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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28781/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti. ii provvedimento impugnato e i ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubbilco Ministero„-i-n persona del [OSCURATO:PERSONA]:a.teNCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con cui era stata confermata la pronuncia del Tribunale di Palermo di condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 4 e 61, comma 1, n. 7 cod. pen.).

Era contestato all'imputata di essersi impossessata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di monili in oro, del valore di circa diecimila euro, sottraendoli a [OSCURATO:PERSONA], titolare di una gioielleria sita in Capaci, fatto commesso in data 8 agosto 2014.

La difesa censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione dei canoni valutativi della prova dichiarativa con particolare riguardo al valore probatorio e dimostrativo della individuazione fotografica.

Mancanza della motivazione per omesso riscontro alle censure articolate con l'atto di appello; violazione degli artt. 192, 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

Con i motivi di appello, la difesa aveva censurato il valore probatorio dirimente attribuito dal Tribunale al riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, riconoscimento avvenuto ad oltre sei mesi di distanza dal fatto, senza previa descrizione della persona da riconoscere e con la mancata osservanza degli altri adempimenti previsti dall'art. 213 cod. proc. pen.

Si osservava come le conclusioni a cui era giunto il perito in ordine ai quesiti riguardanti la compatibilità del volto della Carbone con la donna ritratta nelle immagini delle telecamere di sorveglianza installate presso la gioielleria della persona offesa fossero non convincenti, non consentendo la qualità delle immagini di ritenere certa la sua identificazione.

La sentenza di secondo grado, nel confermare il giudizio di responsabilità della ricorrente, ha sostenuto come la polizia giudiziaria potesse autonomamente procedere all'atto di ricognizione fotografica da parte della persona offesa, senza il necessario rispetto delle formalità del codice di rito, in virtù del principio di atipicità degli atti di indagine.

Tuttavia, i giudici non avrebbero fornito risposta ai molteplici profili di censura articolati dall'appellante e non avrebbero fatto buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, riguardanti il valore probatorio da attribuirsi agli esiti della ricognizione fotografica.E' stato ritenuto acriticamente attendibile il riconoscimento operato dalla persona offesa, senza sottoporre a specifico vaglio di credibilità l'esito di tale atto.

La Corte di merito ha omesso di considerare le modalità dell'individuazione, il camuffamento dell'autrice del furto (che indossava al momento del fatto occhiali, un cappello a falde larghe ed una parrucca), l'assenza di una preventiva descrizione del soggetto da riconoscere e l'omessa specificazione in ordine alla presenza di altre fotografie sottoposte in visione alla persona offesa.

Nel caso in esame, non soltanto la Corte di merito ha ritenuto irrilevante l'adozione delle cautele ritenute necessarie per l'efficacia dello strumento probatorio atipico, ma ha pretermesso ogni valutazione circa la doglianza difensiva relativa all'omissione delle cautele previste dall'art. 213 cod. proc. pen., eludendo le censure articolate dall'appellante anche in relazione agli esiti della perizia disposta dal primo Giudice.

L'iter giustificativo adottato appare distonico rispetto agli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità e si palesa nel contempo del tutto elusivo rispetto alle conferenti censure articolate con i motivi di appello, rimaste prive di adeguato riscontro.

Con riferimento al caso che occupa, si osserva come il percorso giustificativo adottato per la conferma delle statuizioni di primo grado, eluda gli insegnamenti ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, facendo leva esclusivamente sul contenuto del verbale di individuazione fotografica redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] e sull'avvenuto riconoscimento della effigie della Carbone, senza alcun corredo argomentativo in ordine all'attendibilità di tale ricognizione in assenza delle cautele tipiche della ricognizione formale.

II) Erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza e integrazione della circostanza aggravante della destrezza; mancanza della motivazione per omesso riscontro ai motivi di appello sul tema.

Il Tribunale di Palermo riconosceva ed applicava alla prevenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.

Il primo giudice, richiamato il principio interpretativo ricavato da una massima giurisprudenziale citata in sentenza, riteneva integrata la circostanza sopra indicata, assumendo che la condotta della imputata fosse "caratterizzata da particolare astuzia e rapidità, valsa ad eludere la sorveglianza della vittima".

Con i motivi di appello, l'imputata censurava l'assunto interpretativo del giudice di prime cure, rilevando che il Tribunale si era posto in prospettiva distonica rispetto all'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Sez.

U n. 34090/2017).

La Corte di secondo grado, nel confermare la prima decisione, assumeva che la Carbone avesse realizzato la condotta di sottrazione con una "particolare abilità", desumibile dall'astuzia e dalla rapidità dell'azione.

Le particolari manovre eseguite dalla Carbone avrebbero denotato "particolare astuzia e destrezza", indice di maggiore pericolosità, tali, pertanto, da integrare l'aggravante contestata.

Orbene, le argomentazioni illustrate dalla sentenza di secondo grado non possono essere condivise, poiché si rivelano distoniche rispetto ai prevalenti canoni ermeneutici elaborati dalla Corte regolatrice.

Ai fini di un corretto inquadramento sistematico non può prescindersi dai principi stabiliti nella pronuncia a Sezioni Unite Quarticelli, che, chiamata a pronunciarsi sul contrasto interpretativo insorto sui requisiti costitutivi della circostanza della destrezza, ha stabilito come non sia sufficiente che il soggetto agente si limiti ad approfittare di non provocate disattenzioni della persona offesa e del suo momentaneo allontanamento.

III) Erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva.

Mancanza della motivazione per omesso riscontro ai motivi di appello proposti sul tema.

Il Tribunale e la Corte di appello si sono limitati a fornire contezza dei precedenti annoverati dalla imputata, omettendo di soffermarsi sulle concrete circostanze poste a fondamento dell'accresciuta pericolosità sociale della imputata.

2. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte, ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità il ricorso.

La difesa ha depositato memoria difensiva nella quale insiste nel richiedere sentenza di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

Ha contestualmente depositato un verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Capaci, intitolato verbale di remissione di querela, in cui la persona offesa dichiara:"non sono più interessato alla prosecuzione dell'instaurando procedimento penale a carico dei responsabili in quanto sono stato risarcito e quindi abbiamo trovato accordo in tal senso".

Era allegato altro verbale in cui [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di accettare la remissione di querela proposta da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi di doglianza risultano reiterativi delle censure già formulate innanzi alla Corte di appello e disattese in quella sede con argomentazioni del tutto congrue.In ordine alla ricognizione fotografica della imputata, la Corte di merito ha posto in evidenza come la persona offesa abbia riconosciuto "senza alcun dubbio" [OSCURATO:PERSONA].

Ha poi precisato come il riconoscimento fotografico sia corroborato dal riscontro rappresentato dalle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza presente all'interno e all'esterno della gioielleria depredata.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce una prova atipica, la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (cfr. ex multis Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Aouchini, Rv. 275548 - 01) In una recente pronuncia si è condivisibilmente precisato come la efficacia dimostrativa di tale mezzo non discenda dal rispetto delle modalità formali, le quali possono anche non essere presenti, bensì dal valore della dichiarazione confermativa proveniente da colui il quale effettua il riconoscimento, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437, così massimata:"L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice").

I giudici di merito, in modo corretto, seguendo gli orientamenti citati, hanno ritenuto pienamente utilizzabile il riconoscimento effettuato dalla vittima nel corso delle indagini, anche in assenza delle formalità di cui all'art. 213 cod. proc. pen.

Hanno quindi ritenuto attendibile la dichiarazione resa dalla persona offesa, la quale si era detta certa del riconoscimento, aggiungendo, con argomentare logico, come il risultato della ricognizione effettuato dalla vittima fosse avvalorato dalle immagini delle videoriprese installate all'interno della gioielleria, che avevano ripreso la imputata ed il complice durante l'azione furtiva.

Non è superfluo aggiungere che, avendo la imputata deciso di definire la sua posizione con rito abbreviato, allo stato degli atti, le dichiarazioni della persona offesa innanzi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini risulgno perfettamente utilizzabili.

I rilievi riguardanti gli esiti della perizia antropometrica disposta dal Tribunale non sono stati devoluti alla Corte di merito nell'atto di appello, pertanto la sentenza non soffre sul punto del lamentato vizio della carenza motivazionale.

3. Del pari inammissibile è il secondo motivo di doglianza.

Nel ricorso si trascura di considerare il passaggio motivazionale nel quale è messo a fuoco il comportamento attraverso il quale la imputata ha provocato la distrazione della vittima.

Si legge in sentenza che la Carbone, con ripetute richieste di visionare diversi oggetti in esposizione, ha distratto il gioielliere, approfittando della circostanza da lei abilmente procurata.

La giustificazione posta a base del riconoscimento dell'aggravante della destrezza è, dunque, perfettamente aderente ai principi stabiliti in sede di legittimità nella pronuncia a Sezioni Unite richiamata nel ricorso (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088: «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo»).

4. Quanto alla ritenuta recidiva, la Corte di merito ha sottolineato come la ricorrente annoveri numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio (segnatamente, sei condanne per il reato di furto ed una per il reato di rapina), commessi, senza soluzione di continuità, in varie parti del territorio nazionale, in un lungo arco temporale.

Da ciò ha dedotto la costante e professionale attitudine della ricorrente a delinquere, ritenendola meritevole dell'aggravamento di pena previsto dall'istituto.

Si ricava da tali argomenti un adeguato apprezzamento circa l'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare un'accresciuta capacità a delinquere della imputata, conformemente ai principi stabiliti in questa sede [cfr. Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012 - Marciano', che, in motivazione, richiamata la pronuncia della Corte Cost. n. 192/2017, ha precisato che il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede, essendo tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo"; Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, PG e [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713 - 01:"In tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale").

5. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric.

Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 — 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:Un tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").

Deve essere rigettata la richiesta difensiva di declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela.

La persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], non ha mai sporto querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La denuncia dei fatti, rassegnata in data 8/8/2014, non conteneva alcuna richiesta punitiva nei confronti degli autori del furto.

Pertanto, la dichiarazione resa innanzi ai Carabinieri di Capaci in data 17/3/2023, in cui la persona offesa ha rappresentato di non essere interessata "alla prosecuzione dell'instaurando procedimento" non ha valore di remissione di querela.

Deve, invero, concettualmente escludersi la possibilità che venga rimessa una querela mai sporta.

La peculiarità del caso induce a ritenere l'inapplicabilità del principio stabilito dalle Sezioni Unite Chiasserini, in virtù del quale:"La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto" (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004 Rv. 227681).6.

