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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 26777/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9327/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ PATRIZIA , rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ’ GIUSEPPE ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –Ricorrente– [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 167, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: BRLGNN41H271234F), rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –Controricorrente– avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di MESSINA n. 795/2019depositata il 19/12/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R [OSCURATO:PERSONA] :

1. Con atto notificato il 27/05/2005 D ’ [OSCURATO:PERSONA] (odierno controricorrente), premesso di aver concesso in locazione ad uso diverso dall’abitazione a [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna ricorrente) un immobile ad uso non abitativo di circa mq. 55 a piano terra e di circa mq. 150 al piano cantinato sito in Messina per il canone mensile di euro 1.800,00, assunse che la società conduttrice si era resa morosa per il mancato pagamento dei canoni di locazione dal mese di dicembre 2004 al mese di settembre 2005 per complessivi euro 18.000,00 ed intimò pertanto a detta conduttrice sfratto per morosità convenendola in giudizio per la relativa convalida o, in caso di opposizione, per sentire emettere ordinanza di rilascio e sentire quindi dichiarare, nel successivo giudizio di merito, la risoluzione del contratto di locazione, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al rilascio dell’immobile ed emettere separata ingiunzione di pagamento per i canoni dovuti.

2. Si costituì [OSCURATO:SOCIETA]. che si dichiarò pronta a pagare le somme ritenute dovute in assegnando termine di grazia, chiedendo il rigetto della domanda di convalida dello sfratto e, in via riconvenzionale, la condanna del locatore al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell’immobile, a causa di umidità e infiltrazioni nel vano cantinato.

3. Emessa ordinanza di rilascio e mutato il rito da sommario in locatizio, con transazione del 16/01/2006 le parti convennero che il D’Angelo avrebbe rinunciato alle mensilità del canone da novembre 2004 a febbraio 2002, in parziale compensazione dei danni subiti dalla conduttrice per la mancata completa disponibilità dei locali, che il rapporto di locazione sarebbe proseguito e che il giudizio sarebbe proseguito per decidere in ordine alla domanda di risarcimento danni proposta dalla società resistente.

4. Venne disposta CTU contabile per determinare l ’ ammontare dei danni reclamati dalla conduttrice e CTU tecnica per le infiltrazioni lamentate dalla stessa.

Il giudizio venne iscritto a R.G. n. 5557/2005 del Tribunale di Messina.

5. Con altro atto del 16/10/2009 notificato a [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo il mancato pagamento dei canoni mensili di euro 1.895,60 da agosto 2009 per complessivi euro 6.621,62, il D’Angelo intimò altro sfratto per morosità.

6. All ’ udienza di comparizione e stante l ’ opposizione dell ’ intimata, che eccepì di aver sanato la morosità, il Tribunale, su istanza del locatore D’Angelo, emise in data 19/01/2010 ordinanza non impugnabile di rilascio e fissò udienza per la trattazione del merito, previo mutamento del rito da sommario a locatizio.

7. Iscritto il procedimento a R.G. n. 312/2010, con comparsa ex art.667 e 426 cod. proc. civ.

Nutell a s.r.l. eccepì l ’ irritualità dell’ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ.per insussistenza delle condizioni per la sua emissione, e propose eccezione di inadempimento del locatore in relazione alla quale formulò domanda di risarcimento danni.

8. N elle more, con ricorso depositato in data 11/02/2011, [OSCURATO:PERSONA]Angelo dedusse che, avvenuto il rilascio dell’immobile locato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in esecuzione dell’ordinanza di rilascio del 19/01/2010, la società conduttrice aveva omesso di pagare i canoni dovuti fino al rilascio per complessivi euro 11.390,64, al lordo del deposito cauzionale di euro 3.600,00, e chiese ed ottenne quindi l’emissione del decreto ingiuntivo n. 310/2011 del 09/03/2011.

9. [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso detto decreto ingi untivo, eccependo che: (i) successivamente all’emissione dell’ordinanza di rilascio, non erano più dovuti canoni di locazione, ma un indennizzo da quantificarsi in misura inferiore; (ii) gli interessi sulle somme dovute non avrebbero dovuto essere computati al tasso convenzionale, ma a quello legale e (iii) che gli oneri condominiali richiesti erano sforniti di prova.

10. Si costituì Raffaele D ’ Angelo chiedendo l ’ esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione e concludendo per il rigetto delle avverse pretese.

11. Riuniti i giudizi ed esperita l ’ istruttoria, con sentenza n. 1055/2016 il Tribunale di Messina: (i) dichiarò cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione oggetto del giudizio iscritto a R.G. n. 5557/2005; (ii) rigettò la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel medesimo giudizio; (iii) dichiarò la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1456 c.c. oggetto del giudizio iscritto a R.G. n. 312/2010; (iv) revocò il decretoingiuntivo del Tribunale di Messina n. 310/2011 e, nel relativo giudizio di opposizione iscritto a R.G. n. 3195/2011; (v) condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 6.882,07, oltre interessi dalla domanda; (vi) compensò tra le parti le spese del giudizio R.G. 5557/2005 , e condannò [OSCURATO:SOCIETA]. a quelle degli altri due giudizi riuniti nonché alle spese di CTU per come liquidate in sentenza.

12. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello, sostenendo il gravame con più motivi e chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza.

13. Si costituì in appello D ’ [OSCURATO:PERSONA] eccependo pregiudizialmente il difetto di capacità ad appellare di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto soggetto diverso da quello nei cui confronti era stata emessa la sentenza di primo grado, ed eccepì, ancora preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.

Nel merito il D ’ Angelo contestò gli avversi motivi di gravame e concluse per il rigetto del gravame.

14. Con sentenza n. 795/ 2019, depos itata in data 19/12/2019 , la Corte di Appello di Messina ha rigettato l’appello e confermato la sentenza gravata.

La pronuncia ha affermato, per quanto rileva in questa sede: (i) la correttezza della quantificazione dei danni da lucro cessante e danno emergente del giudice di prime cure; (ii) l’esatta imputazione di primo grado delle cause delle infiltrazioni a problemi strutturali di competenza del condominio risultante dalla CTU; (iii) che gli interventi necessari stati impediti il conduttore, non potendo di conseguenza trovare accoglimento la richiesta di quest’ultimo di diminuzione del canone dovuto; (iv) che il pagamento dopo l’intimazione di sfratto non fa venir meno l’inadempimento del conduttore, specie quando il pagamento non è stato integrale.

La Corte ha condannato [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:SOCIETA].) alla rifusione in favore del D’Angelo delle spese del grado.

15. Avverso la predetta sentenza la società Nutel i a s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui [OSCURATO:PERSONA]Angelo resiste con controricorso.

16. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

17. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni.

18. Parte controricorrente ha depositato memoria.

C [OSCURATO:PERSONA] :

1. In via preliminare va rilevato che parte controricorrente eccepisce la inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale ex art. 125 n. 3 cpc, art. 3 bis l. 53/94, art. 18 n. 5 dm n. 44/2011, in quanto “La procura speciale allegata alla relata di notifica recante la sottoscrizione del legale rapp.te della ricorrente e del suo procuratore è redatta in forma cartacea, scansionata e trasformata in PDF.

Essa però prima di essere allegata alla PEC di notifica, avrebbe dovuto essere firmata anche digitalmente dall'avvocato. [OSCURATO:PERSONA] requisito non è dato rilevare dal file allegato alla relata e così come non viene menzionato il nome del file relativo al ricorso.

Pertanto, e ad ogni effetto di legge, si sottopone la verifica preliminare di regolarità all'attenzione di [OSCURATO:PERSONA].ma Corte”.

L’eccezione sulla necessità della forma digitale della procura è priva di pregio, atteso che al momento di proposizione del ricorso il processo di cassazione non era telematico.

Ai fini della notifica l’asseverazione vi è stata e per la procura è riferita alla procura firmata analogicamente.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3e 4, cod. proc. civ., “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4) e violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 24, 25, 111 cost., 6 Cedu, 47 Carta dei Diritti F ondamentali dell ’ U nione E uropea in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3”,lamentando la violazione dei principi del giusto processo, del diritto di difesa e del giudice naturale precostituito per legge, rilevando che le sostituzioni del giudice d’appello sono avvenute senza le prescritte formalità, e che non appare possibile che il giudice intervenuto successivamente abbia avuto conoscenza della causa al punto da emettere della decisione dopo un brevissimo lasso di tempo.

3. Sul primo motivo .

La ricorrente si duole della sostituzione del giudice relatore con il Presidente della Corted’appello, ai fini dell’estensione della sentenza, sostituzione motivata dal carico di ruolo del relatore.

Il giudice naturale evocato dalla ricorrente non è il singolo relatore, bensì un organo giurisdizionale collegiale composto da tre membri giudicanti e durante tutta la durata del processo la Corte territoriale non ha mai mutato la sua originaria composizione collegiale giudicante.

Il Presidente ha solo avocato a se stesso l’estensione della sentenza, giustificando l’avocazione e la sostituzione della collega, in modo chiaro e pienamente legittimo e pertanto, non esiste alcun mutamento del giudice naturale.

La ricorrente è consapevole che il principio del giudice naturale precostituito per legge non si applica, tanto che riferisce della giurisprudenza di questa Corte in proposito, ma sostiene che vi sarebbe stata una lesione del diritto di difesa, dato che la sostituzione al relatore del Presidente del Collegio avvenne all’udienza di discussione e tanto evidenzierebbe che il Presidente relatore non ha potuto avere una effettiva conoscenza della causa relativa ai giudizi riuniti.

L’assunto non considera che nei giudizi collegiali il Presidente del Collegio, conformemente alla sua funzione, è certamente un membro del Collegio che, proprio in ragione di essa,deve avere studiato la controversia in vista della sua trattazione e decisione.

Ne segue che, se sostituisce se stesso al relatore anche nell’imminenza della udienza di discussione, è un fuor d’opera sostenere che egli, nel partecipare alla dis cussione anche come relatore, non conosca la causa.

Il motivo è pertanto manifestamente infondatonella sua prospettazione.

4. Con il secondo motivo .

L a ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 112 e 665 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3”, lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in merito all’ordinanza non impugnabile di rilascio.

Sulla stessa ordinanza la ricorrente ritiene che non sussistessero i presupposti per l’emissione, in quanto nelle more il conduttore aveva proceduto al pagamento della morosità.

5. Sul secondo motivo .

Il motivo è inammissibile.

In primo luo go, si deve ritenere che la deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi del n. 3, invece che del n. 4 non dà luogo ad inammissibilità, giusta Cass., Sez.

Un., n. 17931 del 2013.

Il motivoai sensi dell’art. 112, pur così ricondotto al paradigma giusto dell’art. 360 c.p.c., è comunque inammissibile perché la Corte ha deciso sulla questione . 5.1 Il motivo di violazione dell’art. 665 c.p.c. sarebbe invece, fondato, atteso che l’emissione dell’ordinanza di rilascio, quale provvedimento provvisorio, non può che avere anch’esso come presupposto , a maggior ragione rispetto alla convalida, pur in mancanza di opposizione, la persistenza della morosità.

Tuttavia, esso è inammissibile per difetto di interesse, atteso che la ricorrente espone che l’illegittimità dell’emissione dell’ordinanza di rilascio potrebbe rilevare ai fini di una pretesa risarcitoria, ma dimentica che nel punto 4.2 la sentenza ha espressamente motivato il contrario: “Inoltre, osserva la Corte che, avendo l'ordinanza di rilascio trovato conferma in sentenza con la declaratoria di risoluzione del contratto, non può ritenersi che dalla anticipazione del provvedimento di rilascio [OSCURATO:SOCIETA]. abbia subito alcun pregiudizio e non può quindi essere accolta la relativa domanda risarcitoria”(così a p. 8, punto 4.2, della sentenza).

E’ appena il caso di rilevare che, poiché l’accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento a seguito della cognizione piena comunque retroagisce al momento di instaurazione del giudizio e dunque, di proposizione della domanda nella forme sommarie, come fa manifesto il disposto dell’art. 1453, terzo comma, c.c., essendo il disposto che nell’economia dello svolgimento del procedimento per convalida esclude che debba farsi luogo alla convalida e, in caso di opposizione, all’adozione del provvedimento ex art. 665 c.p.c. inidoneo a derogare al disposto civilistico quando deve trovare applicazione all’esito della cognizione piena.

Il disposto della legge processuale è finalizzato ad escludere soltanto che il rilascio possa disporsi all’esito della cognizione sommaria, ma dovendosi escludere che, in caso di inosservanza da parte del giudice della convalida, possa emergere una situazione giustificativa del risarcimento del danno: è sufficiente leggere il secondo comma dell’art. 96 c.p.c. se – al di là del disposto del terzo comma dell’art. 1453, ve ne fosse bisogno.

6. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3”,lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente posto a fondamento della propria decisione le prove proposte dalla ricorrente, travisando il contenuto della transazione.

7. Sul terzo motivo .

L ’inammissibilità del motivo si configura quanto al paradigma dell’art. 115 e a quello dell’art. 116 c.p.c., perché il motivo non deduce la violazione di tali norme secondo i criteri indicati da Cass., n. 11892 del 2016, il cui consolidato principio è stato ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016 ed ora, ex multis, da Cass. Sez.

Un., n. 20867 del 2020. 7.1 Con specifico riferimento alla problematica del travisamento della prova, il Collegio osserva preliminarmente che la questione è stata rimessa all’esame delle S ezioni U nite con due ordinanze interlocutorie, la n. 8895 della sezione lavoro e la n. 11111/2023 di questa sezione. 7.2 Ciò posto, osserva ancora il C ollegio che il ricorso può essere deciso, in parte qua, senza attendere la decisione delle Sezioni Unite a causa della inemendabile inammissibilità dei motivi, una volta che la ricorrente, da un canto , omette di motivarne il relativo contenuto con riferimento alla (eventuale) decisività della prova asseritamente travisata, e, dall’altro, non fornisce alcuna dimostrazione in relazione alla circostanza che - ove la prova fosse stata correttamente intesa dalla sentenza gravata – la soluzione sarebbe stata certamente, e non solo probabilmente, diversa.

In sostanza, il travisamento della prova non viene invocato e sostenuto nel senso della cui ammissibilità deduttiva le Sezioni Unite sono state sollecitate a pronunciarsi.

8. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 1223 cod. civ. in relazione all’art.360 cod. proc. civ., n. 3”.

Deduce che, essendo intervenuta transazione sui danni per certificato di agibilità, la Corte territoriale avrebbe errato nel calcolo del danno emergente e del lucro cessante subiti dal conduttore.

9. Con il quinto motivo la ricorrente d enuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 1175, 1375, 1460, 1575, 1576 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3”, lamentando che la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare imputabilità pressoché esclusiva delle cause delle infiltrazioni a problemi strutturali e di competenza del condominiorisultanti dalla CTU.

La ricorrente vorrebbe inoltre riconosciuta la legittimità della sospensione del pagamento dei canoni in quanto l’immobile risultava parzialmente infruibile.

10. Il quarto e quinto motivo di ricorso , in quanto connessi in relazione alla loro valutazione e alla conseguente sorte, possono essere esaminati congiuntamente. 10.1Entrambi i motivi prospettano in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., sez.

III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez.

Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135).

I motivi in esame sono pertanto inammissibili.

11. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3”, in merito alla ripartizione delle spese di lite effettuata dalla Corte territoriale.

12. Sul sesto motivo .

La statuizione della Corte territoriale in punto spese è corretta.

Infatti, dato attoche “ la conferma della sentenza di primo grado porta con sé la conferma della soccombenza dell’odierna appellante (la odierna ricorrente, n.d.r.) in relazione ai due, dei tre, giudizi riuniti nei quali le spese ed i compensi di primo grado non sono stati compensati”, la Corte ha condannato l’odierna ricorrente alla rifusione delle spese di lite relative al secondo grado. 12.1Il motivo lamenta in sostanza un’omessa compensazione delle spese, assumendo che vi sarebbe stata soccombenza reciproca, ma impinge in inammissibilità alla stregua del seguente consolidato principio di diritto: “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (così Cass., Sez.

Un sent. 15/07/2005, n. 14989; conformi, ex multis , Cass. Sez.

III, sent. 31/03/2006, n. 7607; Cass., Sez. 6-3, ord. 26/04/2019, n. 11329).

13. Il ricorso è pertanto in ammissibile, per le ragioni sopra esposte.

14. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente, D’[OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9327/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ PATRIZIA , rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ’ GIUSEPPE ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –Ricorrente– [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 167, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: BRLGNN41H271234F), rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –Controricorrente– avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di MESSINA n. 795/2019depositata il 19/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con atto notificato il 27/05/2005 D ’ [OSCURATO:PERSONA] (odierno controricorrente), premesso di aver concesso in locazione ad uso diverso dall’abitazione a [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna ricorrente) un immobile ad uso non abitativo di circa mq. 55 a piano terra e di circa mq. 150 al piano cantinato sito in Messina per il canone mensile di euro 1.800,00, assunse che la società conduttrice si era resa morosa per il mancato pagamento dei canoni di locazione dal mese di dicembre 2004 al mese di settembre 2005 per complessivi euro 18.000,00 ed intimò pertanto a detta conduttrice sfratto per morosità convenendola in giudizio per la relativa convalida o, in caso di opposizione, per sentire emettere ordinanza di rilascio e sentire quindi dichiarare, nel successivo giudizio di merito, la risoluzione del contratto di locazione, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al rilascio dell’immobile ed emettere separata ingiunzione di pagamento per i canoni dovuti. 2. Si costituì [OSCURATO:SOCIETA]. che si dichiarò pronta a pagare le somme ritenute dovute in assegnando termine di grazia, chiedendo il rigetto della domanda di convalida dello sfratto e, in via riconvenzionale, la condanna del locatore al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell’immobile, a causa di umidità e infiltrazioni nel vano cantinato. 3. Emessa ordinanza di rilascio e mutato il rito da sommario in locatizio, con transazione del 16/01/2006 le parti convennero che il D’Angelo avrebbe rinunciato alle mensilità del canone da novembre 2004 a febbraio 2002, in parziale compensazione dei danni subiti dalla conduttrice per la mancata completa disponibilità dei locali, che il rapporto di locazione sarebbe proseguito e che il giudizio sarebbe proseguito per decidere in ordine alla domanda di risarcimento danni proposta dalla società resistente. 4. Venne disposta CTU contabile per determinare l ’ ammontare dei danni reclamati dalla conduttrice e CTU tecnica per le infiltrazioni lamentate dalla stessa. Il giudizio venne iscritto a R.G. n. 5557/2005 del Tribunale di Messina. 5. Con altro atto del 16/10/2009 notificato a [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo il mancato pagamento dei canoni mensili di euro 1.895,60 da agosto 2009 per complessivi euro 6.621,62, il D’Angelo intimò altro sfratto per morosità. 6. All ’ udienza di comparizione e stante l ’ opposizione dell ’ intimata, che eccepì di aver sanato la morosità, il Tribunale, su istanza del locatore D’Angelo, emise in data 19/01/2010 ordinanza non impugnabile di rilascio e fissò udienza per la trattazione del merito, previo mutamento del rito da sommario a locatizio. 7. Iscritto il procedimento a R.G. n. 312/2010, con comparsa ex art.667 e 426 cod. proc. civ. Nutell a s.r.l. eccepì l ’ irritualità dell’ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ.per insussistenza delle condizioni per la sua emissione, e propose eccezione di inadempimento del locatore in relazione alla quale formulò domanda di risarcimento danni. 8. N elle more, con ricorso depositato in data 11/02/2011, [OSCURATO:PERSONA]Angelo dedusse che, avvenuto il rilascio dell’immobile locato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in esecuzione dell’ordinanza di rilascio del 19/01/2010, la società conduttrice aveva omesso di pagare i canoni dovuti fino al rilascio per complessivi euro 11.390,64, al lordo del deposito cauzionale di euro 3.600,00, e chiese ed ottenne quindi l’emissione del decreto ingiuntivo n. 310/2011 del 09/03/2011. 9. [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso detto decreto ingi untivo, eccependo che: (i) successivamente all’emissione dell’ordinanza di rilascio, non erano più dovuti canoni di locazione, ma un indennizzo da quantificarsi in misura inferiore; (ii) gli interessi sulle somme dovute non avrebbero dovuto essere computati al tasso convenzionale, ma a quello legale e (iii) che gli oneri condominiali richiesti erano sforniti di prova. 10. Si costituì Raffaele D ’ Angelo chiedendo l ’ esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione e concludendo per il rigetto delle avverse pretese. 11. Riuniti i giudizi ed esperita l ’ istruttoria, con sentenza n. 1055/2016 il Tribunale di Messina: (i) dichiarò cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione oggetto del giudizio iscritto a R.G. n. 5557/2005; (ii) rigettò la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel medesimo giudizio; (iii) dichiarò la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1456 c.c. oggetto del giudizio iscritto a R.G. n. 312/2010; (iv) revocò il decretoingiuntivo del Tribunale di Messina n. 310/2011 e, nel relativo giudizio di opposizione iscritto a R.G. n. 3195/2011; (v) condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 6.882,07, oltre interessi dalla domanda; (vi) compensò tra le parti le spese del giudizio R.G. 5557/2005 , e condannò [OSCURATO:SOCIETA]. a quelle degli altri due giudizi riuniti nonché alle spese di CTU per come liquidate in sentenza. 12. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello, sostenendo il gravame con più motivi e chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza. 13. Si costituì in appello D ’ [OSCURATO:PERSONA] eccependo pregiudizialmente il difetto di capacità ad appellare di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto soggetto diverso da quello nei cui confronti era stata emessa la sentenza di primo grado, ed eccepì, ancora preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. Nel merito il D ’ Angelo contestò gli avversi motivi di gravame e concluse per il rigetto del gravame. 14. Con sentenza n. 795/ 2019, depos itata in data 19/12/2019 , la Corte di Appello di Messina ha rigettato l’appello e confermato la sentenza gravata. La pronuncia ha affermato, per quanto rileva in questa sede: (i) la correttezza della quantificazione dei danni da lucro cessante e danno emergente del giudice di prime cure; (ii) l’esatta imputazione di primo grado delle cause delle infiltrazioni a problemi strutturali di competenza del condominio risultante dalla CTU; (iii) che gli interventi necessari stati impediti il conduttore, non potendo di conseguenza trovare accoglimento la richiesta di quest’ultimo di diminuzione del canone dovuto; (iv) che il pagamento dopo l’intimazione di sfratto non fa venir meno l’inadempimento del conduttore, specie quando il pagamento non è stato integrale. La Corte ha condannato [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:SOCIETA].) alla rifusione in favore del D’Angelo delle spese del grado. 15. Avverso la predetta sentenza la società Nutel i a s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui [OSCURATO:PERSONA]Angelo resiste con controricorso. 16. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. 17. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. 18. Parte controricorrente ha depositato memoria. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. In via preliminare va rilevato che parte controricorrente eccepisce la inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale ex art. 125 n. 3 cpc, art. 3 bis l. 53/94, art. 18 n. 5 dm n. 44/2011, in quanto “La procura speciale allegata alla relata di notifica recante la sottoscrizione del legale rapp.te della ricorrente e del suo procuratore è redatta in forma cartacea, scansionata e trasformata in PDF. Essa però prima di essere allegata alla PEC di notifica, avrebbe dovuto essere firmata anche digitalmente dall'avvocato. [OSCURATO:PERSONA] requisito non è dato rilevare dal file allegato alla relata e così come non viene menzionato il nome del file relativo al ricorso. Pertanto, e ad ogni effetto di legge, si sottopone la verifica preliminare di regolarità all'attenzione di [OSCURATO:PERSONA].ma Corte”. L’eccezione sulla necessità della forma digitale della procura è priva di pregio, atteso che al momento di proposizione del ricorso il processo di cassazione non era telematico. Ai fini della notifica l’asseverazione vi è stata e per la procura è riferita alla procura firmata analogicamente. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3e 4, cod. proc. civ., “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4) e violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 24, 25, 111 cost., 6 Cedu, 47 Carta dei Diritti F ondamentali dell ’ U nione E uropea in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3”,lamentando la violazione dei principi del giusto processo, del diritto di difesa e del giudice naturale precostituito per legge, rilevando che le sostituzioni del giudice d’appello sono avvenute senza le prescritte formalità, e che non appare possibile che il giudice intervenuto successivamente abbia avuto conoscenza della causa al punto da emettere della decisione dopo un brevissimo lasso di tempo. 3. Sul primo motivo . La ricorrente si duole della sostituzione del giudice relatore con il Presidente della Corted’appello, ai fini dell’estensione della sentenza, sostituzione motivata dal carico di ruolo del relatore. Il giudice naturale evocato dalla ricorrente non è il singolo relatore, bensì un organo giurisdizionale collegiale composto da tre membri giudicanti e durante tutta la durata del processo la Corte territoriale non ha mai mutato la sua originaria composizione collegiale giudicante. Il Presidente ha solo avocato a se stesso l’estensione della sentenza, giustificando l’avocazione e la sostituzione della collega, in modo chiaro e pienamente legittimo e pertanto, non esiste alcun mutamento del giudice naturale. La ricorrente è consapevole che il principio del giudice naturale precostituito per legge non si applica, tanto che riferisce della giurisprudenza di questa Corte in proposito, ma sostiene che vi sarebbe stata una lesione del diritto di difesa, dato che la sostituzione al relatore del Presidente del Collegio avvenne all’udienza di discussione e tanto evidenzierebbe che il Presidente relatore non ha potuto avere una effettiva conoscenza della causa relativa ai giudizi riuniti. L’assunto non considera che nei giudizi collegiali il Presidente del Collegio, conformemente alla sua funzione, è certamente un membro del Collegio che, proprio in ragione di essa,deve avere studiato la controversia in vista della sua trattazione e decisione. Ne segue che, se sostituisce se stesso al relatore anche nell’imminenza della udienza di discussione, è un fuor d’opera sostenere che egli, nel partecipare alla dis cussione anche come relatore, non conosca la causa. Il motivo è pertanto manifestamente infondatonella sua prospettazione. 4. Con il secondo motivo . L a ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 112 e 665 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3”, lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in merito all’ordinanza non impugnabile di rilascio. Sulla stessa ordinanza la ricorrente ritiene che non sussistessero i presupposti per l’emissione, in quanto nelle more il conduttore aveva proceduto al pagamento della morosità. 5. Sul secondo motivo . Il motivo è inammissibile. In primo luo go, si deve ritenere che la deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi del n. 3, invece che del n. 4 non dà luogo ad inammissibilità, giusta Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013. Il motivoai sensi dell’art. 112, pur così ricondotto al paradigma giusto dell’art. 360 c.p.c., è comunque inammissibile perché la Corte ha deciso sulla questione . 5.1 Il motivo di violazione dell’art. 665 c.p.c. sarebbe invece, fondato, atteso che l’emissione dell’ordinanza di rilascio, quale provvedimento provvisorio, non può che avere anch’esso come presupposto , a maggior ragione rispetto alla convalida, pur in mancanza di opposizione, la persistenza della morosità. Tuttavia, esso è inammissibile per difetto di interesse, atteso che la ricorrente espone che l’illegittimità dell’emissione dell’ordinanza di rilascio potrebbe rilevare ai fini di una pretesa risarcitoria, ma dimentica che nel punto 4.2 la sentenza ha espressamente motivato il contrario: “Inoltre, osserva la Corte che, avendo l'ordinanza di rilascio trovato conferma in sentenza con la declaratoria di risoluzione del contratto, non può ritenersi che dalla anticipazione del provvedimento di rilascio [OSCURATO:SOCIETA]. abbia subito alcun pregiudizio e non può quindi essere accolta la relativa domanda risarcitoria”(così a p. 8, punto 4.2, della sentenza). E’ appena il caso di rilevare che, poiché l’accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento a seguito della cognizione piena comunque retroagisce al momento di instaurazione del giudizio e dunque, di proposizione della domanda nella forme sommarie, come fa manifesto il disposto dell’art. 1453, terzo comma, c.c., essendo il disposto che nell’economia dello svolgimento del procedimento per convalida esclude che debba farsi luogo alla convalida e, in caso di opposizione, all’adozione del provvedimento ex art. 665 c.p.c. inidoneo a derogare al disposto civilistico quando deve trovare applicazione all’esito della cognizione piena. Il disposto della legge processuale è finalizzato ad escludere soltanto che il rilascio possa disporsi all’esito della cognizione sommaria, ma dovendosi escludere che, in caso di inosservanza da parte del giudice della convalida, possa emergere una situazione giustificativa del risarcimento del danno: è sufficiente leggere il secondo comma dell’art. 96 c.p.c. se – al di là del disposto del terzo comma dell’art. 1453, ve ne fosse bisogno. 6. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3”,lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente posto a fondamento della propria decisione le prove proposte dalla ricorrente, travisando il contenuto della transazione. 7. Sul terzo motivo . L ’inammissibilità del motivo si configura quanto al paradigma dell’art. 115 e a quello dell’art. 116 c.p.c., perché il motivo non deduce la violazione di tali norme secondo i criteri indicati da Cass., n. 11892 del 2016, il cui consolidato principio è stato ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 ed ora, ex multis, da Cass. Sez. Un., n. 20867 del 2020. 7.1 Con specifico riferimento alla problematica del travisamento della prova, il Collegio osserva preliminarmente che la questione è stata rimessa all’esame delle S ezioni U nite con due ordinanze interlocutorie, la n. 8895 della sezione lavoro e la n. 11111/2023 di questa sezione. 7.2 Ciò posto, osserva ancora il C ollegio che il ricorso può essere deciso, in parte qua, senza attendere la decisione delle Sezioni Unite a causa della inemendabile inammissibilità dei motivi, una volta che la ricorrente, da un canto , omette di motivarne il relativo contenuto con riferimento alla (eventuale) decisività della prova asseritamente travisata, e, dall’altro, non fornisce alcuna dimostrazione in relazione alla circostanza che - ove la prova fosse stata correttamente intesa dalla sentenza gravata – la soluzione sarebbe stata certamente, e non solo probabilmente, diversa. In sostanza, il travisamento della prova non viene invocato e sostenuto nel senso della cui ammissibilità deduttiva le Sezioni Unite sono state sollecitate a pronunciarsi. 8. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 1223 cod. civ. in relazione all’art.360 cod. proc. civ., n. 3”. Deduce che, essendo intervenuta transazione sui danni per certificato di agibilità, la Corte territoriale avrebbe errato nel calcolo del danno emergente e del lucro cessante subiti dal conduttore. 9. Con il quinto motivo la ricorrente d enuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 1175, 1375, 1460, 1575, 1576 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3”, lamentando che la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare imputabilità pressoché esclusiva delle cause delle infiltrazioni a problemi strutturali e di competenza del condominiorisultanti dalla CTU. La ricorrente vorrebbe inoltre riconosciuta la legittimità della sospensione del pagamento dei canoni in quanto l’immobile risultava parzialmente infruibile. 10. Il quarto e quinto motivo di ricorso , in quanto connessi in relazione alla loro valutazione e alla conseguente sorte, possono essere esaminati congiuntamente. 10.1Entrambi i motivi prospettano in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135). I motivi in esame sono pertanto inammissibili. 11. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3”, in merito alla ripartizione delle spese di lite effettuata dalla Corte territoriale. 12. Sul sesto motivo . La statuizione della Corte territoriale in punto spese è corretta. Infatti, dato attoche “ la conferma della sentenza di primo grado porta con sé la conferma della soccombenza dell’odierna appellante (la odierna ricorrente, n.d.r.) in relazione ai due, dei tre, giudizi riuniti nei quali le spese ed i compensi di primo grado non sono stati compensati”, la Corte ha condannato l’odierna ricorrente alla rifusione delle spese di lite relative al secondo grado. 12.1Il motivo lamenta in sostanza un’omessa compensazione delle spese, assumendo che vi sarebbe stata soccombenza reciproca, ma impinge in inammissibilità alla stregua del seguente consolidato principio di diritto: “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (così Cass., Sez. Un sent. 15/07/2005, n. 14989; conformi, ex multis , Cass. Sez. III, sent. 31/03/2006, n. 7607; Cass., Sez. 6-3, ord. 26/04/2019, n. 11329). 13. Il ricorso è pertanto in ammissibile, per le ragioni sopra esposte. 14. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente, D’[OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, com
Sentenza Cassazione n. 26777/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris