CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24172/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NEBBIA;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,3312 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 32/2022 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 12/05/2022 R.G.N. 33/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27847/2022Numero sezionale 3312/2026Numero di raccolta generale 24172/2026Dat a pubblicazione 28/07/20261.- Con avviso di addebito notificato in data 14 settembre 2018l’INPS ha intimato a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il pagamento dellasomma di € 208.338,72 per contributi relativi al periodo dal 2012al 2017.La pretesa derivava da un accertamento ispettivo dal qualeerano emerse omissioni contributive per il mancato riconoscimentodell’anzianità di servizio oltre i quattro anni ex art. 22 c.c.n.l., perl’erronea assunzione degli operai al I livello in luogo del II, perl’omessa registrazione di ore di lavoro supplementare e perl’imputazione di compensi a titolo di trasferta senzagiustificazione; dalle citate irregolarità è conseguito ildisconoscimento delle agevolazioni contributive fruite dallasocietà.2.- La Corte di appello di Campobasso ha rigettato il gravameproposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale diCampobasso che aveva a sua volta rigettato l’opposizioneall’avviso di addebito.In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto puntuale especifico il verbale di accertamento, riportando in maniera analiticagli elementi di prova acquisiti.Nel merito, ha ritenuto fondate le pretese contributive vantatedall’INPS, rilevando che l’anzianità ultraquadriennale nel settore èstata accertata sulla base degli estratti contributivi, chel’inquadramento al II livello consegue alle mansioni effettivamentesvolte dai lavoratori, che la società non ha contestato di non avereregistrato ore di lavoro supplementari, limitandosi ad affermare diavere successivamente chiesto la rettifica, non idonea a far veniremeno la violazione, che il c.c.n.l. non prevede, considerata latipologia dell’attività lavorativa, da svolgersi al di fuori di una sedeNumero registro generale 27847/2022aziendale, l’indennità di trasferta. In ordine al manNcuamteoro sezionale 3312/2026Numero di raccolta generale 24172/2026accoglimento delle richieste di prova testimoniale formulate dallaData pubblicazione 28/07/2026società, ha giustificato la decisione sul presupposto che levalutazioni degli ispettori si fondano soprattutto su datidocumentali.3.- Per la cassazione della sentenza ricorre la societàformulando cinque motivi di censura.4.- L’INPS resiste con controricorso.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazionee falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 e deld.m. 15 gennaio 2014 e degli artt. 24 e 97 Cost. (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di appello considerato motivatoil verbale di accertamento del 30 ottobre 2017.2.- Il motivo è infondato, non avendo eventuali vizi dell’attoamministrativo alcuna diretta conseguenza sulla fondatezza dellapretesa contributiva, dovendosi dare continuità al principioespresso da Cass. n. 5550/2021 secondo cui “né l'esito delprocedimento amministrativo contenzioso né le regolarità oirregolarità procedurali che lo abbiano connotato impedisconoall'ente previdenziale di agire o di resistere in giudizio perl'accertamento dell'esistenza o inesistenza di rapporti di lavorosubordinato e dei conseguenti obblighi contributivi e previdenziali:trattasi infatti di materia in cui l'esercizio (corretto o meno) dellapotestà amministrativa di autotutela incide su situazione giuridicheindisponibili da parte degli enti previdenziali e in cui, perNumero registro generale 27847/2022conseguenza, l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinarioN numoenro sezionale 3312/2026Numero di raccolta generale 24172/2026è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo inveceData pubblicazione 28/07/2026rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi lasussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazionecontributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazionedella prestazione previdenziale (così Cass. n. 16051 del 2013)”.Su tale principio la censura della società ricorrente non siconfronta in alcun modo, limitandosi a reiterare i presunti vizi delverbale ispettivo.3.- Con il secondo motivo afferma la nullità della sentenza edel procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 111Cost. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.),per non avere ammesso la prova testimoniale richiesta.4.- La censura non è fondata.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.,individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di"manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazioneperplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio dimotivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un"fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e cheNumero registro generale 27847/2022Numero sezionale 3312/2026appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della coNunmterrodvi erarccsoiltaa generale 24172/2026Data pubblicazione 28/07/2026(Cass. 23940/2017).Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affettada error in procedendo, quando, benché graficamente esistente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.n. 22232/2016, nello stesso, più di recente, Cass. n. 1986/2025).Per quanto riguarda il vizio di motivazione contraddittoria,esso sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra leargomentazioni addotte nella sentenza impugnata che nonconsenta la identificazione del procedimento logico-giuridico postoa base della decisione (Cass. n. 17196/2020).5.- Nella fattispecie in esame, non ricorre il denunciato errorin procedendo, posto che la Corte territoriale, con una motivazionelogica, ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di nondar corso alle richieste istruttorie formulate dalla societàevidenziando che “le valutazioni degli ispettori si fondanosoprattutto su dati documentali, le dichiarazioni rese dai lavoratoririsultano per diversi aspetti perfino non rilevanti, trovando per ilresto, riscontro nella documentazione esibita dall’INPS”.Escluso, allora, che si possano configurare profili di nullità nellasentenza impugnata, occorre evidenziare come la sussistenza diuna valutazione del quadro probatorio conforme nei due gradi digiudizio, rende inammissibile la censura sotto il profilo dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., stante l’operatività in caso di “doppiaconforme” della preclusione di cui all’art. 360, quarto comma,c.p.c.Numero registro generale 27847/2022Numero sezionale 3312/20266.- Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa aNpupmleirco adizraioccnoltea generale 24172/2026Data pubblicazione 28/07/2026degli artt. 111, secondo comma, Cost., 115 e 116 c.p.c. e 2697c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione all’efficaciaprobatoria attribuita alle dichiarazioni dei lavoratori acquisitedall’INPS, anche alla luce del materiale probatorio depositato dallasocietà e della richiesta di prova testimoniale.7.- La censura non è condivisibile.Secondo costante giurisprudenza di questa Corte la violazionedell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo talela doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specificaregola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducaNumero registro generale 27847/2022Numero sezionale 3312/2026che il giudice ha solamente male esercitato il proprioNu mperouddi reacncotltea generale 24172/2026Data pubblicazione 28/07/2026apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limitiin cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione (Cass. n. 5800/2026).8.- Nella fattispecie le deduzioni dell'odierna ricorrente, lungidal configurare una delle violazioni sopra indicate, si risolvono, inrealtà, nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzioneda parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valoreed un significato difformi dalle sue aspettative (Cass. n.20322/2005), e nell'inammissibile pretesa di una letturadell'assetto probatorio diversa da quella nel caso operata daigiudici di merito (cfr. Cass. n. 8932/2006).9.- Per quanto riguarda la valutazione del quadro probatorioacquisito, la Corte di appello si è attenuta ad un consolidatoprincipio secondo cui “I verbali redatti dai funzionari degli entiprevidenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fannopiena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loropresenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi resedagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro)sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla streguadella complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, puòverbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccoltein giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente dellerelative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementiprobatori contrari, ferma restando la necessità di adeguatamotivazione” (cfr., da ultimo, Cass. 10634/2025).In presenza di una adeguata e logica motivazione, allora, nonpuò essere censurato l’apprezzamento operato dal giudice dimerito in ordine alla prevalenza di alcune risultanze istruttorie,Numero registro generale 27847/2022ritenute maggiormente attendibili e genuine, piuttosto che aNlutmrer,o sezionale 3312/2026Numero di raccolta generale 24172/2026con particolare riferimento alla prevalenza delle dichiarazioni reseData pubblicazione 28/07/2026dai lavoratori nell’immediatezza dell’accertamento ispettivo,rispetto a quelle fornite dagli stessi lavoratori in sede testimoniale.10.- Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico-formale, delleargomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in viaesclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamenteprevisti dalla legge (in questi termini, ex multis, Cass. n.23055/2024 e n. 331/2020).11.- Con il quarto motivo lamenta violazione e falsaapplicazione dell’art. 51 d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 27, 30e 33 del c.c.n.l. pulizia industria (art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.), in relazione alla mancata qualificazione degli emolumenticorrisposti ai dipendenti come indennità di trasferta.12.- La censura, con la quale la società ricorrente afferma diavere effettivamente erogato l’indennità di trasferta attraverso ilriconoscimento di un importo forfettario di € 46,48, non è fondata.La Corte di appello, infatti, non ha escluso che la societàricorrente abbia effettivamente corrisposto l’importo forfettizzatodichiarato, ma ha escluso che tale emolumento potesse esserequalificato, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo contributivo, qualeindennità di trasferta, sulla base della considerazione che taleindennità non è prevista dal c.c.n.l. applicato ratione temporis.Numero registro generale 27847/202213.- In particolare, l’art. 27 del c.c.n.l. pulizia e indusNturmiaer,o sezionale 3312/2026Numero di raccolta generale 24172/2026rubricato “trasferte” prevede che “L’impresa, per esigenze diData pubblicazione 28/07/2026servizio, può inviare il lavoratore fuori dell’abituale sede di lavoro.In tale caso il lavoratore conserva la retribuzione relativa allapropria sede di lavoro e avrà diritto: a) al rimborso delle speseeffettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b)al rimborso delle spese di vitto e/o alloggio a piè di lista, quandola durata della missione obblighi il lavoratore a incontrare talispese; c) al rimborso delle altre spese vive necessarieall’espletamento della missione”.Ciò, ovviamente, non esclude che il datore di lavoro possariconoscere un trattamento forfettario, definito più favorevole,volto a compensare il disagio di dovere prestare servizio pressosedi differenti (nella specie quantificato in € 46,48 al giorno), matale elargizione non può essere qualificata, ai fini dell’applicazionedella disposizione di cui all’art. 51, comma quinto, del d.P.R. n.917 del 1986, quale indennità di trasferta, sia perché non previstadal c.c.n.l. applicato, sia perché il carattere forfettario comportache tale emolumento non sia direttamente collegato all’esecuzionedi una specifica trasferta.Del resto, la stessa circostanza dichiarata dalla societàricorrente, seppure priva di riscontro documentale, che taleemolumento era destinato a sostituire la retribuzionecorrispondente al tempo necessario per raggiungere il luogo oveespletare la prestazione lavorativa, esclude che lo stesso possaessere sottratto, ai sensi del quinto comma dell’art. 51 cit.,all’ordinario regime contributivo proprio dei trattamenti retributivicomunque denominati.14.- Con il quinto motivo afferma violazione e falsaapplicazione degli artt. 22 e 4 del c.c.n.l. pulizia e industria,dell’art. 29, comma terzo, del d. lgs. n. 276 del 2003 e dell’art.Numero registro generale 27847/2022Numero sezionale 3312/20262112 c.c. relativamente alla disciplina dell’anzianità dNiu mseerot tdiorarceco ltea generale 24172/2026Data pubblicazione 28/07/2026all’inquadramento professionale.15.- Sostiene la società ricorrente che, poiché nell’ipotesi disubentro in un appalto, con prosecuzione dello svolgimento dellaprestazione lavorativa in favore del subentrante, non trovaapplicazione l’art. 2112 c.c., ha errato la Corte di appello nelconteggiare, ai fini della disciplina dell’anzianità di settore edell’inquadramento professionale, il servizio prestato pressol’azienda precedente.Il rilievo, tuttavia, risulta del tutto inconferente in quantol’obbligo contributivo deriva dalle stesse disposizioni contrattualiche la società ricorrente ritiene essere state violate.16.- Per quanto riguarda l’anzianità forfettaria di settore (chegià dalla denominazione lascia intendere che faccia riferimento nonsolo all’anzianità maturata presso l’azienda, ma anche a quellamaturata presso precedenti datori di lavoro perché operanti nellostesso settore) di cui all’art. 22 c.c.n.l., occorre evidenziare che lanorma contrattuale distingue chiaramente tra la categoria degliimpiegati, per i quali l’anzianità ai fini degli scatti biennali si calcolaeffettivamente sulla base del servizio prestato “presso una stessaimpresa” dagli operai, per i quali, “in considerazione dellaspecificità del settore caratterizzato da appalti di duratapredeterminata”, viene riconosciuta “una anzianità forfettaria disettore”, con conseguente rilevanza non solo dell’anzianitàmaturata presso la stessa azienda, ma anche di quella maturataprecedentemente presso altre aziende, purché operanti nelmedesimo settore merceologico.Pertanto, risulta immune da censure la sentenza della Corte diappello che ha calcolato, senza che sul punto vi siano statecontestazioni di sorta, l’intera anzianità maturata nel settore delleNumero registro generale 27847/2022Numero sezionale 3312/2026aziende di pulizia, come risultante dagli estratti conNturmiberuo dtiirvaci codltai generale 24172/2026Data pubblicazione 28/07/2026ciascun lavoratore.17.- Allo stesso modo anche la contestazione relativaall’inquadramento professionale nasce da una errata lettura daparte della società della disposizione contrattuale applicabile.L’art. 10, in particolare, consente l’inquadramento nel I livelloanche ai lavoratori di II livello “di prima assunzione nel settore peri primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio”. Dunque,diversamente da quanto affermato dalla società ricorrentel’inquadramento al I livello per i lavoratori che svolgono mansionidi II livello nei primi nove mesi dall’assunzione può essere attuatounicamente nel caso in cui il lavoratore neoassunto sia alla primaassunzione nel settore, cioè non abbia svolto in precedenza attivitàlavorativa per conto di altra azienda operante nello stesso settore.Poiché anche di tale norma la Corte di appello ha fornito unalettura corretta, la censura deve essere disattesa.18.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, concondanna della società ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore dell’INPS secondo il principio di soccombenza.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo della societàricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ovesia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’INPS, cheliquida in € 7.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Numero registro generale 27847/2022Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali peNurm eirol sezionale 3312/2026Numero di raccolta generale 24172/2026versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importoData pubblicazione 28/07/2026a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n.115 del 2002, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 9 luglio 2026La Presidente