CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 34767/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Agrigentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Agrigento rigettava l’istanzaavanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca dell’ordine di demolizionedell’immobile sito in Palma diMontechiaro, via Calvino 32, la cui demolizione erastata disposta con sentenza del Tribunale di Agrigento del 26/06/2007, irr.13/01/2009.2. Avverso tale provvedimento l’istante, tramite il difensore di fiducia, ricorreper cassazione.2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli665 e 666, per erronea qualificazione in termini di «irrilevanza» dell’impossibilitàtecnica ad eseguire la demolizione a fronte del preminente diritto alla sicurezza ealla incolumità dei residenti delle porzioni lecite di fabbricato.Evidenzia la ricorrente che il TAR Lazio ha stabilito che non possa darsi luogoa demolizione quando ciò pregiudichi la statica dell’immobile.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione ai principiche regolano l’eseguibilità del titolo in fase esecutiva, nonché falsa applicazionedel principio della «imputabilità» della causa di impossibilità di demolizione alcondannato, nonché violazione dei principi di proporzionalità della sanzione esalvaguardia dei diritti dei terzi estranei.2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento albilanciamento tra l’interesse al ripristino dello stato dei luoghi e la tuteladell’incolumità dei terzi estranei.3. In data 14 luglio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Agrigento depositavarinuncia al ricorso per conto dell’interessata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Preliminarmente, il Collegio evidenzia come la rinuncia al ricorso, costituendoun atto personalissimo, debba essere resa dall’interessato personalmente otramite procuratore speciale (ex multis: Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso,Rv. 266244 – 01; Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 – 01;Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, Preiti, Rv. 262276 - 01).Nel caso di specie, la rinuncia al ricorso, in cui si dava atto dellasopravvenuta carenza di interesse, in quanto la Corte di appello competenteaveva revocato l’ordine di demolizione. è stata fatta dal difensore sprovvisto diprocura speciale ed è pertanto irrituale.2. Tanto premesso, il Collegio ha disposto l’acquisizione dell’ordinanza concui in data 9 giugno 2026 la Corte di appello di Palermo avrebbe revocatol’ordine di demolizione in parola.Dal tenore della stessa si evince che l’immobile oggetto di contestazione èstato acquisito al patrimonio immobiliare del comune di Palma di Montechiaro(circostanza che già di per sé determinerebbe l’inammissibilità del ricorso percarenza di legittimazione attiva) e quindi assegnato al nucleo familiaredell’istante, previa dichiarazione di particolare interesse pubblico prevalente suquello alla demolizione.L’ordinanza dà anche conto del fatto che il consulente tecnico nominatodall’A.G. procedente ha escluso profili di illegittimità nella anzidetta proceduraamministrativa.3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza di interesse.Alla declaratoria di inammissibilità non consegue tuttavia né la condanna alpagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore dellaCassa delle ammende.Quanto a tale aspetto, va rammentato che la Corte costituzionale ha esclusol’applicabilità dell’articolo 616, comma 2, del codice di rito in caso di assenza dicolpa.Analoga indicazione il Giudice delle leggi non ha fornito in ordine alle spesedel procedimento.Sul punto, il Collegio, pur consapevole dell’esistenza di un contrario e nutritoorientamento (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 – 02; Sez.5, n. 39521 del 4/7/2018, Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Rv.273325), ritiene di dover aderire al difforme e recentemente maggioritarioindirizzo interpretativo (anche recentemente ribadito da Sez. 1, n. 14450 del08/01/2026, Fioravante, non massimata, e Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S.,Rv. 288594 - 01), secondo la quale l’inammissibilità del ricorso per cassazioneper sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile alricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né alpagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favoredella Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suointeresse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 3,n.29593 del 26/5/2021, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.2018, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Rv. 256225; Sez. 6, n.22747 del 6/3/2003, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Rv. 210561).Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni Unitedi questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251694),secondo le quali la nozione della «carenza d’interesse sopraggiunta» vaindividuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento delladecisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno acausa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia giàtrovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per ilsuperamento del punto controverso.Per tale ragione, il [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 20 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) haaffermato che «alla declaratoria d’inammissibilità non segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria,considerato che il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso èsopraggiunto alla sua proposizione» (nel caso di specie, era ricollegabileunicamente a fattori connessi all’evoluzione dinamica della procedura diestradizione e non configurava un’ipotesi di soccombenza del ricorrente.A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quellain esame, pur non trovando applicazione la pronuncia della Corte costituzionalecitata, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse noncomporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen. non essendo ipotizzabile una «soccombenza» in senso tecnico dellaparte che ha proposto il ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]