risibile ove valutato poi in relazione alla novità del Centro commerciale, a lle caratteristiche della loro ubicazione al suo interno e a ll'essere in loco esistenti punti di ristoro di note catene commerciali di settore; ─ la concedente aveva comunque cercato di venire incontro alle esigenze di avviamento commerciale, oltre che attraverso i ricordati contributi, riconoscendo a ciascuna delle tre appellanti società (in forma diversificata) una «esenzione temporanea dal pagamento del corrispettivo annuale»e, al termine del periodo di esenzione, a taluna di esse, anche unosconto sul corrispettivo annualmente dovuto; ─ non può parlarsi dunque di «doloso inadempimento» e, al più, lo stesso sarebbe comunque di scarsa importanza , non potendo ascriversi all’appellante di « non avere sorvegliato ed impedito » l’accessoai tavoli di clienti di altri operatori che disponevano di tavoli interni ai locali locati, trattandosi di obbligo non pattuito né desumibile dall'avere la V.S.C. cercato di rimediare a l dedotto, occasionale e sporadico disagio delle appellanti, con l'apposizione di cartellonistica esterna nell'area tre giorni prima della scadenza della diffida. 5. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso per cassazione con tre mezzi , cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., depositando controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti delle altre società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.nei cui confronti il ricorso non è stato notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativ e ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essepreclusa. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ..Premette che la sentenza di primo grado aveva statuito che gli accordi contrattuali effettivamente prevedevano l’uso esclusivo della [OSCURATO:PERSONA], con ciò intendendosi che le altre unità di ristorazione prospicienti l’area e munite di posti a sedere interni – diverse, dunque,dalle «unità di ristorazione veloce con metodo self service» – non potessero usufruire di tale area. Rileva che tale parte della sentenza non è stata oggetto di impugnazione e come tale doveva ritenersi coperta da giudicato interno, che la Corte d’appello ha violato ponendo a base della propria decisione la contraria affermazione dell’inesistenza, a termini di contratto, di un diritto di esclusiva a favore delle appellanti. Osserva che la sussistenza, o meno, del diritto all’uso esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] , costitui va questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, e la cui decisione era del tutto indipendente dalla successiva verifica circa l’inadempimento della concedente; la Corte, pertanto, non aveva alcun potere di reinterpretare il contratto in relazione alla presenza, o meno, della esclusiva, trattandosi di questione già decisa e passata in giudicato. Sostiene che l’unico aspetto controverso riguardava la gravità del dedotto inadempimento, nei limiti di quanto dedotto nell’appello incidentale, e che, quindi, si dava per presupposta la sussistenza di un diritto all’uso esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] da parte della odierna ricorrente. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «omesso esame di un fatto decisivo exart. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.». Lamenta che, nel valutare la sussistenza o meno del diritto di uso esclusivo dell’area in questione (valutazione conclusa in senso negativo), la Corte friulana ha completamente omesso di considerare la circostanza, documentalmente provata e pacifica, che le spese della [OSCURATO:PERSONA] erano contrattualmente poste integralmente a carico delle seiunità di “ristorazione veloce”.Evidenzia che tale circostanza era pacifica in causa ed era documentata dal contratto prodotto nel primo grado quale doc. 2, il cui art. 2 definiva i «[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]» quali «i costi annuali che l’Affittuaria dovrà pagare per i [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]» e il cui art. 9 disciplinava esattamen te i “Costi relativi alla [OSCURATO:PERSONA]”, prevedendo tra l’altro che «la stima dei [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] annuali sarà pari alla Quota di Partecipazione dell’Affittuaria alla [OSCURATO:PERSONA] calcolata sui costi complessivi dei [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]». Sostiene che tale circostanza, unitamente alla rilevata assenza nei contratti degli altri affittuari di qualsiasi riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] (e quindi al sostenimento dei relativi costi), porta necessariamente a concludere che i costi relativi erano esclusivamente a carico degli affittuari della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, infine, «nullità ex art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c. ; v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., n. 4, e 118 disp. att . c.p.c. ; motivazione mancante e/o solo apparente». 3.1. Rileva che, contraddittoriamente, la Corte di merito, dopo aver affermato a pag. 12 della sentenza l’assenza, a livello contrattuale , di un diritto di uso esclusivo dell’area predetta e aver sostenuto a pag. 13 che la stessa non poteva essere neppure desunta da altri elementi certi, univoci e concordanti, cita a sostegno della propria tesi anche una missiva di VSC, prodotta quale doc. 11 dalle attrici in primo grado, in cui la stessa VSC afferma invece che tale esclusiva esisteva. 3.2. Deduce inoltre l’illogicità dell’ulteriore argomento addotto in sentenza rappresentato dalla mancanza di prova che « solo ed esclusivamente avventori di attività commerciali di ristorazione “con sala interna” occupassero nei giorni festivi l’area [OSCURATO:PERSONA] », nell’ambito di una controversia nella quale occorreva valutare non se i clienti di detti esercizi concorrenti occupassero in esclusiva gli spazi in questione ma se piuttosto li occupassero in violazione del diritto di esclusiva spettante alle unità di “ristorazione veloce”. 4. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso preliminarmente opposta dalla controricorrente sul rilievo della mancata impugnazione del capo della sentenza che dichiara i contratti di affitto risolti per effetto dell’inadempimento delle affittuarie ed in base alla clausola risolutiva espressa di cui all’art. 25 dei contratti stessi. L’accertamento della insussistenza di un diritto di esclusiva e, comunque, di un inadempimento grave tale da giustificare la diffida ad adempiere costituisce, in sentenza, passaggio argomentativo logicamente preliminare ed anzi l’unico direttamente condizionante la susseguente declaratoria di risoluzione per inadempimento delle affittuarie. Il ricorso, come si dirà, investe la sentenza sotto entrambi detti passaggi motivazionali, con il che deve anche escludersi che possa dirsi formato un giudicato su una statuizione che di quei passaggi costituisce comunque, nel ragionamento della Corte, anch’essa una conseguenza. Va in tal senso ribadito che la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto (Cass. n. 18713 del 23/09/2016; n. 12649 del 25/06/2020). 5. La sentenza impugnata esibisce – come detto e come è chiaramente desumibile dalla sintesi che sopra se ne è fatta (v. «Fatti di causa», par. 4) ─ due distinte e autonome rationes decidendi: da un lato, l’insussistenza di un diritto ex contractu di esclusiva sull’area in questione e, dunque , la non configurabilità del dedotto inadempimento; dall’altro, in subordine, la qualificazione di tale pur negato inadempimento come di scarsa importanza, per la mancanza di prova che lo stesso abbia arrecato degli apprezzabili danni all’attività commercialedelle affittuarie. Il primo e il secondo motivo di ricorso attingono la prima di tali rationes, e così fa anche la prima delle due censure distinguibili all’interno del terzo motivo. L’unica che può dirsi mirata a investire la seconda ragione giustificativa è la seconda delle censure svolte con il terzo motivo. Per ragioni di ordine logico nell’esposizione è dunque opportuno muovere dallo scrutinio di tale ultima censura. 6. Si tratta di una censura inammissibile e comunque manifestamente infondata. 6.1. Inammissibile perché, anche a seguire il ragionamento nel quale si concreta l’argomentazione critica, essa varrebbe ad evidenziare al più un errore di qualificazione giuridica della fattispecie ma non l’impossibilità di comprendere la ratio dedicendi. L’assunto posto a base della censura è,infatti, che : a) per dirsi violato il diritto di esclusiva dell’area pretesamente spettante all’affittuaria non occorre dimostrare che l’impresa concorrente,che si assume averne fatto indebitamente uso, ciò abbia fatto estromettendo del tutto la prima, essendo sufficiente la dimostrazione che ne abbia fatto uso anche senza impedire all’impresa che, in tesi, vanta l’esclusiva, di farne uso; e ciò perché la violazione del diritto di esclusiva si consuma già per il fatto stesso di usare comunque l’area insieme con chi di quell’area avrebbe diritto di fruire da solo, ossia, appunto, in esclusiva; b) la Corte d’appello, invece, a fondamento della propria valutazione circa l’insussistenza di un danno avrebbe postulato la necessità che fosse data la prova di un uso esclusivo dell’area da parte delle imprese non autorizzate. Ebbene, anche ammettendo (ma come si vedrà, non concedendo) che tale lettura della motivazione sia corretta, non se ne potrebbe predicare un vizio di motivazione apparente, ovvero incomprensibile, ma semmai – posta la motivazione a raffronto con il supposto corretto schema concettuale o qualificatorio –la sua erroneità in iure, e ciò anzi intanto lo si può fare in quanto la motivazione la si è perfettamente compresa. Da qui, come detto, l’inammissibilità della censura di motivazione mancante o apparente. 6.2. Mette conto comunque rilevare che la censura muove da un evidente difetto di comprensione del reale significato delle considerazioni sul punto svolte in sentenza. La frase additata a motivo di intrinseca contraddizione è invero male interpretata dalla ricorrente, essendo chiaro, anche dal contesto delle complessive considerazioni dedicate all’argomento in sentenza, che con essa la Corte intendesse dire che non vi era prova del fatto — non che l’occupazione dei tavoli della [OSCURATO:PERSONA] da parte di avventori delle unità di ristorazione che, in tesi, non vi potevano accedere avvenisse in via esclusiva, ma— che avvenisse da parte dei detti avventori e non piuttosto da altri frequentatori del centro commerciale, muniti di vivande portate da casa, del cui diritto a servirsi di quell’area non risulta essersi mai dubitato. 5. L’inammissibilità dell’unica censura mirata contro la detta autonoma ratio decidendi, fa sì che questa rimanga comunque idonea a giustificare, di per sé, la sentenza impugnata, in ogni sua statuizione, anche in quella, come detto, conseguenziale che pronuncia la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. per inadempimento della affittuaria (non risultando opposta, nel giudizio di merito,una eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. ). Ne discende dunque l’assorbimento di tutte le altre censure.6. Di queste può comunque rilevarsi anchel’infondatezza. Del primo alla luce del principio, che va qui ribadito,secondo cui «il giudicato si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre lacognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere de l giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali,non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dalmotivo di gravame (v. Cass. n. 12202 del 16/05/2017; cui adde, trale pr onunce massimate, Cass. n. 24783 del 08/10/2018; n. 10760 del17/04/2019; n. 30728 del 19/10/2022). Nella specie, secondo quanto evidenziato in sentenza e anche in ricorso, la domanda introduttiva tendeva all’accertamento non già di un inadempimento tout court da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ma di un inadempimento «grave», idonea causa di risoluzione ex art. 1454 cod. civ.; era, dunque, la statuizione su tale domanda (accertamento di un inadempimento «grave»,non di un inadempimento tout court ), ad essere suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, discendendone che l’impugnazione della sentenza di primo grado sia pur limitata, in tesi, alla qualificazione dell’inadempimento come grave era comunque idonea a riaprirela cognizione del giudice d’appello sull'intera questione su cui quella statuizione era intervenuta: ciò che rende anche ultronea la verifica, ex actis, del se l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. ponesse realmente in questione solo la gravità dell’inadempimento o non piuttosto, come dedotto nel controricorso, anche l’esistenza stessa di un inadempimento. 7. Del secondo motivo l’infondatezza va predicata perché, quella indicata,costituisce in realtà circostanza valutata in sentenza (là dove si rileva – pag. 13 - che l’ uso esclusivo dell'area « non può essere desunto neppure in via presuntiva per carenza di sufficienti ed adeguati elementi di riscontro certi, univoci e concordanti» e considera irrilevante la circostanza che taluni degli altri contratti di affitto d'azienda stipulati da terzi non facessero riferimento all'area di ristorazione esterna in questionee considera tal i pattuizion i rientrare «nella libera e voluta scelta degli stipulanti») e comunque priva di decisività, proprio per le ragioni esposte in sentenza, legate alla impossibilità di riferire con certezza l’addossamento delle spese di gestione dell’area in rapporto sinallagmatico ad un diritto di esclusiva piuttosto che ad un diverso e variabile regolamento dei rapporti con i singoli affittuari. 8. La prima censura del terzo motivo è, infine , infondata dal momento che il passaggio cui si fa riferimento costituisce in realtà solo la trascrizione di un documento, richiamato insieme con altri, a fondamento della ricognizione fattuale. Di questa la Corte dà una motivazione perfettamente comprensibile, mentre l’aporia denunciata rispetto ad una affermazione riferibile alla appellata vale al più ad evidenziare un motivo di dissenso rispetto a quella ricognizione, ovvero rispetto alla valutazione di merito del materiale istruttorio, e non di incomprensibilità della motivazione. 9. Il ricorso deve essere in conclusione dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali , liquidate, in Euro4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
Sentenza Cassazione n. 22177/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris