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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 15516/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 15 aprile 2020 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela del 11 marzo 2019, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi due di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, del D. Lgs. nr. 159 del 2011, contestatogli per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., fatto commesso il 2 ottobre 2015.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole di: a) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per avere la Corte di appello negato la causa di proscioglimento della speciale tenuità del fatto, sebbene non risulti che egli si fosse trattenuto fuori dall'abitazione per incontrare pregiudicati o per commettere reati, ma per causa di forza maggiore, ossia per essersi trovato nei pressi della propria dimora in un caso e per essere stato aggredito nell'altro, situazioni non smentite da elementi contrari; b) violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 62-bis e 133 cod. pen. quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità dei motivi. 1.La sentenza impugnata ha respinto il primo motivo di appello col quale si era dedotta la speciale tenuità del fatto, a ragione della reiterata violazione delle prescrizioni a distanza di appena dieci giorni l'una dall'altra, mentre già in precedenza egli era stato condannato per evasione a riprova della sua tendenza a non rispettare le limitazioni impostegli con provvedimenti giudiziari.

Da tali premesse ha dedotto che la condotta trasgressiva era abituale, e che comunque i fatti non presentavano minima offensività, sia per il tempo di permanenza al di fuori dell'abitazione, sia per le motivazioni addotte.

Ha illustrato a tal fine le emergenze dell'attività istruttoria, dalle quali ha ritenuto dimostrato che Bartoli la sera del 10 ottobre 2015 si era presentato ubriaco alle 23.10 al bar della teste Palumbo unitamente alla propria ragazza e quindi aveva avuto un'animata discussione con un soggetto rumeno per avere questi invitato a ballare la giovane, provocando la reazione dell'imputato stesso.

Ha escluso quindi che egli avesse subito un'aggressione che gli aveva impedito di trovarsi a casa nell'orario stabilito per esserne uscito già prima dell'alterco verificatosi alle ore 23.10, quindi oltre tre ore dopo il limite impostogli, e senza nessuna plausibile giustificazione.

Altrettanto ha riscontrato quanto all'episodio del 2 ottobre 2015, nel quale era stato notato dal personale dei Carabinieri fare rientro a casa alle 21.30 dopo avere frequentato una sala bingo: il dedotto guasto all'autovettura non era stato riferito nell'immediatezza ai militari operanti il controllo e non era stato altrimenti dimostrato, ragione per la quale la giustificazione non è stata accolta in termini del tutto logici e non censurabili.

2. Quanto alla determinazione della pena, quella applicata risulta essere di poso superiore al minimo edittale assoluto e, al pari del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stata giustificata a ragione dei plurimi e gravi precedenti penali, significativi di una personalità incline alla commissione di reati anche con l'uso della violenza contro la persona, e dell'assenza di elementi positivi di valutazione.

La motivazione così riassunta è effettiva, congrua e perfettamente logica, oltre che rispettosa delle norme di riferimento, mentre il ricorso esaurisce la sua capacità di critica in un mero dissenso verso la decisione, che non si traduce nella deduzione di vizi effettivi in grado di condurre al suo annullamento.

Al riguardo la censura sulla mancata valutazione degli argomenti difensivi è priva di fondamento, tanto più che gli stessi reiterano deduzioni sull'incolpevole assenza da casa già esaminati e respinti con congrui e logici rilievi.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 marzo 2022 Il resi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 15 aprile 2020 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela del 11 marzo 2019, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi due di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, del D. Lgs. nr. 159 del 2011, contestatogli per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., fatto commesso il 2 ottobre 2015. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole di: a) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per avere la Corte di appello negato la causa di proscioglimento della speciale tenuità del fatto, sebbene non risulti che egli si fosse trattenuto fuori dall'abitazione per incontrare pregiudicati o per commettere reati, ma per causa di forza maggiore, ossia per essersi trovato nei pressi della propria dimora in un caso e per essere stato aggredito nell'altro, situazioni non smentite da elementi contrari; b) violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 62-bis e 133 cod. pen. quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità dei motivi. 1.La sentenza impugnata ha respinto il primo motivo di appello col quale si era dedotta la speciale tenuità del fatto, a ragione della reiterata violazione delle prescrizioni a distanza di appena dieci giorni l'una dall'altra, mentre già in precedenza egli era stato condannato per evasione a riprova della sua tendenza a non rispettare le limitazioni impostegli con provvedimenti giudiziari. Da tali premesse ha dedotto che la condotta trasgressiva era abituale, e che comunque i fatti non presentavano minima offensività, sia per il tempo di permanenza al di fuori dell'abitazione, sia per le motivazioni addotte. Ha illustrato a tal fine le emergenze dell'attività istruttoria, dalle quali ha ritenuto dimostrato che Bartoli la sera del 10 ottobre 2015 si era presentato ubriaco alle 23.10 al bar della teste Palumbo unitamente alla propria ragazza e quindi aveva avuto un'animata discussione con un soggetto rumeno per avere questi invitato a ballare la giovane, provocando la reazione dell'imputato stesso. Ha escluso quindi che egli avesse subito un'aggressione che gli aveva impedito di trovarsi a casa nell'orario stabilito per esserne uscito già prima dell'alterco verificatosi alle ore 23.10, quindi oltre tre ore dopo il limite impostogli, e senza nessuna plausibile giustificazione. Altrettanto ha riscontrato quanto all'episodio del 2 ottobre 2015, nel quale era stato notato dal personale dei Carabinieri fare rientro a casa alle 21.30 dopo avere frequentato una sala bingo: il dedotto guasto all'autovettura non era stato riferito nell'immediatezza ai militari operanti il controllo e non era stato altrimenti dimostrato, ragione per la quale la giustificazione non è stata accolta in termini del tutto logici e non censurabili. 2. Quanto alla determinazione della pena, quella applicata risulta essere di poso superiore al minimo edittale assoluto e, al pari del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stata giustificata a ragione dei plurimi e gravi precedenti penali, significativi di una personalità incline alla commissione di reati anche con l'uso della violenza contro la persona, e dell'assenza di elementi positivi di valutazione. La motivazione così riassunta è effettiva, congrua e perfettamente logica, oltre che rispettosa delle norme di riferimento, mentre il ricorso esaurisce la sua capacità di critica in un mero dissenso verso la decisione, che non si traduce nella deduzione di vizi effettivi in grado di condurre al suo annullamento. Al riguardo la censura sulla mancata valutazione degli argomenti difensivi è priva di fondamento, tanto più che gli stessi reiterano deduzioni sull'incolpevole assenza da casa già esaminati e respinti con congrui e logici rilievi. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il resi
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