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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 27872/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10814/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed el.dom.to in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 70; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38A presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in giudizio; - controricorrente - Ricorso avverso sentenza CTR [OSCURATO:PERSONA] n. 9115/48/14 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10814/2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 5449/2021Numero di raccolta generale 27872/20216.10.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che: §

1. La SAI – [OSCURATO:PERSONA] srl propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 9115/48/14 del 24/10/2014 con la quale la commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], a conferma della prima decisione, ha ritenuto tardivo il ricorso da essa proposto contro l’avviso di pagamento Tarsu/Tia 2010 emesso il 28 agosto 2010.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: • la società ricorrente non aveva fornito la prova della data di notificazione dell'atto impositivo impugnato, con conseguente impossi- bilità per il giudice adito di verificare la tempestività del ricorso origina- rio; • quand’anche si volesse prendere a riferimento, quale dies a quo, la data di emissione dell'atto impugnato, il termine di 60 giorni per l'impugnativa ex articolo 21 d.lgs 546/92 andava a scadere (tenuto conto della sospensione dei termini in periodo feriale) il 14 novembre 2010, mentre il ricorso era stato depositato e protocollato presso il Comune di Forio soltanto il 15 novembre 2010.

Il Comune di Forio si è costituito al solo fine della eventuale discus- sione in udienza. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell'articolo 21 d.lgs 546/92, dal momento che l'atto impositivo era stato nella specie tempestivamente impugnato mediante notificazione del ricorso in data 15 novembre 2010, essendo l'ultimo giorno utile 14 novembre (decorrendo il termine, dopo la sospensione feriale, dal 16 settembre 2010) domenica (art.155, co.4^ cpc). § 2.2 Il motivo è fondato.

La tempestività del ricorso introduttivo del giudizio doveva essere vagliata anche d'ufficio dal giudice il quale, nel caso di specie, era in 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10814/2015 Numero sezionale 5449/2021 grado di positivamente ed univocamente affermarla – quantomeno Numero di raccolta generale 27872/2021Data pubblicazione 12/10/2021- in rapporto alla data di emanazione dell'atto impositivo opposto.

Poiché il ricorso in opposizione risultava pacificamente essere stato notificato, come riferito dalla sentenza impugnata, il 15 novembre 2010, la sua tempestività doveva essere affermata ictu oculi dal giudi- ce del merito, posto che: • il termine decadenziale di 60 giorni di cui all'articolo 21 d.lgs 546/92 andava a scadere, considerato che l'atto impositivo era stato emanato (28 agosto 2010) in costanza del periodo di so- spensione feriale, il 14 novembre 2010 (60 giorni dal 16 set- tembre 2010); • cadendo quest'ultima data in giorno di domenica, il termine veniva differito di diritto al giorno successivo, appunto il 15 no- vembre 2010: “Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” (art.155 cpc cit.). § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si chiede che, cassata la sentenza di appello in accoglimento del motivo che precede, questa Corte di legittimità - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex articolo 384 cpc - pronunci nel merito l'annullamento dell'avviso di accertamento in questione per difetto di motivazione; segnatamente, per mancata allegazione della delibera tariffaria della [OSCURATO:PERSONA] e per mancata esplicitazione delle ragioni e dei coefficienti che avevano determinato l'applicazione delle tariffe per utenze non domestiche applicate nell’avviso opposto. § 3.2 E’ evidente come non si verta di motivo di ricorso per cassazione avverso una statuizione di soccombenza, quanto di mera riproposizione di una questione già posta avanti al giudice di appello e da questi non affrontata proprio per effetto dell'erroneo convincimento di tardività del gravame.

Non si verte dunque di un'ipotesi di decisione nel merito ex articolo 384 cpc, bensì di un'ipotesi nella quale il grado di appello è mancato del 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10814/2015 Numero sezionale 5449/2021 tutto, con conseguente impossibilità di sua surrogazione diretta in sede Numero di raccolta generale 27872/2021Data pubblicazione 12/10/2021 di legittimità.

Neppure del tutto vero, inoltre, è che la sollecitata decisione sostitu- tiva non presupponga accertamenti fattuali, comportando essa l'accer- tamento in fatto sia del tenore dell'avviso opposto sia del corredo documentale ad esso allegato.

Ne segue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio del giudizio avanti alla commis- sione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] la quale provvederà ad esple- tare il grado erroneamente omesso.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente proce- dimento di legittimità .

PQM La Corte • accoglie il ricorso; • cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tribu- taria regionale della [OSCURATO:PERSONA] la quale, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, te- nutasi con modalità da remoto in data 6 ottobre 2021 . [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10814/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed el.dom.to in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 70; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38A presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in giudizio; - controricorrente - Ricorso avverso sentenza CTR [OSCURATO:PERSONA] n. 9115/48/14 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10814/2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 5449/2021Numero di raccolta generale 27872/20216.10.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che: § 1. La SAI – [OSCURATO:PERSONA] srl propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 9115/48/14 del 24/10/2014 con la quale la commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], a conferma della prima decisione, ha ritenuto tardivo il ricorso da essa proposto contro l’avviso di pagamento Tarsu/Tia 2010 emesso il 28 agosto 2010. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: • la società ricorrente non aveva fornito la prova della data di notificazione dell'atto impositivo impugnato, con conseguente impossi- bilità per il giudice adito di verificare la tempestività del ricorso origina- rio; • quand’anche si volesse prendere a riferimento, quale dies a quo, la data di emissione dell'atto impugnato, il termine di 60 giorni per l'impugnativa ex articolo 21 d.lgs 546/92 andava a scadere (tenuto conto della sospensione dei termini in periodo feriale) il 14 novembre 2010, mentre il ricorso era stato depositato e protocollato presso il Comune di Forio soltanto il 15 novembre 2010. Il Comune di Forio si è costituito al solo fine della eventuale discus- sione in udienza. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell'articolo 21 d.lgs 546/92, dal momento che l'atto impositivo era stato nella specie tempestivamente impugnato mediante notificazione del ricorso in data 15 novembre 2010, essendo l'ultimo giorno utile 14 novembre (decorrendo il termine, dopo la sospensione feriale, dal 16 settembre 2010) domenica (art.155, co.4^ cpc). § 2.2 Il motivo è fondato. La tempestività del ricorso introduttivo del giudizio doveva essere vagliata anche d'ufficio dal giudice il quale, nel caso di specie, era in 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10814/2015 Numero sezionale 5449/2021 grado di positivamente ed univocamente affermarla – quantomeno Numero di raccolta generale 27872/2021Data pubblicazione 12/10/2021- in rapporto alla data di emanazione dell'atto impositivo opposto. Poiché il ricorso in opposizione risultava pacificamente essere stato notificato, come riferito dalla sentenza impugnata, il 15 novembre 2010, la sua tempestività doveva essere affermata ictu oculi dal giudi- ce del merito, posto che: • il termine decadenziale di 60 giorni di cui all'articolo 21 d.lgs 546/92 andava a scadere, considerato che l'atto impositivo era stato emanato (28 agosto 2010) in costanza del periodo di so- spensione feriale, il 14 novembre 2010 (60 giorni dal 16 set- tembre 2010); • cadendo quest'ultima data in giorno di domenica, il termine veniva differito di diritto al giorno successivo, appunto il 15 no- vembre 2010: “Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” (art.155 cpc cit.). § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si chiede che, cassata la sentenza di appello in accoglimento del motivo che precede, questa Corte di legittimità - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex articolo 384 cpc - pronunci nel merito l'annullamento dell'avviso di accertamento in questione per difetto di motivazione; segnatamente, per mancata allegazione della delibera tariffaria della [OSCURATO:PERSONA] e per mancata esplicitazione delle ragioni e dei coefficienti che avevano determinato l'applicazione delle tariffe per utenze non domestiche applicate nell’avviso opposto. § 3.2 E’ evidente come non si verta di motivo di ricorso per cassazione avverso una statuizione di soccombenza, quanto di mera riproposizione di una questione già posta avanti al giudice di appello e da questi non affrontata proprio per effetto dell'erroneo convincimento di tardività del gravame. Non si verte dunque di un'ipotesi di decisione nel merito ex articolo 384 cpc, bensì di un'ipotesi nella quale il grado di appello è mancato del 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10814/2015 Numero sezionale 5449/2021 tutto, con conseguente impossibilità di sua surrogazione diretta in sede Numero di raccolta generale 27872/2021Data pubblicazione 12/10/2021 di legittimità. Neppure del tutto vero, inoltre, è che la sollecitata decisione sostitu- tiva non presupponga accertamenti fattuali, comportando essa l'accer- tamento in fatto sia del tenore dell'avviso opposto sia del corredo documentale ad esso allegato. Ne segue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio del giudizio avanti alla commis- sione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] la quale provvederà ad esple- tare il grado erroneamente omesso. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente proce- dimento di legittimità . PQM La Corte • accoglie il ricorso; • cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tribu- taria regionale della [OSCURATO:PERSONA] la quale, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, te- nutasi con modalità da remoto in data 6 ottobre 2021 . [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o
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