CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 40710/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che Leonardo SPORTIELLO ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti e sulla recidiva, è stato condannato alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 110, 628, primo comma, terzo comma, n. 1 e quarto comma, cod. pen., nonché per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 56, 575, 576, primo comma, n. 1, con riferimento all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. e per i reati di cui agli artt. 81, 61, primo comma, n. 2, 110 cod. pen., art. 1, legge 18 aprile 1975, n. 110, artt. 2, 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2) è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, a pag. 6, il riferimento a plurimi colpi di kalashnikov esplosi a distanza ravvicinata in direzione delle vittime); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente