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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 46278/2022

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/12/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Ancona giugno del 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina impropria, per il quale era stato arrestato in flagranza.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per non avere la Corte tenuto conto della istanza di rinvio della udienza di celebrazione del giudizio di appello per legittimo impedimento dell'unico difensore di fiducia del ricorrente, dovuto a concomitante impegno professionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente non tiene conto del fatto, precisato dalla Corte dì appello, che l'udienza del processo di secondo grado era stata celebrata ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.L. n. 149 del 9 novembre del 2020, in camera di consiglio senza la presenza delle parti e senza che vi fosse stata alcuna richiesta di trattazione orale da parte del difensore, circostanza che rendeva ininfluente rispetto alla trattazione del processo l'impedimento del professionista per quella data.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R -[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/12/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Ancona giugno del 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina impropria, per il quale era stato arrestato in flagranza.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per non avere la Corte tenuto conto della istanza di rinvio della udienza di celebrazione del giudizio di appello per legittimo impedimento dell'unico difensore di fiducia del ricorrente, dovuto a concomitante impegno professionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente non tiene conto del fatto, precisato dalla Corte dì appello, che l'udienza del processo di secondo grado era stata celebrata ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.L. n. 149 del 9 novembre del 2020, in camera di consiglio senza la presenza delle parti e senza che vi fosse stata alcuna richiesta di trattazione orale da parte del difensore, circostanza che rendeva ininfluente rispetto alla trattazione del processo l'impedimento del professionista per quella data. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R -[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46278/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris