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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35657/2023

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 22602/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegata al ricorso -ricorrente - contro doVALUE s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., n .q. di procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liq ., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , CREDITO N. 22602/22R.[OSCURATO:SOCIETA]., n.q. di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora [OSCURATO:PERSONA]+ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimat i - avverso l’ordinanza delTribunale di Massa n. 295/2022 depositata il 14 . 3 .20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 19 .10 . 20 2 3 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito dell’esecuzione immobiliare intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], pendente dinanzi al Tribunale di Massa e iscritta al N. 6/2013 R.G.E., la [OSCURATO:SOCIETA].- Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. , con atto del 24.7.2013 spiegò dapprima intervento ex art. 499 c.p.c. in forza di decreto ingiuntivo n. 62/12 e poi, con successivo atto del 22.10.2013, assumendo che il medesimo titolo fosse valevole anche nei confronti del Benelli, propose domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c., al fine di ottenere, in sede di distribuzione, quanto a questi sarebbe spettato dalla liquidazione dei beni dell’esecutata.

Dopo la fusione per incorporazione tra [OSCURATO:SOCIETA] e Cassa di Risparmio di Carrara, la prima cedette il credito di cui al citato d.i. n. 62/12 alla [OSCURATO:SOCIETA]., con operazione di cartolarizzazione il cui avviso venne pubblicato in G.U. il 15.12.2018.

Frattanto, ultimata la liquidazione dei beni pignorati in danno di [OSCURATO:PERSONA] e predisposto il progetto di distribuzione, con ordinanza del 13.3.2021 il giudice dell’esecuzionerigettò le contestazioni del Benelli avverso la subcollocazione disposta in favore di [OSCURATO:SOCIETA] (in quanto non più titolare della posizione creditoria, né avendo spiegato la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] autonoma domanda di subcollocazione, ex art. 511 c.p.c.).Proposta dunque l’opposizione N. 22602/22R.G. ex artt. 512/617 c.p.c. dal Benelli, e negata dal giudice dell’esecuzione la sospensione dell’esecutività dell’ordinanza, il Tribunale di Massa - nel contraddittorio (anche) con doValue s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], costituitasi nella fase di merito del giudizio -la rigettò con ordinanza ex art. 702- bisc.p.c. del 14.3.2022.

Osservò il giudice del merito che la subcollocazione ex art. 511 c.p.c. costituisce una “speciale azione esecutiva concessa al creditor creditoris che si inserisce e si svolge all’interno della più ampia procedura esecutiva promossa dal (o in cui è intervenuto il) debitore dell’attore ….

Ne consegue che, in caso di cessione in corso di procedura del diritto del creditor creditoris, trovano legittima applicazione le norme dell’art. 111 cpc che, come si è detto, si applicano anche alle parti del processo esecutivo”.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso doValue s.p.a. n.q.;gli altri intimati non hanno svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 111, 511 e 512 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto l’applicabilità dell’istituto della successione nel diritto controverso alla domanda di subcollocazione, erroneamente qualificata come speciale azione esecutiva concessa al creditor creditoris, senza però considerare che l’istituto ha mera valenza satisfattiva e non anche surrogatoria.

Invero, prosegue il ricorrente, la posizione processuale del subcollocato è subordinata alla N. 22602/22R.G. persistenza della qualità di creditore in capo al suo debitore (o creditore sostituito) e da quella dipende.

Di conseguenza, ove detta qualità venga meno, per essere stato ceduto il credito, non può operare l’art. 111 c.p.c., occorrendo invece che il cessionario si costituisca nella procedura e spieghi nuova ed autonoma domanda ex art. 511 c.p.c., non potendo beneficiare degli effetti della domanda del cedente. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente condannato esso Benelli al pagamento della metà delle spese di lite. 2.1 –Il primo motivo è fondato.

Infatti, occorre in proposito aver riguardo alla natura dell’istituto della domanda di sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c., che consente al creditore del creditore avente diritto alla distribuzione, in ambito esecutivo, di sostituirsi nella posizionedi quest’ultimo, e così soddisfare il proprio credito.

A tal fine, il c.d. subcollocatario deve proporre una domanda nelle forme dell’intervento ex art.499 c.p.c., benché non si tratti di intervento in senso tecnico, non vantando egli alcun diritto nei confronti dell’esecutato; in tal guisa, per effetto del descritto fenomeno sostitutivo, egli realizza un interesse proprio, di natura satisfattiva, per la realizzazione del proprio credito (Cass. n. 22409/2006), neppure occorrendo il possesso di titolo esecutivo, nel silenzio della legge (così, Cass. n. 8001/2015): l’art. 511, comma 2, c.p.c., solo prevede che il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione anche nei confronti del sostituto, a condizione che non sorgano contestazioni tali da ritardarela distribuzione tra i creditori concorrenti, sicché è sufficiente che il sostituto, mediante opportuna N. 22602/22R.G. produzione documentale, dia adeguata prova del proprio credito, anche in termini di certezza, liquidità ed esigibilità (si vedano, sul tema, anche le recenti Cass. n. 26054/2020; Cass. n. 15981/2023; Cass. n. 23482/2023).

Ciò premesso, risulta dunque evidente che l’attività processuale del creditore subcollocatarionon costituisce esercizio dell’azione esecutiva nei confronti del debitore esecutato, ma neppure nei confronti del creditore sostituito: infatti, è solo nella fase distributiva che la sostituzione ex art. 511 c.p.c. può produrre i suoi effetti tipici, non essendovi spazio per l’esercizio di altre facoltà da parte del creditore subcollocatario nel processo esecutivo, quali ad es. il compimento di atti di esecuzione, la proposizione di opposizioni esecutive su questioni avulse dalla sostituzione, ecc. 2.2 - Da tanto consegue che detto creditore non è parte in senso proprio del processo esecutivo, sicché non v’è alcuno spazio operativo per l’art. 111 c.p.c., secondo cui – in caso di successione nel diritto controverso – il processo prosegue tra le parti originarie, salva la costituzione dell’acquirente (e l’estromissione dell’alienante); vero è che la giurisprudenza (per tutte, Cass. n. 15622/2017) ritiene pacificamente applicabile l’art. 111 c.p.c. al processo esecutivo, ma ciò vale per le parti del processo e specialmente nel caso di successione nel credito del procedente o dei creditori intervenuti (cioè, di successione ex latere creditoris).

La domanda di subcollocazione, pur trovando la sua collocazione sistematica nel processo esecutivo, non ne mutua la natura, e presuppone pur sempre che il creditore, all’atto della distribuzione, dia prova del suo credito, avendo tipica funziona satisfattiva: in caso contrario, la domanda deve essere rigettata.

N. 22602/22R.G. 2.3 -In definitiva, ove sia incontroverso - come nella specie - che il creditore subcollocatario ha ceduto il proprio credito, la domanda ex art. 511 c.p.c. dev’essere disattesa dal giudice dell’esecuzione, senza ulteriore indagine, visto che, al solo rilevante momento della distribuzione, quel credito non è più in capo a colui che l’intervento in sostituzione aveva dispiegato; ciò, naturalmente, fatta salva l’ulteriore domanda eventualmente ed autonomamente proposta dal cessionario, ex art. 511 c.p.c., ma prima dell’inizio dell’udienza ex art. 596 c.p.c. (così la già citata Cass. n. 23482/2023)ed in sede meramente esecutiva. 2.4 - Pertanto, è del tutto irrilevante che, nella specie, la [OSCURATO:SOCIETA] abbia spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., quale cessionaria, nell’ambito della fase sommaria del giudizio di opposizione distributiva, pure proponendo la domanda ex art. 511 c.p.c. (così l’ordinanza impugnata) , perché tanto avrebbe dovuto avvenire prima dell’udienza per l’approvazione del progetto di distribuzione ed in sede esecutiva, in ogni caso non dopo o nella diversa causa di cognizione di opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in quanto tale, resi su quel progetto.

Né può mai ipotizzarsi che, in caso di accoglimento dell’opposizione del Benelli, la domanda ex art. 511 c.p.c. diventi proponibilenella nuova fase distributiva (o che per essa, per come spiegata da [OSCURATO:SOCIETA], possa in qualche modo darsi una reviviscenza), perché si scontra con i più elementari principi processuali e con la stessa natura rescindente dell’opposizione distributiva: la nuova distribuzione dovrà avere luogo sulla base delle condizioni preesistenti come cristallizzate al momento della definizione del progetto di distribuzione, solo N. 22602/22R.G. emendatadagli errori in cui è incorso il giudice dell’esecuzione, e ciò proprio per effetto dell’accoglimento dell’opposizione in esame. 3.1 –Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito. 4.1 - In definitiva, è accolto il primo motivo e resta assorbito il secondo .

L’impugnata ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con l’accoglimento dell’opposizione spiegata dal Benelli e l’annullamento dell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Spetterà allo stesso giudice dell’esecuzione, una volta riassunta la procedura esecutiva, procedere ad una nuova distribuzione, che tenga conto della presente decisione, in base agli elementi definitivamente acquisiti prima dell’adozione della qui annullata ordinanza.

L’assoluta novità della questione, che non risulta mai affrontata prima d’ora dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, sia per il giudizio di merito che per quello di cassazione.

P. Q. M. la Corteaccoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], annullando l’ordi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 22602/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegata al ricorso -ricorrente - contro doVALUE s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., n .q. di procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liq ., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , CREDITO N. 22602/22R.[OSCURATO:SOCIETA]., n.q. di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora [OSCURATO:PERSONA]+ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimat i - avverso l’ordinanza delTribunale di Massa n. 295/2022 depositata il 14 . 3 .20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 19 .10 . 20 2 3 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito dell’esecuzione immobiliare intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], pendente dinanzi al Tribunale di Massa e iscritta al N. 6/2013 R.G.E., la [OSCURATO:SOCIETA].- Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. , con atto del 24.7.2013 spiegò dapprima intervento ex art. 499 c.p.c. in forza di decreto ingiuntivo n. 62/12 e poi, con successivo atto del 22.10.2013, assumendo che il medesimo titolo fosse valevole anche nei confronti del Benelli, propose domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c., al fine di ottenere, in sede di distribuzione, quanto a questi sarebbe spettato dalla liquidazione dei beni dell’esecutata. Dopo la fusione per incorporazione tra [OSCURATO:SOCIETA] e Cassa di Risparmio di Carrara, la prima cedette il credito di cui al citato d.i. n. 62/12 alla [OSCURATO:SOCIETA]., con operazione di cartolarizzazione il cui avviso venne pubblicato in G.U. il 15.12.2018. Frattanto, ultimata la liquidazione dei beni pignorati in danno di [OSCURATO:PERSONA] e predisposto il progetto di distribuzione, con ordinanza del 13.3.2021 il giudice dell’esecuzionerigettò le contestazioni del Benelli avverso la subcollocazione disposta in favore di [OSCURATO:SOCIETA] (in quanto non più titolare della posizione creditoria, né avendo spiegato la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] autonoma domanda di subcollocazione, ex art. 511 c.p.c.).Proposta dunque l’opposizione N. 22602/22R.G. ex artt. 512/617 c.p.c. dal Benelli, e negata dal giudice dell’esecuzione la sospensione dell’esecutività dell’ordinanza, il Tribunale di Massa - nel contraddittorio (anche) con doValue s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], costituitasi nella fase di merito del giudizio -la rigettò con ordinanza ex art. 702- bisc.p.c. del 14.3.2022. Osservò il giudice del merito che la subcollocazione ex art. 511 c.p.c. costituisce una “speciale azione esecutiva concessa al creditor creditoris che si inserisce e si svolge all’interno della più ampia procedura esecutiva promossa dal (o in cui è intervenuto il) debitore dell’attore …. Ne consegue che, in caso di cessione in corso di procedura del diritto del creditor creditoris, trovano legittima applicazione le norme dell’art. 111 cpc che, come si è detto, si applicano anche alle parti del processo esecutivo”. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso doValue s.p.a. n.q.;gli altri intimati non hanno svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 111, 511 e 512 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto l’applicabilità dell’istituto della successione nel diritto controverso alla domanda di subcollocazione, erroneamente qualificata come speciale azione esecutiva concessa al creditor creditoris, senza però considerare che l’istituto ha mera valenza satisfattiva e non anche surrogatoria. Invero, prosegue il ricorrente, la posizione processuale del subcollocato è subordinata alla N. 22602/22R.G. persistenza della qualità di creditore in capo al suo debitore (o creditore sostituito) e da quella dipende. Di conseguenza, ove detta qualità venga meno, per essere stato ceduto il credito, non può operare l’art. 111 c.p.c., occorrendo invece che il cessionario si costituisca nella procedura e spieghi nuova ed autonoma domanda ex art. 511 c.p.c., non potendo beneficiare degli effetti della domanda del cedente. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente condannato esso Benelli al pagamento della metà delle spese di lite. 2.1 –Il primo motivo è fondato. Infatti, occorre in proposito aver riguardo alla natura dell’istituto della domanda di sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c., che consente al creditore del creditore avente diritto alla distribuzione, in ambito esecutivo, di sostituirsi nella posizionedi quest’ultimo, e così soddisfare il proprio credito. A tal fine, il c.d. subcollocatario deve proporre una domanda nelle forme dell’intervento ex art.499 c.p.c., benché non si tratti di intervento in senso tecnico, non vantando egli alcun diritto nei confronti dell’esecutato; in tal guisa, per effetto del descritto fenomeno sostitutivo, egli realizza un interesse proprio, di natura satisfattiva, per la realizzazione del proprio credito (Cass. n. 22409/2006), neppure occorrendo