CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 11829/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10069/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] rmanico , 146 presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] i e rappresenta to e difesodagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA , n. 5421 / 1 6 , depositata IL 21/10/2016; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entratericorre nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r.ha accolto l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Milanoaveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale per l’anno 2009era stato rettificato in via sintetica ilreddito ai sensi dell’art. 38, quarto e sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,portandolo dalla somma di euro 6.825,00 dichiarata, alla somma di euro 982.374,00, con uno scostamento superiore ad un quinto. 2. L’Ufficio, in particolare, ricostruiva il reddito tenendo conto di «spese certe»,«spese per elementi certi» ed investimenti nell’anno. 3. La C.t.r., in riforma della sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, affermava che l’Amministrazione tributaria aveva tenuto una condotta illegittima, non tenendo in debita considerazione l’effettiva capacità contributiva del privato sebbene il reddito dichiarato da quest’ultimo fosse inadegu ato. Premesso che l’accertamento sintetico si fondava su presunzioni semplici, rilevava che l’Ufficio aveva fatto rigida applicazione dei criteri normativi, senza verificare la reale condizione del contribuente, in violazione dell’art. 53 Cost.Aggiungeva che il contribuente aveva dato prova che il coniuge aveva beneficiato di entrate derivanti dalla distribuzione di una riserva sovraprezzo da parte di una società partecipata e che vi era prova che alcuna spese gravavano sul conto su cui era confluita detta entrata. Per l’effetto, annullava integralmente l’avviso di accertamento. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrata,ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 della sentenza per violazionee falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. L’Ufficio censura la sentenza impugnata per essersi pronunciata sulla determinazione delle spese componenti il reddito sinteticamente accertato, sebbene nessuna contestazione fosse mai stata mossa dal contribuente il quale, in entrambi i gradi di giudizio , si era difeso unicamente sostenendo la disponibilità di somme di danaro, in ragione di finanziamenti erogati da sua moglie, idonee a giustificare le spese. 2. Con il secondo motivo laricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 edegli artt. 2697 e 2728 cod. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio, pur avendo fatto legittimo ricorso all’accertamento induttivo, aveva determinato le spese secondo calcoli matematici che, per quanto esatti, non erano stati accompagnati da un’adeguata verifica della reale capacitàcontributiva, come emblematicamente di m ostrato dal calcolo delle spese per abitazione, imbarcazione, automobile. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992. Censura la sentenza impugnata per aver reso motivazione meramente apparente nella parte in cui ha ritenuto inattendibile la ricostruzione delle spese in quanto avvenuta sulla scorta di presunzioni semplici. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazionee falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2727, 2728 e 2729 cod. civ. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 L’Ufficio censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che ilcontribuente avesse provato di aver sostenuto le spese con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o consomme di natura patrimoniale e, in par ti c olare , che avesse la disponibilità di euro 920.000,00 in quanto messagli a disposizione della moglie che, a propri volta, aveva ricevuto in sede di distribuzione di riserva di sovrapprezzo ad opera di una societàpartecipata la somma di euro 4.734.262,50 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazionee falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente censura la sentenza impugnata per motivazione meramente apparente nella parte in cui ha ritenuto che il contribuente avesse provato la percezione da parte del coniuge della somma di euro 4.474.262,50 sufficiente a giustificare le spese determinate dall’Ufficio 6. Il primo motivo è fondato, assorbitiil secondo ed il terzo. 6.1. Il contribuente, come documentato dal ricorso introduttivo e dall’appello, riportati dall’ Ufficio nel ricorso per Cassazione, non ha contestatoin giudizio l’avviso di accertamento nella parte relativa alla determinazione del reddito. Invero, l’unico rilievo fatto sul punto era stata già posto in sede di contraddittorio endo - procedimentale con riferimento alle spese relative alla imbarcazione ed era stata accolto dall’Ufficio che aveva rideterminato in misura inferiore il reddito. 6.2. L 'instaurazione del processo tributario si basa sull'impugnazione dell’atto impositivo, per ottener n e il sindacato giurisdizionale sulla legittimità formale e sostanziale; il carattereimpugnatorio comporta che l'indagine sul rapporto tributario è limitata aimotivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, nonché degli elementi del fatto costitutivo (che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Imotivi d'impugnazione costituiscono la Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 causa petendidella domanda di annullamento dell'atto impositivo, con la conseguente inammissibilità dell'introduzione dinuovi temi di indaginead opera del giudice. L’unico motivo di impugnazione speso dal contribuente atteneva alla sussistenza di risorse finanziarie, non soggette a tassazione, idonee a giustificare il reddito sinteticamente determinato dall’ufficio . La C.t.r., pertanto, contestando i criteri con i quali l’Agenzia aveva determinato il reddito stesso, è andata extra petita. Restano di conseguenza assorbitiil secondo ed il terzo motivo che attingono il medesimo capo della sentenza. 7. Anche il quarto ed quinto motivo – da esaminarsi congiuntamentein quanto entrambi relativo al capo della sentenza in cui la C.t.r. ha ritenuto che il contribuente avesse for nito prova che tutte le spese prese in considerazioni ai fini della determinazione del reddito erano state finanziate dal coniuge –sono fondati. 7.1. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e delpossesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell'accertamento suddetto, nel vincolo che li lega (Cass. 02/12/2021, n. 38060, Cass. 31 / 10 / 2018, n. 27851 ) . La prova contraria ammessa non consiste, però, nella mera allegazione del rapporto di coniugio, bensì nella dimostrazione di elementi sintomatici dai quali desumere che, in conseguenza del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 vincolo personale, il contribuente sottoposto ad accertamento abbia potuto ricevere rimesse in denaro sufficienti per far fronte alle spese sostenute. Si è già avuta l'occasione di chiarire, in merito, che ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entitàed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. 15/06/2022, n. 19212, Cass. 4.8.2020, n. 16637). Lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali redditi e della durata del relativo possesso, va letto, quindi, nel senso che la norma intende opportunamente ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità dei redditi medesimi al fine di ricollegarvi la maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente(Cass. 12/11/2021, n. 34068). Se il reddi to conseguito dal coniuge può essere preso in considerazione n ell'accertamento sintetico mediante redditometro, questo, tuttavia,non comporta che risultino alterati gli ordinari principi di imputazione dell'onere della prova. Compete, di conseguenza, al contribuente, il quale alleghi di avere ricevuto aiuti economici da parte del coniuge per sostenere le spese affrontate nell'anno di riferimento, dimostrare la ricorrenza di elementi sintomatici che le stesse possano verosimilmente essere state affrontate con provvista assicurata dal coniuge(Cass. n. 38060 del 2021). 7.2. La C.t.r. si è limitata ad affermare che vi era prova documentale che il coniuge del contribuente aveva beneficiato di una Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 distribuzione di una riserva di sovraprezzo da parte di una società partecipata per somme idonee a giustificare le spese nel loro complesso. Di qui ha tratto il convincimento che il contribuente ne aveva beneficiato limitandosi ad affermare che «talune spe se […] rientravano nel rapporto di conto di corrente quale confluivano proprio le somme distribuite dalla società LUBITA al coniuge» Tale motivazione, tuttavia, non fornisce alcun elemento chiarificatore in ordine all’intestazione del contoe, conseguentemente, al possesso, anche in ragione della sua durata,di somme, elargite dal coniuge, sufficienti a giustificare interamente le spese imputate al contribuente. La C.t.r., inoltre, non chiarisce nemmeno quali fossero gli elementi dai quali desumere che lespese sostenute con la provvista ivi confluita fossero proprio quelle imputate al contribuente e non altre, eventualmente riconducibili al coniuge nell’ipotesi di conto cointestato. 8. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giu