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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 40185/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del SostitutO Prc curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'o -dinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Bari ha confermato quella genetica emessa il 7 febbraio 2024 dal GIP del medesiMo T ibunale, applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato associativo, in particolare, per la partecipazione all'associazione mafiosa armata,, der °minata originariamente clan Parisi, poi Parisi-Palermiti, operante prevalentemente nel quartiere Japigia di Bari.

Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per essere rdinanza motivata in modo apparente in punto di gravità indiziaria relativannentn al reato associativo nonché per travisamento della prova in relazione alle iconv ersazioni intercettate e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Deduce che il ricorrente è stato assolto dalla stessa accusa formulata nel procedimento cd Domino con sentenza di appello del 2012; nel procedi -nento in oggetto è annoverato tra gli affiliati di fatto dell'associaZione, senza formulazione di addebiti specifici; è legato da profonda amicizia a -rommaso Parisi, figlio del capo clan, mai interrotta e nota a tutti; persino i cbllaboratori di giustizia lo confermano, senza attribuirgli alcuna condotta funzionale alle finalità dell'associazione, sicché manca la prova dell'inserimento 1-_abile o formale o della partecipazione a reati fine.

Le svariate funzioni attribL tegli dal Tribunale non rilevano per la posizione del ricorrente, trattandosi di :ondotte attribuite solo al Parisi nel procedimento Galassia, nel quale il Fiore non è stato neppure indagato; solo apoditticamente si afferma che attra\ erso la conduzione di centri scommesse in società con il Pensi, gli utili venissero impiegati o riciclati dal Fiore per gli scopi del clan e anche le dichiara Ioni dei collaboratori di giustizia sul punto sono generiche e non riscontrate.

EE ;i hanno escluso che il Fiore fosse un affiliato, ma il Tribunale ha trav sato le dichiarazioni del Milella, che lo pone al di fuori delle dinamiche de clan e smentisce l'ipotizzata provenienza illecita dei capitali investiti per l'apertura dei tre centri scommesse gestiti in società con il Pensi, essendo a lui inte3tati.

Le dichiarazioni degli altri due collaboratori si riferiscono a fatti remoti coperti da giudicato e confermano solo il rapporto di amicizia con [OSCURATO:PERSONA].

Non risultano, invece, valutate le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che uOualrriente lo colloca al di fuori del clan.

Anche la vicenda dell'affronto subito dalle due vigilesse viene letta in modo errato dal Tribunale, in quanto dal colloquio intercettato, ripor ato nel ricorso, emerge la correttezza del ricorrente.

Il Tribunale non ha colto il significato autentico delle espressioni utilizzate dal ricorrente e ha va )rizzato solo alcuni passaggi del dialogo con il Mezzina, che, invece, letto ihtegralmente dimostra che il ricorrente non aveva il ruolo di collettore dell cor Fidenze ricevute.

Inoltre, il Tribunale ha stravolto il significato del dialogo con il Mezzina, trascurando che i due erano ubriachi e che non alludono ma a fatti penalmente rilevanti, ma discutono solo della necessità di ricomrorre il contrasto tra il ricorrente e il Parisi; ha letto in modo errato le didliarazioni del Milella, che smentisce che il Fiore fosse delegato a ricevere imil)asci ne per conto del clan, avvalendosi il capo clan del figlio; ha ignorato l'avver ;ione del ricorrente per le armi, risultante dal colloquio del 27 luglio 2017 con il Mezzina, e trascurato che questi esclude una condotta attiva del Fiore nell'agi; uato del 31 dicembre 2017; ha errato nel definire figlio anziché fratello del be ss [OSCURATO:PERSONA] ed errato nella ricostruzione della vicenda della richiesta di piotezione rivoltagli dal Proscia, trattandosi di fatti dai quali è stato assolto per 'Jon aver commesso il fatto.

1.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in punto di esigenze cautelari, insussistenti a fronte della mancanza di indicatori in tal senso e della presa di distanza dai Parisi sin dal 2019.

2. Il difensore ha depositato memoria con allegati per ribadire 'erronea impostazione dell'ordinanza genetica e di quella del Tribunale sia in i elezione al ruolo attribuito al ricorrente nell'attività dei centri scommesse in ilusilio di [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alle "imbastiate", risultanc o dalla documentazione allegata che il Parisi non è stato mai indagato per riciclaggio, ma condannato nel procedimento Galassia per intestazione fraud: lenta di valori risalente al 2018 e che non veicolava all'esterno le direttive del capo clan detenuto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al profilo delle esigenze cautelari, inammissibile nel resto.

1.1. In punto di gravità indiziaria il ricorso è inammissibile per:hé solo formalmente denuncia violazioni di legge, travisamenti probatori e ',11zi della motivazione, in realtà, ripropone la tesi difensiva già disattesa nanza e una diversa interpretazione dei colloqui intercettati, asseritamente I ravisati, sottoponendo direttamente a questa Corte il materiale probatorio, del quale richiede una rivalutazione preclusa in questa sede, deputata solo al :ontrollo della congruità e idoneità della motivazione del provvedimento cautelar.

Il ricorrente ripropone la tesi della risalente amicizia con Par si Temmaso, figlio del capo clan [OSCURATO:PERSONA], quale chiave di lettura dei rappOrti, 3nche di affari, con lo stesso e con altri interlocutori, vecchi amici di quarti per negare ogni coinvolgimento nelle vicende associative.

La tesi riduttiva risulta già respinta dal Tribunale perché ritE nuta in contrasto con il ruolo di autista di [OSCURATO:PERSONA] - accertato anche nel processo cd Domino- e di socio di affari del figlio nonché con la totale nessa a disposizione riferita da ben tre collaboratori di giustizia- Milella, Laverriicocca e Catalano-, concordi nell'escludere che fosse un affiliato, ma convergenti nel descriverlo come persona di fiducia, a disposizione del boss, come si i icava da un colloquio con [OSCURATO:PERSONA], al quale riferiva di una persona ch 2 voleva parlargli.

L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, già ritenuta in altre pronunce, e il credito attribuito dal Tribunale trova ragione nella posizione qualificata dei dichiaranti, intranei al sodalizio e perfettamente a conoscenza delle dinamiche interne, nonché, contrariamente a quanto Sostenuto nel ricorso, nella specificità delle circostanze riferite, che hanno tro\'rato iscontro nelle risultanze delle intercettazioni e nella significatività degli episodi evidenziati nell'ordinanza.

Il Tribunale ha dato atto che tutti i chiamanti riferiscono del legame di amicizia con [OSCURATO:PERSONA] e del loro rapporto di affari nei centri scor -ìmesse: in particolare, il Lavermicocca afferma che il Parisi investiva e il ri:orrente gestiva e la circostanza è compatibile con l'intestazione al ricorrerra di tre centri scommesse, che, invece, la difesa valorizza quale elemento dimostrativo della estraneità ad affari illeciti del Parisi, senza, tuttavia, dinostrare l'autonomia economica del ricorrente.

Il Tribunale ha anche escluso la rilevanza, sostenuta dalla difesa e riproposta nel ricorso e nei motivi aggiunti, del mancato coinvolgimento del Fiore nel procedimento cd Galassia, avente ad oggetto l'attività delle sa e giochi e la gestione dei centri scommesse da parte di affiliati al clan, evidenzia rido che da colloqui intercettati in quel procedimento risultava che il Parisi e il Fiore stavano progredendo nel settore delle scommesse e nella raccolta di giocate illegali e che di tale circostanza aveva offerto riscontro il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], narrando di viaggi a Malta di [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente per stipulare un contratto di adesione ad una piattaforma illegale, che cor sentiva volumi di giocate consistenti e notevoli guadagni; un ulteriore r scontro proveniva anche dagli accertati viaggi a Malta del Fiore e dai precedenl i penali per esercizio abusivo di scommesse.

1.2. Come ritenuto dal Tribunale, le conversazioni intercettate offrono decisivo supporto all'impostazione accusatoria e attestano i rapporti del ricorrente con altri sodali, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA].

La centralità del colloquio tra i due, nel corso del quale il lilezzina esortava il ricorrente a ricucire il rapporto con [OSCURATO:PERSONA], è cor testata dalla difesa, che ne sostiene il travisamento, invece, non ravvisabile per le inequivoche espressioni utilizzate dal Mezzina ("tu sei un Parisi come m a"; " io lo so che tu sei fedele come me.... io in un modo e tu nell'altro"; "ti non ti puoi allontanare da Savino, NOI dipendiamo da loro"), il quale lo avvertiva 'lei rischi che avrebbe corso nel caso in cui si fosse allontanato dal clan ("tt ir pul: l gestire un impero però con il consenso...").

Ribadito che l'interpretazione e la valutazione del contenl. :o delle conversazioni intercettate, costituisce questione di fatto rimessa l al udice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legiti imità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motiva:: one con cui esse sono recepite e che è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal gi Adice di merito solo in presenza del travisamento della prova ovvero nel casc in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforrine cl 3 quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.

S i n.:1532 del 09/09/2020; Sez. 3,n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), con argomentazione logica il Tribunale ha disatteso l'interpretazione .iduttiva proposta dalla difesa, rimarcando sia la circostanza che il Mezzina acccmunava la propria posizione a quella del ricorrente, pur rimarcando le differenze tra loro, sia la significatività dei riferimenti alla "zona nostra" ed a [OSCURATO:PERSONA], capo clan che aveva favorito l'alleanza tra i due gruppi per assimere il predominio nel quartiere Japigia, ritenuti dimostrativi dell'appartenenza all'associazione mafiosa.

Né risulta indifferente, ai fini della valutazione richiesta per il reato associativo, il riferimento del Mezzina al capo clan piuttosto che al figlio, alla loro condizione di dipendenza ed alla necE ssità di garantirsi l'assenso e la protezione per esercitare in tranquillità 'attività economica, trattandosi di elementi che smentiscono il tentativo dif€ 'isivo di banalizzare i contenuti del colloquio, del tutto inaffidabile perché asseri amente avvenuto tra i due amici in stato di ebbrezza.

1.3. Anche le altre vicende esaminate nell'ordinanza sono ritenute dal ricorrente irrilevanti ed erroneamente interpretate, ma anche in tal caso il ricorso oppone una lettura alternativa dei colloqui intercettati, trascurando la significatività attribuita dai giudici di merito al riconoscimento del ruolc e della capacità del ricorrente di vendicare l'affronto subito da due vigilesse in ragione dell'appartenenza al clan o all'attentato armato subito il 31 dicembre 2 )17 per ritorsione da parte di [OSCURATO:PERSONA], quando fu affiancato da un'autovICura, i cui occupanti minacciarono di sparargli: l'episodio è stato coerentemente ritenuto rivelatore della appartenenza al clan alla luce dell'immediato rapporto fatto dai sodali a [OSCURATO:PERSONA], fratello del capo clan, e del raccolto del collaboratore Milella, che ha confermato la motivazione dell'aggressione armata, individuata nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in semilibertà e già appartenente al gruppo, che, insieme al Fiore, aveva itimato allo Zingaro di allontanarsi dal quartiere 3apigia.

Risulta, inoltre, :he quel contrasto armato, in cui furono mostrate le pistole, ebbe un seguito r alla rissa del gennaio 2018 tra componenti del clan Parisi e del gruppo fvbriti, cui apparteneva lo Zingaro, presso un locale di Monopoli.

La notoria appartenenza al clan e la possibilità del ricorrente di risolvere problemi risulta anche dalla circostanza, valorizzata nell'ordinanza, chq a lui si fosse rivolta la vittima di un furto di auto per recuperarla.

Altro episodio ritenuto rilevante in chiave associativa, in quanto dimostrativo della messa a disposizione del ricorrente, ha ad oggetto 'incarico datogli da [OSCURATO:PERSONA] di andare a cercare il cugino, reo di insubordinazione, per dargli una lezione e ristabilire il rispetto del regole interne e della gerarchia.

Ne discende che il giudizio di gravità indiziaria è stato coerentemente fondato sulla pluralità di elementi illustrati, dai quali è emersa la compenetrazione non episodica né statica del ricorrente nelle dilamiche associative nonché la costante messa a disposizione del capo clan e del figlio con condivisione di interessi e di logiche di controllo territoriale e appartenenza.

2. Diversa valutazione va espressa in punto di esigenze icautdari per essere la motivazione sintetica e instabile.

La prognosi di reiterazione è fondata sulla doppia presunzior e posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritenuta non superala dalla dichiarazione dell'indagato di aver reciso i rapporti con i Parisi dal 2C19 dopo l'arresto per l'estorsione al Poscia- accusa da cui è stato poi assolto, avuto riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori che in epoca successiva r hanno indicato l'appartenenza al clan.

L'affermazione risulta generica e imprecisa, in quanto fa rifIE rimento all'epoca in cui le dichiarazioni sono state rese, neppure precisata, ipiutt )sto che all'epoca dei fatti riferiti o ai riferimenti temporali contenuti nelle dichinrazioni, né esamina adeguatamente la vicenda dell'arresto del 2019 per' estc .sione e l'eventuale riferibilità dell'iniziativa ai Parisi, il periodo di detenzione sofierto dal ricorrente e l'epoca dell'assoluzione dall'accusa al fine di verificare la pii: usibilità della dichiarata interruzione dei rapporti con i Parisi, ritenuta assertiva.

Per le ragioni esposte l'ordinanza impugnata va annullata icon i invio al Tribunale del riesame che colmerà il vizio di motivazione rilevato in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Trit:unale di Bari com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del SostitutO Prc curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'o -dinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Bari ha confermato quella genetica emessa il 7 febbraio 2024 dal GIP del medesiMo T ibunale, applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato associativo, in particolare, per la partecipazione all'associazione mafiosa armata,, der °minata originariamente clan Parisi, poi Parisi-Palermiti, operante prevalentemente nel quartiere Japigia di Bari. Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per essere rdinanza motivata in modo apparente in punto di gravità indiziaria relativannentn al reato associativo nonché per travisamento della prova in relazione alle iconv ersazioni intercettate e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Deduce che il ricorrente è stato assolto dalla stessa accusa formulata nel procedimento cd Domino con sentenza di appello del 2012; nel procedi -nento in oggetto è annoverato tra gli affiliati di fatto dell'associaZione, senza formulazione di addebiti specifici; è legato da profonda amicizia a -rommaso Parisi, figlio del capo clan, mai interrotta e nota a tutti; persino i cbllaboratori di giustizia lo confermano, senza attribuirgli alcuna condotta funzionale alle finalità dell'associazione, sicché manca la prova dell'inserimento 1-_abile o formale o della partecipazione a reati fine. Le svariate funzioni attribL tegli dal Tribunale non rilevano per la posizione del ricorrente, trattandosi di :ondotte attribuite solo al Parisi nel procedimento Galassia, nel quale il Fiore non è stato neppure indagato; solo apoditticamente si afferma che attra\ erso la conduzione di centri scommesse in società con il Pensi, gli utili venissero impiegati o riciclati dal Fiore per gli scopi del clan e anche le dichiara Ioni dei collaboratori di giustizia sul punto sono generiche e non riscontrate. EE ;i hanno escluso che il Fiore fosse un affiliato, ma il Tribunale ha trav sato le dichiarazioni del Milella, che lo pone al di fuori delle dinamiche de clan e smentisce l'ipotizzata provenienza illecita dei capitali investiti per l'apertura dei tre centri scommesse gestiti in società con il Pensi, essendo a lui inte3tati. Le dichiarazioni degli altri due collaboratori si riferiscono a fatti remoti coperti da giudicato e confermano solo il rapporto di amicizia con [OSCURATO:PERSONA]. Non risultano, invece, valutate le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che uOualrriente lo colloca al di fuori del clan. Anche la vicenda dell'affronto subito dalle due vigilesse viene letta in modo errato dal Tribunale, in quanto dal colloquio intercettato, ripor ato nel ricorso, emerge la correttezza del ricorrente. Il Tribunale non ha colto il significato autentico delle espressioni utilizzate dal ricorrente e ha va )rizzato solo alcuni passaggi del dialogo con il Mezzina, che, invece, letto ihtegralmente dimostra che il ricorrente non aveva il ruolo di collettore dell cor Fidenze ricevute. Inoltre, il Tribunale ha stravolto il significato del dialogo con il Mezzina, trascurando che i due erano ubriachi e che non alludono ma a fatti penalmente rilevanti, ma discutono solo della necessità di ricomrorre il contrasto tra il ricorrente e il Parisi; ha letto in modo errato le didliarazioni del Milella, che smentisce che il Fiore fosse delegato a ricevere imil)asci ne per conto del clan, avvalendosi il capo clan del figlio; ha ignorato l'avver ;ione del ricorrente per le armi, risultante dal colloquio del 27 luglio 2017 con il Mezzina, e trascurato che questi esclude una condotta attiva del Fiore nell'agi; uato del 31 dicembre 2017; ha errato nel definire figlio anziché fratello del be ss [OSCURATO:PERSONA] ed errato nella ricostruzione della vicenda della richiesta di piotezione rivoltagli dal Proscia, trattandosi di fatti dai quali è stato assolto per 'Jon aver commesso il fatto. 1.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in punto di esigenze cautelari, insussistenti a fronte della mancanza di indicatori in tal senso e della presa di distanza dai Parisi sin dal 2019. 2. Il difensore ha depositato memoria con allegati per ribadire 'erronea impostazione dell'ordinanza genetica e di quella del Tribunale sia in i elezione al ruolo attribuito al ricorrente nell'attività dei centri scommesse in ilusilio di [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alle "imbastiate", risultanc o dalla documentazione allegata che il Parisi non è stato mai indagato per riciclaggio, ma condannato nel procedimento Galassia per intestazione fraud: lenta di valori risalente al 2018 e che non veicolava all'esterno le direttive del capo clan detenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al profilo delle esigenze cautelari, inammissibile nel resto. 1.1. In punto di gravità indiziaria il ricorso è inammissibile per:hé solo formalmente denuncia violazioni di legge, travisamenti probatori e ',11zi della motivazione, in realtà, ripropone la tesi difensiva già disattesa nanza e una diversa interpretazione dei colloqui intercettati, asseritamente I ravisati, sottoponendo direttamente a questa Corte il materiale probatorio, del quale richiede una rivalutazione preclusa in questa sede, deputata solo al :ontrollo della congruità e idoneità della motivazione del provvedimento cautelar. Il ricorrente ripropone la tesi della risalente amicizia con Par si Temmaso, figlio del capo clan [OSCURATO:PERSONA], quale chiave di lettura dei rappOrti, 3nche di affari, con lo stesso e con altri interlocutori, vecchi amici di quarti per negare ogni coinvolgimento nelle vicende associative. La tesi riduttiva risulta già respinta dal Tribunale perché ritE nuta in contrasto con il ruolo di autista di [OSCURATO:PERSONA] - accertato anche nel processo cd Domino- e di socio di affari del figlio nonché con la totale nessa a disposizione riferita da ben tre collaboratori di giustizia- Milella, Laverriicocca e Catalano-, concordi nell'escludere che fosse un affiliato, ma convergenti nel descriverlo come persona di fiducia, a disposizione del boss, come si i icava da un colloquio con [OSCURATO:PERSONA], al quale riferiva di una persona ch 2 voleva parlargli. L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, già ritenuta in altre pronunce, e il credito attribuito dal Tribunale trova ragione nella posizione qualificata dei dichiaranti, intranei al sodalizio e perfettamente a conoscenza delle dinamiche interne, nonché, contrariamente a quanto Sostenuto nel ricorso, nella specificità delle circostanze riferite, che hanno tro\'rato iscontro nelle risultanze delle intercettazioni e nella significatività degli episodi evidenziati nell'ordinanza. Il Tribunale ha dato atto che tutti i chiamanti riferiscono del legame di amicizia con [OSCURATO:PERSONA] e del loro rapporto di affari nei centri scor -ìmesse: in particolare, il Lavermicocca afferma che il Parisi investiva e il ri:orrente gestiva e la circostanza è compatibile con l'intestazione al ricorrerra di tre centri scommesse, che, invece, la difesa valorizza quale elemento dimostrativo della estraneità ad affari illeciti del Parisi, senza, tuttavia, dinostrare l'autonomia economica del ricorrente. Il Tribunale ha anche escluso la rilevanza, sostenuta dalla difesa e riproposta nel ricorso e nei motivi aggiunti, del mancato coinvolgimento del Fiore nel procedimento cd Galassia, avente ad oggetto l'attività delle sa e giochi e la gestione dei centri scommesse da parte di affiliati al clan, evidenzia rido che da colloqui intercettati in quel procedimento risultava che il Parisi e il Fiore stavano progredendo nel settore delle scommesse e nella raccolta di giocate illegali e che di tale circostanza aveva offerto riscontro il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], narrando di viaggi a Malta di [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente per stipulare un contratto di adesione ad una piattaforma illegale, che cor sentiva volumi di giocate consistenti e notevoli guadagni; un ulteriore r scontro proveniva anche dagli accertati viaggi a Malta del Fiore e dai precedenl i penali per esercizio abusivo di scommesse. 1.2. Come ritenuto dal Tribunale, le conversazioni intercettate offrono decisivo supporto all'impostazione accusatoria e attestano i rapporti del ricorrente con altri sodali, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA]. La centralità del colloquio tra i due, nel corso del quale il lilezzina esortava il ricorrente a ricucire il rapporto con [OSCURATO:PERSONA], è cor testata dalla difesa, che ne sostiene il travisamento, invece, non ravvisabile per le inequivoche espressioni utilizzate dal Mezzina ("tu sei un Parisi come m a"; " io lo so che tu sei fedele come me.... io in un modo e tu nell'altro"; "ti non ti puoi allontanare da Savino, NOI dipendiamo da loro"), il quale lo avvertiva 'lei rischi che avrebbe corso nel caso in cui si fosse allontanato dal clan ("tt ir pul: l gestire un impero però con il consenso..."). Ribadito che l'interpretazione e la valutazione del contenl. :o delle conversazioni intercettate, costituisce questione di fatto rimessa l al udice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legiti imità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motiva:: one con cui esse sono recepite e che è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal gi Adice di merito solo in presenza del travisamento della prova ovvero nel casc in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforrine cl 3 quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. S i n.:1532 del 09/09/2020; Sez. 3,n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), con argomentazione logica il Tribunale ha disatteso l'interpretazione .iduttiva proposta dalla difesa, rimarcando sia la circostanza che il Mezzina acccmunava la propria posizione a quella del ricorrente, pur rimarcando le differenze tra loro, sia la significatività dei riferimenti alla "zona nostra" ed a [OSCURATO:PERSONA], capo clan che aveva favorito l'alleanza tra i due gruppi per assimere il predominio nel quartiere Japigia, ritenuti dimostrativi dell'appartenenza all'associazione mafiosa. Né risulta indifferente, ai fini della valutazione richiesta per il reato associativo, il riferimento del Mezzina al capo clan piuttosto che al figlio, alla loro condizione di dipendenza ed alla necE ssità di garantirsi l'assenso e la protezione per esercitare in tranquillità 'attività economica, trattandosi di elementi che smentiscono il tentativo dif€ 'isivo di banalizzare i contenuti del colloquio, del tutto inaffidabile perché asseri amente avvenuto tra i due amici in stato di ebbrezza. 1.3. Anche le altre vicende esaminate nell'ordinanza sono ritenute dal ricorrente irrilevanti ed erroneamente interpretate, ma anche in tal caso il ricorso oppone una lettura alternativa dei colloqui intercettati, trascurando la significatività attribuita dai giudici di merito al riconoscimento del ruolc e della capacità del ricorrente di vendicare l'affronto subito da due vigilesse in ragione dell'appartenenza al clan o all'attentato armato subito il 31 dicembre 2 )17 per ritorsione da parte di [OSCURATO:PERSONA], quando fu affiancato da un'autovICura, i cui occupanti minacciarono di sparargli: l'episodio è stato coerentemente ritenuto rivelatore della appartenenza al clan alla luce dell'immediato rapporto fatto dai sodali a [OSCURATO:PERSONA], fratello del capo clan, e del raccolto del collaboratore Milella, che ha confermato la motivazione dell'aggressione armata, individuata nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in semilibertà e già appartenente al gruppo, che, insieme al Fiore, aveva itimato allo Zingaro di allontanarsi dal quartiere 3apigia. Risulta, inoltre, :he quel contrasto armato, in cui furono mostrate le pistole, ebbe un seguito r alla rissa del gennaio 2018 tra componenti del clan Parisi e del gruppo fvbriti, cui apparteneva lo Zingaro, presso un locale di Monopoli. La notoria appartenenza al clan e la possibilità del ricorrente di risolvere problemi risulta anche dalla circostanza, valorizzata nell'ordinanza, chq a lui si fosse rivolta la vittima di un furto di auto per recuperarla. Altro episodio ritenuto rilevante in chiave associativa, in quanto dimostrativo della messa a disposizione del ricorrente, ha ad oggetto 'incarico datogli da [OSCURATO:PERSONA] di andare a cercare il cugino, reo di insubordinazione, per dargli una lezione e ristabilire il rispetto del regole interne e della gerarchia. Ne discende che il giudizio di gravità indiziaria è stato coerentemente fondato sulla pluralità di elementi illustrati, dai quali è emersa la compenetrazione non episodica né statica del ricorrente nelle dilamiche associative nonché la costante messa a disposizione del capo clan e del figlio con condivisione di interessi e di logiche di controllo territoriale e appartenenza. 2. Diversa valutazione va espressa in punto di esigenze icautdari per essere la motivazione sintetica e instabile. La prognosi di reiterazione è fondata sulla doppia presunzior e posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritenuta non superala dalla dichiarazione dell'indagato di aver reciso i rapporti con i Parisi dal 2C19 dopo l'arresto per l'estorsione al Poscia- accusa da cui è stato poi assolto, avuto riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori che in epoca successiva r hanno indicato l'appartenenza al clan. L'affermazione risulta generica e imprecisa, in quanto fa rifIE rimento all'epoca in cui le dichiarazioni sono state rese, neppure precisata, ipiutt )sto che all'epoca dei fatti riferiti o ai riferimenti temporali contenuti nelle dichinrazioni, né esamina adeguatamente la vicenda dell'arresto del 2019 per' estc .sione e l'eventuale riferibilità dell'iniziativa ai Parisi, il periodo di detenzione sofierto dal ricorrente e l'epoca dell'assoluzione dall'accusa al fine di verificare la pii: usibilità della dichiarata interruzione dei rapporti con i Parisi, ritenuta assertiva. Per le ragioni esposte l'ordinanza impugnata va annullata icon i invio al Tribunale del riesame che colmerà il vizio di motivazione rilevato in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Trit:unale di Bari com
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