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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13692/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentando: 1) la violazione degli artt. 88 e 89, cod. pen., con conseguente esclusione o diminuzione dell'imputabilità; 2) violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile, proponendo motivi non consentiti in sede di legittimità.

2.1. Con il primo, infatti, non si contesta il percorso argomentativo della decisione, bensì la validità scientifica e la capacità dimostrativa dell'indagine peritale su cui essa si fonda, chiedendo perciò al giudice di legittimità una valutazione di puro merito, che gli è preclusa.

2.2. In tema, poi, di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del mero arbitrio o del ragionamento del tutto illogico od immotivato, sicuramente non ravvisabile nel caso specifico, in cui la Corte d'appello ha ragionevolmente ritenuto qualificante la "ennesima ricaduta" dell'imputato nel reato, espressione dalla sua "assoluta insensibilità" alle prescrizioni impostegli.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentando: 1) la violazione degli artt. 88 e 89, cod. pen., con conseguente esclusione o diminuzione dell'imputabilità; 2) violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile, proponendo motivi non consentiti in sede di legittimità. 2.1. Con il primo, infatti, non si contesta il percorso argomentativo della decisione, bensì la validità scientifica e la capacità dimostrativa dell'indagine peritale su cui essa si fonda, chiedendo perciò al giudice di legittimità una valutazione di puro merito, che gli è preclusa. 2.2. In tema, poi, di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del mero arbitrio o del ragionamento del tutto illogico od immotivato, sicuramente non ravvisabile nel caso specifico, in cui la Corte d'appello ha ragionevolmente ritenuto qualificante la "ennesima ricaduta" dell'imputato nel reato, espressione dalla sua "assoluta insensibilità" alle prescrizioni impostegli. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1
Sentenza Cassazione n. 13692/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris