CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 34540/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22747/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] N. 13 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO - ROMA n.308/2019 depositata i l 28/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Dagli atti di causa – sentenza in epigrafe e ricorso per cassazione proposto nell’interesse di SORACE Giuseppe – si evince che questi, a seguito di accesso presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., era venuto a conoscenza di una serie di cartelle (per vero non numericamente indicate in ricorso). 2. Presentava il contribuente ricorso dinanzi alla CTP di Roma deducendo “la nullità ed inesistenza della notificazione dele cartelle portate dall’estratto di ruolo allegato” e “la prescrizione del credito e decadenza dal diritto e dalla pretesa, l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per difetto di titolo” (p. 2 ric.). 3. L’adita CTP, giusta sentenza n. 27245/2016 depositata il 29 novembre 2016 (cfr. la sentenza in epigrafe) dichiarava inammissibile l’impugnazione, osservando: “… va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 19 D.L[gs.] 546/92 … tutte le censure riguardano esclusivamente vizi dell’atto presupposto, ovvero la cartella esattoriale … avverso la quale era necessario proporre autonomo ricorso […]. Il ricorso avverso il ruolo … può essere proposto solo in caso di mancata notifica degli atti prodromici … il concessionario ha documentato la rituale notifica […]” (ivi). 4. Il contribuente proponeva appello, sostenendo l’erroneità dell’affermazione della CTP in ordine alla rituale notifica di alcune cartelle consegnate a familiare convivente senza invio della cd. raccomandata informativa (p. 3 ric.). 4.1. La CTR del Lazio, giusta sentenza in epigrafe, rigettava l’appello, affermando esser state ritualmente notificate le “quattro [cartelle] censurate dal contribuente”, per avere il concessionario versato in atti gli avvisi di ricevimento delle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 26 DPR n. 602 del 1973, ragion per cui meritevole di conferma era la sentenza di primo grado anche relativamente alla “presunta intervenuta decadenza” e alla “dedotta prescrizione”. 5. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un motivo. L’agente della riscossione restava intimato. 5.1. In data 27 febbraio 2025 il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata. 5.2. In data 11 marzo 2025 il difensore del contribuente formulava istanza di decisione, depositando contestuale memoria, cui faceva seguito l’ulteriore deposito di memorie in data 15 luglio 2025 ed 8 ottobre 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 2697 c.c.-137 e 139 e 140 c.p.c.-art. 60, comma 1, lettera b-bis), d.P.R. 600/1973 – Omessa valutazione di una circostanza determinante [ex] art. 360 n. 5 c.p.c.”. Ad avviso del contribuente, la CTR ha errato nel non ritenere necessaria, in caso di notifica effettuata mediante consegna a familiare convivente, la raccomandata informativa. 2. Il ricorso –come rilevato nella proposta di definizione anticipata – è inammissibile. 3. È pacifico che oggetto dell’originaria impugnazione sia un estratto di ruolo, a mezzo del quale il contribuente ha impugnato le presupposte cartelle di pagamento, di cui non aveva, in tesi, mai prima avuto conoscenza. Per effetto dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. 21 n. 146 del 2021, come modificato dall’art. 10 D.Lgs. n. 110 del 2024, l’estratto di ruolo non è impugnabile ad eccezione degli specifici casi ivi previsti. Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01, insegna che, “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. In sostanza, per le Sezioni unite, il contribuente ha interesse ad impugnare nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta, che tipizza un effettivo “bisogno di tutela”. Né siffatto quadro va sospetto di illegittimità costituzionale, sol che si consideri che C. cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost., atteso che eventuali modiche al sistema spetterebbero ad un intervento legislativo. Nel caso di specie, il contribuente, né con il ricorso per cassazione, né con l’istanza di decisione, né, ancora, come pure avrebbe potuto ex art.372 cod. proc. civ., con le memorie (da ultimo quella dell’8 ottobre 2025), assolve l’onere di allegare e dimostrare la ricorrenza di alcuno dei casi previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, di per sé non emergenti dagli atti di causa, né comunque paventa l’esistenza di un concreto ed attuale interesse ad impugnare. Talché, stante il difetto di interesse ad agire in capo al predetto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. U, n. 12637 del 2008), il ricorso introduttivo si palesa inammissibile. 4. Merita di rilevare che a tale conclusione non ostano le considerazioni espresse in contrario dal contribuente nelle memorie. 5. Nella memoria dell’11 marzo 2025 si legge che “nella sentenza della CTR n. 308/2019 era contenuto un giudicato interno sull’ammissibilità/procedibilità della domanda (relativa alla nullità della notifica delle cartelle conosciute attraverso l’estratto di ruolo) atteso il fatto che il Giudice di merito si era comunque, pronunciato sulla ritualità della notifica delle cartelle (sottese all’estratto di ruolo) così ammettendo l’ingresso della censura e l’interesse ad agire dell’istante; avverso l’implicito riconoscimento della procedibilità della domanda e con essa dell’interesse ad agire avverso l’estratto di ruolo, non è stata spiegata alcuna impugnazione di ADER (acquiescenza) con conseguente giudicato interno ex art. 324 cpc”. L’argomento è ripreso nella memoria dell’8 ottobre 2025 in cui si legge: “[N]ella sentenza di primo grado 27245/2/16 la Commissione Tributaria di Roma ha respinto la domanda di annullamento ritenendo inammissibile il ricorso per intervenuta notifica delle cartelle ivi indicate. In detta pronuncia di merito era contenuto anche un giudicato interno sull’ammissibilità/procedibilità della domanda (relativa alla nullità della notifica delle cartelle conosciute attraverso l’estratto di ruolo) atteso il fatto che il Giudice di merito si era, comunque, pronunciato sulla ritualità della notifica delle cartelle (sottese all’estratto di ruolo) così ammettendo l’ingresso della censura e l’interesse ad agire dell’istante”. 5.1. Trattasi di affermazioni non condivisibili. La CTP ha ritenuto (come da sentenza impugnata) “la ammissibilità dell’impugnazione avverso gli estratto di ruolo”, tuttavia (stante il tenore letterale della sentenza di primo grado riportata in ricorso e nelle memorie) “solo in caso di mancata notifica degli atti prodromici …”, ragion per cui ha esaminato la notifica di questi onde scrutinare l’ammissibilità, in concreto, dell’impugnazione; in effetti, essa, seguita dalla CTR, ha affermato la ritualità della notifica delle cartelle sottostanti il ruolo; talché, con decisione confermata dalla CTR, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dal contribuente proposta avverso il ruolo, siccome non consentita, non ricorrendo un’ipotesi di recupero di tutela. Su siffatta statuizione d’inammissibilità, che non implica, né logicamente né giuridicamente, l’affermazione dell’esistenza di un interesse del contribuente ad impugnare l’estratto di ruolo, non s’è formato alcun giudicato (peraltro solo processuale), attesa la proposizione del ricorso per cassazione da parte del medesimo, con la conseguenza che la “quaestio” riguardo all’interesse, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è rimasta “sub iudice” ancora in cassazione. 5.2. D’altronde, anche a misura che si opinasse diversamente, ritenendo cioè che l’avere la CTP esaminato il “thema” della notifica delle cartelle abbia comportato l’avere previamente essa delibato la sussistenza dell’interesse (ciò che, ripetesi, non è, poiché l’esame di tale “thema” è stato condotto in funzione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso), comunque si tratterebbe di delibazione implicita su un requisito essenziale del processo, sindacabile in ogni suo stato e grado, con conseguente insuscettività di passare in giudicato (cfr. Cass. Sez. U n. 21172 del 2025, spec., in motiv., par. 9.1.1, p. 31, cui “adde”, nel medesimo senso, pur su presupposti non coincidenti, Cass. nn. 33103 del 2024 e 4448 del 2023). 6. Inoltre, nella memoria del 15 luglio 2025 si legge: “L’istante ha eccepito la violazione dell’art. 112, 324 cpc e 91 e 92 cpc in ragione della violazione delle norme sul giudicato esterno contenuto in altra nella sentenza della Corte Tributaria (17888/2018) che aveva annullato l’intimazione impugnata 09720169014458020000 accertando l’omessa notifica dell[e] cartelle sottese e la prescrizione del diritto ed all’azione, ivi sotteso, di ADER […]”. 6.1. In disparte il totale difetto di precisione ed autosufficienza dell’allegazione, che fa riferimento ad una “sentenza della Corte Tributaria” neppure allegata (ma parzialmente riprodotta, comunque senza attestazione di passaggio in giudicato), intervenuta a proposito di un’intimazione di pagamento non meglio individuata e non prodotta, ed in disparte la disomogeneità, rispetto al motivo del ricorso per cassazione, dell’evocazione della “violazione dell’art. 112, 324 cpc e 91 e 92 cpc”, l’eventuale giudicato maturatosi in altro giudizio in ordine all’“omessa notifica delle cartelle” non fa sorgere alcun interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo che nel presente giudizio ne occupa. 7. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio: invero, come anticipato, questa Suprema Corte, pronunciando su ricorso ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., deve dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta. 7.1. Ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., occorre provvedere in ordine alle spese dell’intero processo. Valutato l’esito complessivo della lite, l’intervento della novella legislativa in corso di causa ed il solo recente assestamento della giurisprudenza sia di questa S.C. che della Corte costituzionale, reputa il Collegio sussistere giusti motivi per la compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito. Nulla è a statuirsi per il presente grado di legittimità, stante la mancanza di attività dell’agente della riscossione. 7.2. Stante l’assorbente rilievo, rispetto al ricorso, dell’originaria improponibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, non v’è luogo a provvedere agli effetti dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002. 7.3. Nondimeno deve essere disposta condanna del contribuente al pagamento della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi degli artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. P.Q.M Pronunciando su ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio. C