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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40150/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO Gto avviso alle parU udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 dicembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione eccependo l'erronea qualificazione del fatto, il vizio di motivazione in relazione all'entità della pena. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti.

4. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Nel caso in esame, anche a prescindere dal rilievo temporale, vero è che il ricorrente ha dedotto l'erronea qualificazione del fatto, senza peraltro concretamente allegare alcunché a sostegno di tale censura.

Il che costituisce motivo di inammissibilità per genericità.

Allo stesso modo inammissibile perché estraneo al perimetro dei motivi per i quali è proponibile il ricorso per cassazione avverso le sentenze ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. è il motivo sulla pena oggetto, peraltro, di accordo tra le parti.

Si tratta di doglianze del tutto non specifiche e comunque estranee ai motivi indicati dall'art. 448 bis cod.proc.pen. 4.

Ne consegue quindi l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17/09/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO Gto avviso alle parU udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 dicembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione eccependo l'erronea qualificazione del fatto, il vizio di motivazione in relazione all'entità della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti. 4. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame, anche a prescindere dal rilievo temporale, vero è che il ricorrente ha dedotto l'erronea qualificazione del fatto, senza peraltro concretamente allegare alcunché a sostegno di tale censura. Il che costituisce motivo di inammissibilità per genericità. Allo stesso modo inammissibile perché estraneo al perimetro dei motivi per i quali è proponibile il ricorso per cassazione avverso le sentenze ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. è il motivo sulla pena oggetto, peraltro, di accordo tra le parti. Si tratta di doglianze del tutto non specifiche e comunque estranee ai motivi indicati dall'art. 448 bis cod.proc.pen. 4. Ne consegue quindi l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17/09/20
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