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti. ii provvedimento impugnato e i ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubbilco Ministero„-i-n persona del [OSCURATO:PERSONA]:a.teNCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con cui era stata confermata la pronuncia del Tribunale di Palermo di condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 4 e 61, comma 1, n. 7 cod. pen.). Era contestato all'imputata di essersi impossessata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di monili in oro, del valore di circa diecimila euro, sottraendoli a [OSCURATO:PERSONA], titolare di una gioielleria sita in Capaci, fatto commesso in data 8 agosto 2014. La difesa censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione dei canoni valutativi della prova dichiarativa con particolare riguardo al valore probatorio e dimostrativo della individuazione fotografica. Mancanza della motivazione per omesso riscontro alle censure articolate con l'atto di appello; violazione degli artt. 192, 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Con i motivi di appello, la difesa aveva censurato il valore probatorio dirimente attribuito dal Tribunale al riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, riconoscimento avvenuto ad oltre sei mesi di distanza dal fatto, senza previa descrizione della persona da riconoscere e con la mancata osservanza degli altri adempimenti previsti dall'art. 213 cod. proc. pen. Si osservava come le conclusioni a cui era giunto il perito in ordine ai quesiti riguardanti la compatibilità del volto della Carbone con la donna ritratta nelle immagini delle telecamere di sorveglianza installate presso la gioielleria della persona offesa fossero non convincenti, non consentendo la qualità delle immagini di ritenere certa la sua identificazione. La sentenza di secondo grado, nel confermare il giudizio di responsabilità della ricorrente, ha sostenuto come la polizia giudiziaria potesse autonomamente procedere all'atto di ricognizione fotografica da parte della persona offesa, senza il necessario rispetto delle formalità del codice di rito, in virtù del principio di atipicità degli atti di indagine. Tuttavia, i giudici non avrebbero fornito risposta ai molteplici profili di censura articolati dall'appellante e non avrebbero fatto buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, riguardanti il valore probatorio da attribuirsi agli esiti della ricognizione fotografica.E' stato ritenuto acriticamente attendibile il riconoscimento operato dalla persona offesa, senza sottoporre a specifico vaglio di credibilità l'esito di tale atto. La Corte di merito ha omesso di considerare le modalità dell'individuazione, il camuffamento dell'autrice del furto (che indossava al momento del fatto occhiali, un cappello a falde larghe ed una parrucca), l'assenza di una preventiva descrizione del soggetto da riconoscere e l'omessa specificazione in ordine alla presenza di altre fotografie sottoposte in visione alla persona offesa. Nel caso in esame, non soltanto la Corte di merito ha ritenuto irrilevante l'adozione delle cautele ritenute necessarie per l'efficacia dello strumento probatorio atipico, ma ha pretermesso ogni valutazione circa la doglianza difensiva relativa all'omissione delle cautele previste dall'art. 213 cod. proc. pen., eludendo le censure articolate dall'appellante anche in relazione agli esiti della perizia disposta dal primo Giudice. L'iter giustificativo adottato appare distonico rispetto agli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità e si palesa nel contempo del tutto elusivo rispetto alle conferenti censure articolate con i motivi di appello, rimaste prive di adeguato riscontro. Con riferimento al caso che occupa, si osserva come il percorso giustificativo adottato per la conferma delle statuizioni di primo grado, eluda gli insegnamenti ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, facendo leva esclusivamente sul contenuto del verbale di individuazione fotografica redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] e sull'avvenuto riconoscimento della effigie della Carbone, senza alcun corredo argomentativo in ordine all'attendibilità di tale ricognizione in assenza delle cautele tipiche della ricognizione formale. II) Erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza e integrazione della circostanza aggravante della destrezza; mancanza della motivazione per omesso riscontro ai motivi di appello sul tema. Il Tribunale di Palermo riconosceva ed applicava alla prevenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. Il primo giudice, richiamato il principio interpretativo ricavato da una massima giurisprudenziale citata in sentenza, riteneva integrata la circostanza sopra indicata, assumendo che la condotta della imputata fosse "caratterizzata da particolare astuzia e rapidità, valsa ad eludere la sorveglianza della vittima". Con i motivi di appello, l'imputata censurava l'assunto interpretativo del giudice di prime cure, rilevando che il Tribunale si era posto in prospettiva distonica rispetto all'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U n. 34090/2017). La Corte di secondo grado, nel confermare la prima decisione, assumeva che la Carbone avesse realizzato la condotta di sottrazione con una "particolare abilità", desumibile dall'astuzia e dalla rapidità dell'azione. Le particolari manovre eseguite dalla Carbone avrebbero denotato "particolare astuzia e destrezza", indice di maggiore pericolosità, tali, pertanto, da integrare l'aggravante contestata. Orbene, le argomentazioni illustrate dalla sentenza di secondo grado non possono essere condivise, poiché si rivelano distoniche rispetto ai prevalenti canoni ermeneutici elaborati dalla Corte regolatrice. Ai fini di un corretto inquadramento sistematico non può prescindersi dai principi stabiliti nella pronuncia a Sezioni Unite Quarticelli, che, chiamata a pronunciarsi sul contrasto interpretativo insorto sui requisiti costitutivi della circostanza della destrezza, ha stabilito come non sia sufficiente che il soggetto agente si limiti ad approfittare di non provocate disattenzioni della persona offesa e del suo momentaneo allontanamento. III) Erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva. Mancanza della motivazione per omesso riscontro ai motivi di appello proposti sul tema. Il Tribunale e la Corte di appello si sono limitati a fornire contezza dei precedenti annoverati dalla imputata, omettendo di soffermarsi sulle concrete circostanze poste a fondamento dell'accresciuta pericolosità sociale della imputata. 2. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte, ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità il ricorso. La difesa ha depositato memoria difensiva nella quale insiste nel richiedere sentenza di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Ha contestualmente depositato un verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Capaci, intitolato verbale di remissione di querela, in cui la persona offesa dichiara:"non sono più interessato alla prosecuzione dell'instaurando procedimento penale a carico dei responsabili in quanto sono stato risarcito e quindi abbiamo trovato accordo in tal senso". Era allegato altro verbale in cui [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di accettare la remissione di querela proposta da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi di doglianza risultano reiterativi delle censure già formulate innanzi alla Corte di appello e disattese in quella sede con argomentazioni del tutto congrue.In ordine alla ricognizione fotografica della imputata, la Corte di merito ha posto in evidenza come la persona offesa abbia riconosciuto "senza alcun dubbio" [OSCURATO:PERSONA]. Ha poi precisato come il riconoscimento fotografico sia corroborato dal riscontro rappresentato dalle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza presente all'interno e all'esterno della gioielleria depredata. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce una prova atipica, la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (cfr. ex multis Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Aouchini, Rv. 275548 - 01) In una recente pronuncia si è condivisibilmente precisato come la efficacia dimostrativa di tale mezzo non discenda dal rispetto delle modalità formali, le quali possono anche non essere presenti, bensì dal valore della dichiarazione confermativa proveniente da colui il quale effettua il riconoscimento, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437, così massimata:"L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice"). I giudici di merito, in modo corretto, seguendo gli orientamenti citati, hanno ritenuto pienamente utilizzabile il riconoscimento effettuato dalla vittima nel corso delle indagini, anche in assenza delle formalità di cui all'art. 213 cod. proc. pen. Hanno quindi ritenuto attendibile la dichiarazione resa dalla persona offesa, la quale si era detta certa del riconoscimento, aggiungendo, con argomentare logico, come il risultato della ricognizione effettuato dalla vittima fosse avvalorato dalle immagini delle videoriprese installate all'interno della gioielleria, che avevano ripreso la imputata ed il complice durante l'azione furtiva. Non è superfluo aggiungere che, avendo la imputata deciso di definire la sua posizione con rito abbreviato, allo stato degli atti, le dichiarazioni della persona offesa innanzi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini risulgno perfettamente utilizzabili. I rilievi riguardanti gli esiti della perizia antropometrica disposta dal Tribunale non sono stati devoluti alla Corte di merito nell'atto di appello, pertanto la sentenza non soffre sul punto del lamentato vizio della carenza motivazionale. 3. Del pari inammissibile è il secondo motivo di doglianza. Nel ricorso si trascura di considerare il passaggio motivazionale nel quale è messo a fuoco il comportamento attraverso il quale la imputata ha provocato la distrazione della vittima. Si legge in sentenza che la Carbone, con ripetute richieste di visionare diversi oggetti in esposizione, ha distratto il gioielliere, approfittando della circostanza da lei abilmente procurata. La giustificazione posta a base del riconoscimento dell'aggravante della destrezza è, dunque, perfettamente aderente ai principi stabiliti in sede di legittimità nella pronuncia a Sezioni Unite richiamata nel ricorso (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088: «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo»). 4. Quanto alla ritenuta recidiva, la Corte di merito ha sottolineato come la ricorrente annoveri numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio (segnatamente, sei condanne per il reato di furto ed una per il reato di rapina), commessi, senza soluzione di continuità, in varie parti del territorio nazionale, in un lungo arco temporale. Da ciò ha dedotto la costante e professionale attitudine della ricorrente a delinquere, ritenendola meritevole dell'aggravamento di pena previsto dall'istituto. Si ricava da tali argomenti un adeguato apprezzamento circa l'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare un'accresciuta capacità a delinquere della imputata, conformemente ai principi stabiliti in questa sede [cfr. Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012 - Marciano', che, in motivazione, richiamata la pronuncia della Corte Cost. n. 192/2017, ha precisato che il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede, essendo tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo"; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, PG e [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713 - 01:"In tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale"). 5. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 — 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:Un tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). Deve essere rigettata la richiesta difensiva di declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela. La persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], non ha mai sporto querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La denuncia dei fatti, rassegnata in data 8/8/2014, non conteneva alcuna richiesta punitiva nei confronti degli autori del furto. Pertanto, la dichiarazione resa innanzi ai Carabinieri di Capaci in data 17/3/2023, in cui la persona offesa ha rappresentato di non essere interessata "alla prosecuzione dell'instaurando procedimento" non ha valore di remissione di querela. Deve, invero, concettualmente escludersi la possibilità che venga rimessa una querela mai sporta. La peculiarità del caso induce a ritenere l'inapplicabilità del principio stabilito dalle Sezioni Unite Chiasserini, in virtù del quale:"La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto" (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 Rv. 227681).6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la r