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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01851/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il terzo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato dedotto per la prima volta con il ricorso; ii) tutti gli altri motivi dedotti dai due ricorrenti sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva per [OSCURATO:PERSONA], alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego della sostituzione della pena detentiva per [OSCURATO:PERSONA], già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 a 4); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il terzo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato dedotto per la prima volta con il ricorso; ii) tutti gli altri motivi dedotti dai due ricorrenti sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva per [OSCURATO:PERSONA], alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego della sostituzione della pena detentiva per [OSCURATO:PERSONA], già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 a 4); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso dicembre
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