CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17928/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe: esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non consentito dalla lecide in sede di legittimità, lamentando genericamente carenze della motivazione, senza indicare specificamente le ragioni di diritto che lo giustificano e i correlati congrui riferimenti ai!i3 motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore deiié: Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. m 186 del 200C). P P.Q.M