il possesso di titolo esecutivo, nel silenzio della legge (così, Cass. n. 8001/2015): l’art. 511, comma 2, c.p.c., solo prevede che il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione anche nei confronti del sostituto, a condizione che non sorgano contestazioni tali da ritardarela distribuzione tra i creditori concorrenti, sicché è sufficiente che il sostituto, mediante opportuna N. 22602/22R.G. produzione documentale, dia adeguata prova del proprio credito, anche in termini di certezza, liquidità ed esigibilità (si vedano, sul tema, anche le recenti Cass. n. 26054/2020; Cass. n. 15981/2023; Cass. n. 23482/2023). Ciò premesso, risulta dunque evidente che l’attività processuale del creditore subcollocatarionon costituisce esercizio dell’azione esecutiva nei confronti del debitore esecutato, ma neppure nei confronti del creditore sostituito: infatti, è solo nella fase distributiva che la sostituzione ex art. 511 c.p.c. può produrre i suoi effetti tipici, non essendovi spazio per l’esercizio di altre facoltà da parte del creditore subcollocatario nel processo esecutivo, quali ad es. il compimento di atti di esecuzione, la proposizione di opposizioni esecutive su questioni avulse dalla sostituzione, ecc. 2.2 - Da tanto consegue che detto creditore non è parte in senso proprio del processo esecutivo, sicché non v’è alcuno spazio operativo per l’art. 111 c.p.c., secondo cui – in caso di successione nel diritto controverso – il processo prosegue tra le parti originarie, salva la costituzione dell’acquirente (e l’estromissione dell’alienante); vero è che la giurisprudenza (per tutte, Cass. n. 15622/2017) ritiene pacificamente applicabile l’art. 111 c.p.c. al processo esecutivo, ma ciò vale per le parti del processo e specialmente nel caso di successione nel credito del procedente o dei creditori intervenuti (cioè, di successione ex latere creditoris). La domanda di subcollocazione, pur trovando la sua collocazione sistematica nel processo esecutivo, non ne mutua la natura, e presuppone pur sempre che il creditore, all’atto della distribuzione, dia prova del suo credito, avendo tipica funziona satisfattiva: in caso contrario, la domanda deve essere rigettata. N. 22602/22R.G. 2.3 -In definitiva, ove sia incontroverso - come nella specie - che il creditore subcollocatario ha ceduto il proprio credito, la domanda ex art. 511 c.p.c. dev’essere disattesa dal giudice dell’esecuzione, senza ulteriore indagine, visto che, al solo rilevante momento della distribuzione, quel credito non è più in capo a colui che l’intervento in sostituzione aveva dispiegato; ciò, naturalmente, fatta salva l’ulteriore domanda eventualmente ed autonomamente proposta dal cessionario, ex art. 511 c.p.c., ma prima dell’inizio dell’udienza ex art. 596 c.p.c. (così la già citata Cass. n. 23482/2023)ed in sede meramente esecutiva. 2.4 - Pertanto, è del tutto irrilevante che, nella specie, la [OSCURATO:SOCIETA] abbia spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., quale cessionaria, nell’ambito della fase sommaria del giudizio di opposizione distributiva, pure proponendo la domanda ex art. 511 c.p.c. (così l’ordinanza impugnata) , perché tanto avrebbe dovuto avvenire prima dell’udienza per l’approvazione del progetto di distribuzione ed in sede esecutiva, in ogni caso non dopo o nella diversa causa di cognizione di opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in quanto tale, resi su quel progetto. Né può mai ipotizzarsi che, in caso di accoglimento dell’opposizione del Benelli, la domanda ex art. 511 c.p.c. diventi proponibilenella nuova fase distributiva (o che per essa, per come spiegata da [OSCURATO:SOCIETA], possa in qualche modo darsi una reviviscenza), perché si scontra con i più elementari principi processuali e con la stessa natura rescindente dell’opposizione distributiva: la nuova distribuzione dovrà avere luogo sulla base delle condizioni preesistenti come cristallizzate al momento della definizione del progetto di distribuzione, solo N. 22602/22R.G. emendatadagli errori in cui è incorso il giudice dell’esecuzione, e ciò proprio per effetto dell’accoglimento dell’opposizione in esame. 3.1 –Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito. 4.1 - In definitiva, è accolto il primo motivo e resta assorbito il secondo . L’impugnata ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con l’accoglimento dell’opposizione spiegata dal Benelli e l’annullamento dell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Spetterà allo stesso giudice dell’esecuzione, una volta riassunta la procedura esecutiva, procedere ad una nuova distribuzione, che tenga conto della presente decisione, in base agli elementi definitivamente acquisiti prima dell’adozione della qui annullata ordinanza. L’assoluta novità della questione, che non risulta mai affrontata prima d’ora dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, sia per il giudizio di merito che per quello di cassazione. P. Q. M. la Corteaccoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], annullando l’ordi
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