CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 09506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 17678/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] 39 Roma che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in Roma in [OSCURATO:PERSONA] 31 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 17678/2020 Numero sezionale 484/2022 avverso la sentenza n. 1600/2019 della CORTE D'APPELLO diNumero di raccolta generale 9506/2022 Data pubblicazione 23/03/2022 SALERNO, pubblicata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Con atto di citazione notificato al Comune di Centola in data 20 maggio 2003 davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva vedersi riconoscere il risarcimento dei danni da occupazione usurpativa del terreno di sua proprietà da parte del Comune di Centola, ai sensi dell’art. 2043 cc, oltre interessi e rivalutazione. Con sentenza 157/2016 il Tribunale di Vallo della Lucania liquidò la somma di euro 4.564,75 oltre interessi e spese a titolo di risarcimento dei danni da occupazione abusiva del terreno di sua proprietà. La Corte di Appello di Salerno, su impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e memoria. Il Comune di Centola resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.934 e 2043 cc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto la Corte di Appello di Salerno non ha tenuto in considerazione l’epoca della domanda giudiziale cioè il F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 17678/2020 Numero sezionale 484/2022 Numero di raccolta generale 9506/2022 2003 quale data per la determinazione del valore venale del bene e Data pubblicazione 23/03/2022 calcolo della somma dovuta a titolo di risarcimento. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto la Corte di Appello di Salerno ha parametrato il valore venale del bene alla data del 1990 e non alla data del 1998 in cui furono portati a termine i lavori. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.112 cpc in riferimento all’art. 360 nr. 5 cpc per omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e cioè l’aver ritenuto che i lavori fossero stati completati nel 1990 mentre l’ultimazione degli stessi è datata 1998 data in cui è stata posta la pavimentazione che ampliava la sede viaria. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc per avere la Corte condannato al pagamento delle spese di giudizio. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo assorbiti gli altri per le ragioni che seguono. La Corte di Appello di Salerno ha errato nel ritenere che la quantificazione del risarcimento al proprietario debba essere parametrato al valore venale che il bene aveva al momento della irreversibile trasformazione del fondo e non alla data della proposizione della domanda di risarcimento. [OSCURATO:PERSONA]. Nr. 24819/2005 il risarcimento nella fattispecie di occupazione usurpativa deve infatti essere ancorato al momento in cui il proprietario ha rinunciato al suo diritto reale proponendo domanda risarcitoria e rinunciando così definitivamente alla domanda F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 17678/2020 Numero sezionale 484/2022 restitutoria. Pertanto la data alla quale doveva essere quantificato il Numero di raccolta generale 9506/2022Data pubblicazione 23/03/2022 valore venale del bene è quella del 2003, anno in cui è stata proposta la domanda giudiziale di risarcimento avverso il Comune di Centola. Infatti in tema di espropriazione per pubblica utilità, la cd. occupazione acquisitiva od accessione invertita, che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, è illegittima al pari della cd. occupazione usurpativa, in cui invece manca del tutto detta dichiarazione, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato), che cessa tuttavia in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente; tale danno va quindi ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda – che segna appunto la perdita della proprietà – e la somma risultante, trattandosi di debito di valore, sarà sottoposta a rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma ispirati a criteri equitativi, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio. (Sez. 1 - , Sentenza n. 12961 del 24/05/2018, Sez. 1 , Ordinanza n. 22929 del 29/09/2017 ). In materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 17678/2020 Numero sezionale 484/2022 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui Numero di raccolta generale 9506/2022Data pubblicazione 23/03/2022 l'espropriazione deve sempre avvenire in "buona e debita forma", comporta che l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente. (Sez. U, Sentenza n. 735 del 19/01/2015, Rv. 634017 - 01) In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto per il primo motivo, assorbiti gli altri, – il secondo e terzo perché relativi al momento di ultimazione opere, irrilevante ut supra – il quarto consequenziale in punto spese, cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione il 18/1/2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E