CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 maggio 1965
Cassazione n. 46414/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1965 avverso l'ordinanza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 10 dicembre 2020, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo in cui lo stesso era stato sottoposto a misura cautelare custodiale in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e a taluni reati fine in tema di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da provvedimento cautelare nell'ambito di un'operazione relativa a un sodalizio criminoso capeggiato da tale [OSCURATO:PERSONA], eseguita anche attraverso intercettazioni di conversazioni e monitoraggio da parte della P.G., da cui emergevano fra l'altro contatti fra l'indagato e il Careri, uomo di vertice del sodalizio criminoso, presso il quale, secondo quanto emergeva dalle indagini, il Palumbo si riforniva di stupefacenti, da distribuire poi a soggetti pugliesi (essendo anche il Palumbo di origini pugliesi e residente in Puglia); le conversazioni facevano comunque emergere, quanto meno sul piano indiziario, che il rapporto di fornitura era stabile, ciò che faceva ritenere il Palumbo quale soggetto compartecipe del sodalizio. All'esito del giudizio di primo grado il Palumbo veniva condannato sia per il reato associativo, sia per uno dei reati - scopo in tema di stupefacenti a lui contestati (capo I), mentre veniva assolto da un altro reato - scopo (capo K); all'esito del giudizio d'appello veniva assolto anche dal reato associativo, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen., mentre veniva pronunziata sentenza di proscioglimento per maturata prescrizione con riguardo al residuo reato - scopo; la sentenza della Corte d'appello diveniva irrevocabile. La Corte di merito ha disatteso la richiesta del sunnominato avendo ritenuto gravemente colposa la sua condotta per il fatto che il Palumbo, approvvigionandosi di droga presso il Careri (quanto meno in relazione all'episodio di cui al capo I, che é stato confermato storicamente, pur essendo intervenuta declaratoria di prescrizione), ha agito in modo gravemente colposo e quindi ostativo al riconoscimento della richiesta riparazione, così alimentando i sospetti nei suoi confronti e giustificando l'adozione della misura coercitiva a suo carico. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Palumbo, tramite il suo difensore di fiducia. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento della colpa grave: nella specie, non basta affermare la sussistenza del fatto storico di cui al capo per ritenere gravemente colposo il comportamento dell'instante; non é emerso in atti alcun elemento che potesse giustificare l'applicazione della misura cautelare, atteso che la mera, occasionale frequentazione con il Careri e i rapporti con tale [OSCURATO:PERSONA] (che gli avrebbe presentato altri coindagati) erano stati fin da subito spiegati dal Palumbo in sede di interrogatorio, così come il possesso di droga all'atto del fermo, giustificato dal Palumbo come per uso personale; tale comportamento non costituiva un apprezzabile collegamento causale con l'adozione della misura, protrattasi per quasi due anni e mezzo. In definitiva, come risulta dalla sentenza assolutoria, il coinvolgimento del Palumbo nel rapporto con il Careri é stato ritenuto provato entro un arco temporale durato meno di un mese, mentre manca la prova di una sua stabile ed effettiva cointeressenza con il sodalizio criminoso. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. E' noto che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), né rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, Sentenza n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246); si é poi affermato, in termini analoghi, che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, Sentenza n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).2. Ciò premesso, in base alla lettura dell'ordinanza impugnata, risulta innanzitutto pacifica la presenza di frequentazioni tra l'instante e il [OSCURATO:PERSONA]: anche secondo la sentenza della Corte di merito che ha assolto il Palumbo dal reato associativo, sebbene tali contatti siano risultati non costanti e ristretti a un arco temporale limitato, nondimeno é stato escluso per difetto di prova soltanto che si trattasse di uno stabile approvvigionamento di droga da parte del Palumbo e che vi fosse "una continuità di rapporti illeciti", ciò che all'evidenza mette in luce che in realtà tali rapporti, sia pure in termini non sistematici, vi fossero, ed anzi che "riguardassero esclusivamente sostanze stupefacenti" che il Palumbo acquistava dal Careri e che poi destinava a terzi (come recita un passaggio della sentenza assolutoria riportato a pagina 3 dell'ordinanza impugnata); anche l'acquisto di droga di cui al capo I é risultato confermato nella sua originaria consistenza gravemente indiziaria, pur essendo intervenuta prescrizione del reato; quanto al reato contestato al capo K, il Palumbo ha riferito, in sede di interrogatorio, che il piccolo quantitativo di stupefacente che gli venne sequestrato in occasione di uno di questi incontri, sia pure a suo dire per uso personale e non come "campione" (dal reato in esame, del resto, il Palumbo é stato assolto). E' perciò del tutto logico l'argomentare della Corte di merito nel ravvisare, con corretto ragionamento ex ante, l'apparenza che il Palumbo tenesse un comportamento agevolativo del sodalizio, rifornendosi presso il Careri per il successivo smercio dello stupefacente in Puglia. Tali elementi indiziari (idonei a integrare l'apparenza della condotta criminosa, rilevante sul piano cautelare) hanno fondato le statuizioni custodiali a carico dell'odierno ricorrente, confermate anche in sede di legittimità, mentre l'esito - peraltro parzialmente - assolutorio non é valso ad escludere la natura illecita della condotta del Palumbo oggetto di monitoraggio "a monte" dell'adozione della misura inframuraria (natura illecita che, anzi, é stata di fatto confermata) e ad elidere il dato indiziario che in origine aveva condotto all'emissione dell'ordinanza cautelare nei confronti dell'odierno ricorrente. E' appena il caso di ricordare, inoltre, che integrano gli estremi del comportamento improntato a colpa grave (ostativo, perciò, al riconoscimento dell'indennizzo) anche le frequentazioni con soggetti appartenenti a contesti malavitosi (cfr. ad es. Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397), sia in relazione 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere e tensore La Presidente (G