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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 1990

Cassazione n. 33238/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 30/03/1990 avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia dell'8 gennaio 2026, che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado.

In particolare, la Corte d'appello ha confermato la condanna intervenuta per due ipotesi di furto di cui uno tentato e uno pluriaggravato, entrambi con recidiva qualificata, commessi in data 30 dicembre 2019.

I giudici del merito, che condividono analogo percorso argonnentativo, valorizzano una serie di fonti di prova (testimoniali e per immagini principalmente) per motivare, in modo logico e coerente, il proprio convincimento in merito alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

Le sentenze motivano adeguatamente anche in relazione alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva.

Di contro, il ricorso risulta inammissibile.

Il primo motivo, relativo al tema della recidiva, è inedito in quanto la doglianza non era stata sollevata davanti al giudice dell'appello e deve pertanto ritenersi inammissibile per espresso disposto normativo (oltre ad essere manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la compiuta motivazione data dal giudice).

Quanto al secondo motivo, inerente la motivazione sul trattamento sanzionatorio, è assolutamente generico, in quanto non si confronta con i contenuti della sentenza, limitandosi ad effettuare dichiarazioni di principio prive di ancoraggio alla vicenda in concreto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 30/03/1990 avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia dell'8 gennaio 2026, che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado. In particolare, la Corte d'appello ha confermato la condanna intervenuta per due ipotesi di furto di cui uno tentato e uno pluriaggravato, entrambi con recidiva qualificata, commessi in data 30 dicembre 2019. I giudici del merito, che condividono analogo percorso argonnentativo, valorizzano una serie di fonti di prova (testimoniali e per immagini principalmente) per motivare, in modo logico e coerente, il proprio convincimento in merito alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Le sentenze motivano adeguatamente anche in relazione alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva. Di contro, il ricorso risulta inammissibile. Il primo motivo, relativo al tema della recidiva, è inedito in quanto la doglianza non era stata sollevata davanti al giudice dell'appello e deve pertanto ritenersi inammissibile per espresso disposto normativo (oltre ad essere manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la compiuta motivazione data dal giudice). Quanto al secondo motivo, inerente la motivazione sul trattamento sanzionatorio, è assolutamente generico, in quanto non si confronta con i contenuti della sentenza, limitandosi ad effettuare dichiarazioni di principio prive di ancoraggio alla vicenda in concreto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara in P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33238/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris