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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:413
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0889 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 21 maggio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 – Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese – Articolo 1, paragrafo 3 – Dichiarazione in dogana – Domanda di rettifica – Presentazione, da parte dell’importatore, successivamente alla dichiarazione in dogana, di una fattura commerciale rispondente ai requisiti di tale disposizione» Nella causa C‑889/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), con decisione del 20 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 20 dicembre 2024, nel procedimento

«[OSCURATO:PERSONA] 2» SIA

contro [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin (relatore), M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: A. Biondi cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo lettone, da E. Bārdiņš, J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti; – per il governo belga, da S. Baeyens e M. Jacobs in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da

I. Naglis e R. Pethke, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ( GU 2022, L 36, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «[OSCURATO:PERSONA] 2» SIA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società di diritto lettone, e il [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria, Lettonia) in merito al rigetto, da parte di quest’ultima, della domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta alla rettifica di dichiarazioni in dogana sulla base di fatture commerciali valide redatte successivamente a tali dichiarazioni.

Contesto normativo Regolamento di esecuzione 2022/191 3 I considerando 606 e 607 del regolamento di esecuzione 2022/191 recitano: «(606) Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali.

Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri.

La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a “tutte le altre società”. (607) Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione.

Infatti, anche se viene presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata, in conformità della normativa doganale». 4 L’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione così dispone: «1.

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC 73181290, 73181491, 73181499, 73181558, 73181568, 73181582, 73181588, ex73181595 (codici TARIC 7318159519 e 7318159589), ex73182100 (codici TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 e 7318210098) ed ex73182200 (codici TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 e 7318220098).

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e prodotto dalle società elencate in appresso sono le seguenti: [OSCURATO:PERSONA] del dazio antidumping definitivo (%) Codice addizionale

TARIC

(…) (…) (…) Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 39,6 Tutte le altre società 86,5 C999

3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: “Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato].

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte”.

In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diversa indicazione si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali». 5 L’allegato di detto regolamento di esecuzione, intitolato «Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione», è costituito da una tabella che si presenta nella forma seguente: «[OSCURATO:PERSONA] addizionale TARIC (…) (…) (…) Repubblica popolare cinese

[OSCURATO:PERSONA]

C797 (…) (…) (…)» Codice doganale dell’Unione 6 L’articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione», rubricato «Fornitura di informazioni alle autorità doganali», così dispone: «1.

Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell’espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli.

2. La presentazione di una dichiarazione in dogana, di una dichiarazione per la custodia temporanea, di una dichiarazione sommaria di entrata, di una dichiarazione sommaria di uscita, di una dichiarazione di riesportazione o di una notifica di riesportazione di una persona alle autorità doganali o di una domanda per ottenere un’autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda: a) l’accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda; b) l’autenticità, l’accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda; e c) se del caso, l’osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.

Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o a esse comunicata, in qualsiasi altra forma. (…)». 7 L’articolo 46 di tale codice, intitolato «Gestione del rischio e controlli doganali», al paragrafo 1 dispone: «Le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario.

Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell’accuratezza e della completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifiche e dell’esistenza, dell’autenticità, dell’accuratezza e della validità di documenti, nell’esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili». 8 L’articolo 48 di detto codice, recante il titolo «Controllo a posteriori», è formulato nei termini seguenti: «Ai fini dei controlli doganali, le autorità doganali possono verificare l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione in dogana, in una dichiarazione per la custodia temporanea, in una dichiarazione sommaria di entrata, in una dichiarazione sommaria di uscita, in una dichiarazione di riesportazione o in una notifica di riesportazione, nonché l’esistenza, l’autenticità, l’accuratezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento e può esaminare la contabilità del dichiarante e altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci dopo averle svincolate.

Le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità.

Tali controlli possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il rappresentante del titolare, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati». 9 L’articolo 173 dello stesso codice, intitolato «Modifica della dichiarazione in dogana», al paragrafo 3 prevede: «Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 Nel luglio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato tre dichiarazioni in dogana ai fini dell’immissione in libera pratica di merci qualificate come «rondelle di ferro o acciaio» (in prosieguo: le «merci di cui trattasi»), acquistate presso la [OSCURATO:PERSONA]., Ltd, una società con sede in Cina.

Le merci di cui trattasi sono state dichiarate con il codice 73182200 della nomenclatura combinata figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021 ( GU 2021, L 385, pag. 1 ) (in prosieguo: la «NC»), e con il codice 7318220098 della tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) di cui all’articolo 2 del regolamento n. 2658/87. 11 Tali dichiarazioni in dogana erano accompagnate da fatture recanti la data del 22 dicembre 2021, che non indicavano né l’identità del loro emittente né il produttore delle merci di cui trattasi alle quali esse si riferivano.

Di conseguenza, le merci di cui trattasi sono state soggette all’aliquota del dazio antidumping definitivo dell’86,5% (codice addizionale TARIC C999), applicabile a «tutte le altre società», conformemente alla tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2022/191. 12 Nel settembre 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’amministrazione tributaria una domanda di rettifica di dette dichiarazioni in dogana.

Con tale rettifica, la [OSCURATO:PERSONA] intendeva sostituire il codice addizionale TARIC C999 con il codice addizionale TARIC C797, applicabile alle importazioni provenienti dal fabbricante [OSCURATO:PERSONA], elencato nell’allegato del regolamento di esecuzione 2022/191.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], ne doveva risultare l’applicazione dell’aliquota del dazio antidumping definitivo del 39,6%, applicabile alle «altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato», come previsto dal medesimo articolo 1, paragrafo

2. Tale domanda di rettifica era accompagnata da una seconda versione delle tre fatture menzionate al punto precedente, che tuttavia recavano nuovamente la data del 22 dicembre 2021. 13 L’amministrazione tributaria ha nondimeno rifiutato di procedere alle rettifiche richieste con la motivazione che la dichiarazione del fabbricante non era conforme ai requisiti dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191.

Da un lato, essa ha rilevato che il prodotto ivi indicato, ossia «viti», non poteva essere assimilato al prodotto dichiarato, ossia «rondelle».

Dall’altro, essa ha rilevato che la dichiarazione rettificata non conteneva né il nome del rappresentante che l’aveva firmata né la data. 14 Il 6 marzo 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’amministrazione tributaria una nuova domanda diretta alla rettifica delle tre dichiarazioni in dogana, accompagnata da una terza versione delle tre fatture di cui al punto 11 della presente sentenza.

Questi nuovi documenti, benché redatti successivamente alle dichiarazioni in dogana, recavano ancora la data del 22 dicembre 2021.

Con tre decisioni adottate il 15 dicembre 2023 l’amministrazione tributaria, pur avendo constatato che queste ultime fatture soddisfacevano ormai i requisiti formali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, ha ciononostante nuovamente rifiutato di rettificare tali dichiarazioni in dogana. 15 L’amministrazione tributaria, facendo riferimento, in particolare, ai considerando 606 e 607 del regolamento di esecuzione 2022/191 e alla sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 ; in prosieguo: la sentenza Tigers, EU:C:2017:754 ), ha infatti considerato che la presentazione, successivamente al deposito di una dichiarazione in dogana, di una fattura conforme ai requisiti di tale articolo 1, paragrafo 3, non era di per sé sufficiente per chiedere l’applicazione automatica dell’aliquota del dazio antidumping individuale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentare, a tal fine, elementi di prova che dimostrassero inequivocabilmente che la [OSCURATO:PERSONA] era il produttore effettivo delle merci di cui trattasi, cosa che tale importatore non avrebbe fatto. 16 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tali decisioni dell’amministrazione tributaria dinanzi all’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), giudice del rinvio.

A sostegno del suo ricorso, essa asserisce di essersi conformata ai requisiti formali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, circostanza ammessa dalla stessa amministrazione tributaria.

Pertanto, quest’ultima avrebbe dovuto accettare la rettifica delle dichiarazioni in dogana di cui trattasi e applicare l’aliquota ridotta del dazio antidumping applicabile alla [OSCURATO:PERSONA]. 17 Il giudice del rinvio esprime dubbi quanto al fatto che un importatore possa pretendere il diritto di rettificare una dichiarazione in dogana che non soddisfaceva dall’inizio i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191 producendo, successivamente a tale dichiarazione, e ai fini dell’applicazione di un’aliquota del dazio antidumping ridotta, una fattura conforme a tali requisiti. 18 Peraltro, il giudice del rinvio rileva una potenziale contraddizione tra la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, che richiederebbe la presentazione di una fattura commerciale valida, e il considerando 607 di tale regolamento, secondo il quale la presentazione di tale fattura non dovrebbe essere l’unico elemento che le autorità doganali dovrebbero prendere in considerazione. 19 In tali circostanze, l’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, nelle circostanze del procedimento principale, l’articolo 1, paragrafo 3, del [regolamento di esecuzione 2022/191] debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’istituzione di un dazio antidumping definitivo, un importatore può presentare, dopo la presentazione della dichiarazione in dogana, una fattura valida preparata retroattivamente. 2) Se l’articolo 1, paragrafo 3, del [regolamento di esecuzione 2022/191], in combinato disposto con il considerando 607 dello stesso, debba essere interpretato nel senso che la presentazione di una fattura conforme può non costituire il fondamento, di per sé sola, per l’applicazione di un’aliquota del dazio individuale».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 20 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191 debba essere interpretato nel senso che, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, tale disposizione consente all’importatore di presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale conforme ai suoi requisiti, redatta a posteriori. 21 Secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tenere conto non solo dei suoi termini, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza Tigers, punto 21 e giurisprudenza citata). 22 Per quanto concerne il tenore letterale dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 2022/191, esso prevede che l’applicazione di un’aliquota di dazio antidumping individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati in tale disposizione.

In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società non elencate nel regolamento. 23 Da tale tenore letterale risulta chiaramente che la presentazione di una fattura valida, conforme ai requisiti enunciati in detta disposizione, costituisce una condizione indispensabile per l’applicazione di un’aliquota del dazio antidumping individuale.

Per contro, detto tenore letterale non precisa affatto il momento in cui tale fattura debba essere presentata.

Pertanto, esso non vieta che una fattura, che soddisfa tutti i requisiti enunciati in detta disposizione, sia presentata alle autorità doganali successivamente alla dichiarazione in dogana (v., per analogia, sentenza Tigers, punti 23 e 24).

Lo stesso tenore letterale non vieta nemmeno che tale fattura sia redatta o corretta a posteriori. 24 Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, occorre constatare che tale regolamento non contiene nessun’altra disposizione che precisi il momento in cui una fattura commerciale valida debba essere presentata in dogana. 25 A tale proposito, occorre precisare che l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione 2022/191 prevede che salvo diversa indicazione si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Pertanto, poiché tale regolamento di esecuzione non contiene indicazioni diverse, le modalità di deposito e di controllo delle dichiarazioni in dogana di prodotti soggetti a dazi antidumping sono disciplinate dal codice doganale dell’Unione (v., per analogia, sentenza Tigers, punto 27). 26 In proposito occorre rilevare che tale codice non precisa espressamente il momento in cui una fattura commerciale debba essere presentata. 27 Ciò premesso, da un lato, l’articolo 173 di detto codice prevede, in taluni casi, una procedura di domanda di rettifica a posteriori di una dichiarazione in dogana.

Il paragrafo 3 di tale articolo prevede che, su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci «per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione».

Pertanto, il dichiarante può presentare nuovi elementi e documenti giustificativi a sostegno di una domanda di rettifica. 28 Dall’altro lato, dagli articoli 46 e 48 del medesimo codice risulta che le autorità doganali possono verificare, tra l’altro, l’accuratezza e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione o in una notifica nonché l’esistenza, l’autenticità, l’accuratezza e la validità di documenti. 29 Da tali disposizioni del codice doganale dell’Unione risulta che, in talune circostanze, è consentito presentare nuovi elementi che possono essere presi in considerazione dalle autorità doganali, e ciò anche successivamente alla dichiarazione in dogana, sotto il controllo di tali autorità.

Orbene, nulla indica che sia escluso presentare una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti enunciati all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191 (v., per analogia, sentenza Tigers, punti 31 e 32). 30 Tale conclusione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento di esecuzione. 31 Infatti, a termini del considerando 606 di detto regolamento di esecuzione, per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. 32 Tale applicazione è garantita quando i dazi antidumping vengono fissati alla luce di elementi la cui esattezza ha potuto essere verificata, se necessario facendo ricorso agli articoli 46 e 48 del codice doganale dell’Unione (v., per analogia, sentenza Tigers, punto 35). 33 Di conseguenza, in considerazione del fatto che il regolamento di esecuzione 2022/191 persegue l’obiettivo di ridurre i rischi di elusione mediante la corretta applicazione dei dazi antidumping, esso dev’essere inteso nel senso che autorizza gli importatori interessati a presentare una fattura commerciale valida o una versione corretta o nuova di tale fattura, anche successivamente alla dichiarazione in dogana (v., per analogia, sentenza Tigers, punto 36). 34 Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191 dev’essere interpretato nel senso che, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, tale disposizione consente all’importatore di presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale conforme ai suoi requisiti, redatta a posteriori.

Sulla seconda questione 35 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, letto alla luce del considerando 607 di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che il fatto di presentare una fattura commerciale relativa a una merce soggetta a un’aliquota del dazio antidumping individuale, valida e rispondente ai requisiti di tale disposizione, giustifichi automaticamente, di per sé, l’applicazione di tale aliquota. 36 Come rilevato al punto 23 della presente sentenza, in primo luogo, dalla formulazione stessa dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191 risulta che la presentazione di una fattura valida, conforme ai requisiti enunciati in tale disposizione, costituisce una condizione indispensabile per l’applicazione di un’aliquota del dazio antidumping individuale.

Tuttavia, tale formulazione non contiene alcuna precisazione quanto alla questione se la presentazione di una siffatta fattura costituisca una condizione sufficiente per l’applicazione di un’aliquota individuale. 37 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, occorre ricordare che, come risulta dal punto 25 della presente sentenza, tale disposizione dev’essere combinata con le disposizioni pertinenti del codice doganale dell’Unione. 38 A tale proposito, occorre sottolineare, anzitutto, che l’articolo 15, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione obbliga i dichiaranti a fornire, nella loro dichiarazione, informazioni accurate e complete.

Inoltre, come già rilevato al punto 28 della presente sentenza, dagli articoli 46 e 48 di tale codice risulta che le autorità doganali possono controllare, tra l’altro, l’accuratezza e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione o in una notifica nonché l’esistenza, l’autenticità, l’accuratezza e la validità di documenti.

Infine, come risulta dal punto 27 della presente sentenza, l’articolo 173, paragrafo 3, di detto codice consente, in taluni casi, la modifica della dichiarazione in dogana entro tre anni dalla data di accettazione di quest’ultima. 39 Orbene, la presentazione di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti enunciati all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, non può impedire l’esercizio, da parte delle autorità doganali, dei loro poteri di controllo e di verifica.

In tali circostanze, occorre considerare che la presentazione di tale fattura non comporta ipso facto l’applicazione di un’aliquota del dazio antidumping individuale. 40 Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli obiettivi della normativa nel contesto della quale si inserisce l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, occorre ricordare, anzitutto, che dal considerando 15 del codice doganale dell’Unione risulta, in sostanza, che quest’ultimo ha come obiettivo la lotta antifrode e che i controlli doganali sono inerenti alla realizzazione di tale obiettivo (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑640/21 , EU:C:2023:457 , punti 45 e 46 ). 41 Tale obiettivo di lotta antifrode si riflette altresì, più specificamente, nei considerando 606 e 607 del regolamento di esecuzione 2022/191.

Certamente, dal primo di tali considerando risulta che, per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze tra le diverse aliquote del dazio antidumping, è necessario che le società che chiedono l’applicazione di un’aliquota del dazio antidumping individuale presentino una fattura commerciale conforme ai requisiti enunciati all’articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione.

Tuttavia, dal secondo di tali considerando risulta che la presentazione di tale fattura non è l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione.

Infatti, anche in presenza di una fattura conforme in ogni punto a tali requisiti, tali autorità devono effettuare i loro consueti controlli richiedendo, in particolare, la produzione di documenti supplementari al fine di verificare l’esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione in dogana e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata, conformemente alla normativa doganale. 42 Qualsiasi interpretazione contraria, secondo la quale la semplice presentazione di una fattura valida sarebbe sufficiente, anche se contenesse dichiarazioni false, a rendere applicabile un’aliquota di dazio antidumping individuale, rischierebbe di privare di effetto tali norme, che sono necessarie per lottare efficacemente contro la frode, e di favorire le possibilità di frode manifestamente contrarie agli obiettivi della normativa doganale. 43 Dalle considerazioni che precedono risulta che la presentazione di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti enunciati all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, costituisce una condizione necessaria per determinare l’aliquota del dazio antidumping individuale, ma non garantisce automaticamente l’applicazione di tale aliquota.

Infatti, anche in presenza di una fattura siffatta, le autorità doganali devono, conformemente alle norme doganali, essere in grado di verificare l’esattezza delle informazioni contenute in detta fattura. 44 Occorre quindi rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, letto alla luce del considerando 607 di quest’ultimo, dev’essere interpretato nel senso che il fatto di presentare una fattura commerciale relativa a una merce soggetta a un’aliquota del dazio antidumping individuale, valida e rispondente ai requisiti di tale disposizione, non giustifica automaticamente, di per sé, l’applicazione di tale aliquota.

Sulle spese 45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, dev’essere interpretato nel senso che: ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, tale disposizione consente all’importatore di presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale conforme ai suoi requisiti, redatta a posteriori. 2) L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, letto alla luce del considerando 607 dello stesso, dev’essere interpretato nel senso che: il fatto di presentare una fattura commerciale relativa a una merce soggetta a un’aliquota del dazio antidumping individuale, valida e rispondente ai requisiti di tale disposizione, non giustifica automaticamente, di per sé, l’applicazione di tale aliquota.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0889 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 21 maggio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 – Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese – Articolo 1, paragrafo 3 – Dichiarazione in dogana – Domanda di rettifica – Presentazione, da parte dell’importatore, successivamente alla dichiarazione in dogana, di una fattura commerciale rispondente ai requisiti di tale disposizione» Nella causa C‑889/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), con decisione del 20 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 20 dicembre 2024, nel procedimento «[OSCURATO:PERSONA] 2» SIA contro [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin (relatore), M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: A. Biondi cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo lettone, da E. Bārdiņš, J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti; – per il governo belga, da S. Baeyens e M. Jacobs in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da I. Naglis e R. Pethke, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ( GU 2022, L 36, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «[OSCURATO:PERSONA] 2» SIA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società di diritto lettone, e il [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria, Lettonia) in merito al rigetto, da parte di quest’ultima, della domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta alla rettifica di dichiarazioni in dogana sulla base di fatture commerciali valide redatte successivamente a tali dichiarazioni. Contesto normativo Regolamento di esecuzione 2022/191 3 I considerando 606 e 607 del regolamento di esecuzione 2022/191 recitano: «(606) Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a “tutte le altre società”. (607) Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche se viene presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata, in conformità della normativa doganale». 4 L’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione così dispone: «1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC 73181290, 73181491, 73181499, 73181558, 73181568, 73181582, 73181588, ex73181595 (codici TARIC 7318159519 e 7318159589), ex73182100 (codici TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 e 7318210098) ed ex73182200 (codici TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 e 7318220098). 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e prodotto dalle società elencate in appresso sono le seguenti: [OSCURATO:PERSONA] del dazio antidumping definitivo (%) Codice addizionale TARIC (…) (…) (…) Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 39,6 Tutte le altre società 86,5 C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: “Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte”. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali». 5 L’allegato di detto regolamento di esecuzione, intitolato «Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione», è costituito da una tabella che si presenta nella forma seguente: «[OSCURATO:PERSONA] addizionale TARIC (…) (…) (…) Repubblica popolare cinese [OSCURATO:PERSONA] C797 (…) (…) (…)» Codice doganale dell’Unione 6 L’articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione», rubricato «Fornitura di informazioni alle autorità doganali», così dispone: «1.   Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell’espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli. 2.   La presentazione di una dichiarazione in dogana, di una dichiarazione per la custodia temporanea, di una dichiarazione sommaria di entrata, di una dichiarazione sommaria di uscita, di una dichiarazione di riesportazione o di una notifica di riesportazione di una persona alle autorità doganali o di una domanda per ottenere un’autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda: a) l’accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda; b) l’autenticità, l’accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda; e c) se del caso, l’osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate. Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o a esse comunicata, in qualsiasi altra forma. (…)». 7 L’articolo 46 di tale codice, intitolato «Gestione del rischio e controlli doganali», al paragrafo 1 dispone: «Le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario. Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell’accuratezza e della completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifiche e dell’esistenza, dell’autenticità, dell’accuratezza e della validità di documenti, nell’esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili». 8 L’articolo 48 di detto codice, recante il titolo «Controllo a posteriori», è formulato nei termini seguenti: «Ai fini dei controlli doganali, le autorità doganali possono verificare l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione in dogana, in una dichiarazione per la custodia temporanea, in una dichiarazione sommaria di entrata, in una dichiarazione sommaria di uscita, in una dichiarazione di riesportazione o in una notifica di riesportazione, nonché l’esistenza, l’autenticità, l’accuratezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento e può esaminare la contabilità del dichiarante e altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci dopo averle svincolate. Le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità. Tali controlli possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il rappresentante del titolare, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati». 9 L’articolo 173 dello stesso codice, intitolato «Modifica della dichiarazione in dogana», al paragrafo 3 prevede: «Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 Nel luglio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato tre dichiarazioni in dogana ai fini dell’immissione in libera pratica di merci qualificate come «rondelle di ferro o acciaio» (in prosieguo: le «merci di cui trattasi»), acquistate presso la [OSCURATO:PERSONA]., Ltd, una società con sede in Cina. Le merci di cui trattasi sono state dichiarate con il codice 73182200 della nomenclatura combinata figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021 ( GU 2021, L 385, pag. 1 ) (in prosieguo: la «NC»), e con il codice 7318220098 della tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) di cui all’articolo 2 del regolamento n. 2658/87. 11 Tali dichiarazioni in dogana erano accompagnate da fatture recanti la data del 22 dicembre 2021, che non indicavano né l’identità del loro emittente né il produttore delle merci di cui trattasi alle quali esse si riferivano. Di conseguenza, le merci di cui trattasi sono state soggette all’aliquota del dazio antidumping definitivo dell’86,5% (codice addizionale TARIC C999), applicabile a «tutte le altre società», conformemente alla tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2022/191. 12 Nel settembre 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’amministrazione tributaria una domanda di rettifica di dette dichiarazioni in dogana. Con tale rettifica, la [OSCURATO:PERSONA] intendeva sostituire il codice addizionale TARIC C999 con il codice addizionale TARIC C797, applicabile alle importazioni provenienti dal fabbricante [OSCURATO:PERSONA], elencato nell’allegato del regolamento di esecuzione 2022/191. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], ne doveva risultare l’applicazione dell’aliquota del dazio antidumping definitivo del 39,6%, applicabile alle «altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato», come previsto dal medesimo articolo 1, paragrafo 2. Tale domanda di rettifica era accompagnata da una seconda versione delle tre fatture menzionate al punto precedente, che tuttavia recavano nuovamente la data del 22 dicembre 2021. 13 L’amministrazione tributaria ha nondimeno rifiutato di procedere alle rettifiche richieste con la motivazione che la dichiarazione del fabbricante non era conforme ai requisiti dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191. Da un lato, essa ha rilevato che il prodotto ivi indicato, ossia «viti», non poteva essere assimilato al prodotto dichiarato, ossia «rondelle». Dall’altro, essa ha rilevato che la dichiarazione rettificata non conteneva né il nome del rappresentante che l’aveva firmata né la data. 14 Il 6 marzo 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’amministrazione tributaria una nuova domanda diretta alla rettifica delle tre dichiarazioni in dogana, accompagnata da una terza versione delle tre fatture di cui al punto 11 della presente sentenza. Questi nuovi documenti, benché redatti successivamente alle dichiarazioni in dogana, recavano ancora la data del 22 dicembre 2021. Con tre decisioni adottate il 15 dicembre 2023 l’amministrazione tributaria, pur avendo constatato che queste ultime fatture soddisfacevano ormai i requisiti formali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, ha ciononostante nuovamente rifiutato di rettificare tali dichiarazioni in dogana. 15 L’amministrazione tributaria, facendo riferimento, in particolare, ai considerando 606 e 607 del regolamento di esecuzione 2022/191 e alla sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 ; in prosieguo: la sentenza Tigers, EU:C:2017:754 ), ha infatti considerato che la presentazione, successivamente al deposito di una dichiarazione in dogana, di una fattura conforme ai requisiti di tale articolo 1, paragrafo 3, non era di per sé sufficiente per chiedere l’applicazione automatica dell’aliquota del dazio antidumping individuale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentare, a tal fine, elementi di prova che dimostrassero inequivocabilmente che la [OSCURATO:PERSONA] era il produttore effettivo delle merci di cui trattasi, cosa che tale importatore non avrebbe fatto. 16 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tali decisioni dell’amministrazione tributaria dinanzi all’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), giudice del rinvio. A sostegno del suo ricorso, essa asserisce di essersi conformata ai requisiti formali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, circostanza ammessa dalla stessa amministrazione tributaria. Pertanto, quest’ultima avrebbe dovuto accettare la rettifica delle dichiarazioni in dogana di cui trattasi e applicare l’aliquota ridotta del dazio antidumping applicabile alla [OSCURATO:PERSONA]. 17 Il giudice del rinvio esprime dubbi quanto al fatto che un importatore possa pretendere il diritto di rettificare una dichiarazione in dogana che non soddisfaceva dall’inizio i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191 producendo, successivamente a tale dichiarazione, e ai fini dell’applicazione di un’aliquota del dazio antidumping ridotta, una fattura conforme a tali requisiti. 18 Peraltro, il giudice del rinvio rileva una potenziale contraddizione tra la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, che richiederebbe la presentazione di una fattura commerciale valida, e il considerando 607 di tale regolamento, secondo il quale la presentazione di tale fattura non dovrebbe essere l’unico elemento che le autorità doganali dovrebbero prendere in considerazione. 19 In tali circostanze, l’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, nelle circostanze del procedimento principale, l’articolo 1, paragrafo 3, del [regolamento di esecuzione 2022/191] debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’istituzione di un dazio antidumping definitivo, un importatore può presentare, dopo la presentazione della dichiarazione in dogana, una fattura valida preparata retroattivamente. 2) Se l’articolo 1, paragrafo 3, del [regolamento di esecuzione 2022/191], in combinato disposto con il considerando 607 dello stesso, debba essere interpretato nel senso che la presentazione di una fattura conforme può non costituire il fondamento, di per sé sola, per l’applicazione di un’aliquota del dazio individuale». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 20 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191 debba essere interpretato nel senso che, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, tale disposizione consente all’importatore di presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale conforme ai suoi requisiti, redatta a posteriori. 21 Secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tenere conto non solo dei suoi termini, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza Tigers, punto 21 e giurisprudenza citata). 22 Per quanto concerne il tenore letterale dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 2022/191, esso prevede che l’applicazione di un’aliquota di dazio antidumping individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati in tale disposizione. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società non elencate nel regolamento. 23 Da tale tenore letterale risulta chiaramente che la presentazione di una fattura valida, conforme ai requisiti enunciati in detta disposizione, costituisce una condizione indispensabile per l’applicazione di un’aliquota del dazio antidumping individuale. Per contro, detto tenore letterale non precisa affatto il momento in cui tale fattura debba essere presentata. Pertanto, esso non vieta che una fattura, che soddisfa tutti i requisiti enunciati in detta disposizione, sia presentata alle autorità doganali successivamente alla dichiarazione in dogana (v., per analogia, sentenza Tigers, punti 23 e 24). Lo stesso tenore letterale non vieta nemmeno che tale fattura sia redatta o corretta a posteriori. 24 Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, occorre constatare che tale regolamento non contiene nessun’altra disposizione che precisi il momento in cui una fattura commerciale valida debba essere presentata in dogana. 25 A tale proposito, occorre precisare che l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione 2022/191 prevede che salvo diversa indicazione si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Pertanto, poiché tale regolamento di esecuzione non contiene indicazioni diverse, le modalità di deposito e di controllo delle dichiarazioni in dogana di prodotti soggetti a dazi antidumping sono disciplinate dal codice doganale dell’Unione (v., per analogia, sentenza Tigers, punto 27). 26 In proposito occorre rilevare che tale codice non precisa espressamente il momento in cui una fattura commerciale debba essere presentata. 27 Ciò premesso, da un lato, l’articolo 173 di detto codice prevede, in taluni casi, una procedura di domanda di rettifica a posteriori di una dichiarazione in dogana. Il paragrafo 3 di tale articolo prevede che, su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci «per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione». Pertanto, il dichiarante può presentare nuovi elementi e documenti giustificativi a sostegno di una domanda di rettifica. 28 Dall’altro lato, dagli articoli 46 e 48 del medesimo codice risulta che le autorità doganali possono verificare, tra l’altro, l’accuratezza e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione o in una notifica nonché l’esistenza, l’autenticità, l’accuratezza e la validità di documenti. 29 Da tali disposizioni del codice doganale dell’Unione risulta che, in talune circostanze, è consentito presentare nuovi elementi che possono essere presi in considerazione dalle autorità doganali, e ciò anche successivamente alla dichiarazione in dogana, sotto il controllo di tali autorità. Orbene, nulla indica che sia escluso presentare una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti enunciati all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191 (v., per analogia, sentenza Tigers, punti 31 e 32). 30 Tale conclusione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento di esecuzione. 31 Infatti, a termini del considerando 606 di detto regolamento di esecuzione, per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. 32 Tale applicazione è garantita quando i dazi antidumping vengono fissati alla luce di elementi la cui esattezza ha potuto essere verificata, se necessario facendo ricorso agli articoli 46 e 48 del codice doganale dell’Unione (v., per analogia, sentenza Tigers, punto 35). 33 Di conseguenza, in considerazione del fatto che il regolamento di esecuzione 2022/191 persegue l’obiettivo di ridurre i rischi di elusione mediante la corretta applicazione dei dazi antidumping, esso dev’essere inteso nel senso che autorizza gli importatori interessati a presentare una fattura commerciale valida o una versione corretta o nuova di tale fattura, anche successivamente alla dichiarazione in dogana (v., per analogia, sentenza Tigers, punto 36). 34 Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191 dev’essere interpretato nel senso che, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, tale disposizione consente all’importatore di presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale conforme ai suoi requisiti, redatta a posteriori. Sulla seconda questione 35 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, letto alla luce del considerando 607 di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che il fatto di presentare una fattura commerciale relativa a una merce soggetta a un’aliquota del dazio antidumping individuale, valida e rispondente ai requisiti di tale disposizione, giustifichi automaticamente, di per sé, l’applicazione di tale aliquota. 36 Come rilevato al punto 23 della presente sentenza, in primo luogo, dalla formulazione stessa dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191 risulta che la presentazione di una fattura valida, conforme ai requisiti enunciati in tale disposizione, costituisce una condizione indispensabile per l’applicazione di un’aliquota del dazio antidumping individuale. Tuttavia, tale formulazione non contiene alcuna precisazione quanto alla questione se la presentazione di una siffatta fattura costituisca una condizione sufficiente per l’applicazione di un’aliquota individuale. 37 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, occorre ricordare che, come risulta dal punto 25 della presente sentenza, tale disposizione dev’essere combinata con le disposizioni pertinenti del codice doganale dell’Unione. 38 A tale proposito, occorre sottolineare, anzitutto, che l’articolo 15, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione obbliga i dichiaranti a fornire, nella loro dichiarazione, informazioni accurate e complete. Inoltre, come già rilevato al punto 28 della presente sentenza, dagli articoli 46 e 48 di tale codice risulta che le autorità doganali possono controllare, tra l’altro, l’accuratezza e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione o in una notifica nonché l’esistenza, l’autenticità, l’accuratezza e la validità di documenti. Infine, come risulta dal punto 27 della presente sentenza, l’articolo 173, paragrafo 3, di detto codice consente, in taluni casi, la modifica della dichiarazione in dogana entro tre anni dalla data di accettazione di quest’ultima. 39 Orbene, la presentazione di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti enunciati all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, non può impedire l’esercizio, da parte delle autorità doganali, dei loro poteri di controllo e di verifica. In tali circostanze, occorre considerare che la presentazione di tale fattura non comporta ipso facto l’applicazione di un’aliquota del dazio antidumping individuale. 40 Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli obiettivi della normativa nel contesto della quale si inserisce l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, occorre ricordare, anzitutto, che dal considerando 15 del codice doganale dell’Unione risulta, in sostanza, che quest’ultimo ha come obiettivo la lotta antifrode e che i controlli doganali sono inerenti alla realizzazione di tale obiettivo (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑640/21 , EU:C:2023:457 , punti 45 e 46 ). 41 Tale obiettivo di lotta antifrode si riflette altresì, più specificamente, nei considerando 606 e 607 del regolamento di esecuzione 2022/191. Certamente, dal primo di tali considerando risulta che, per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze tra le diverse aliquote del dazio antidumping, è necessario che le società che chiedono l’applicazione di un’aliquota del dazio antidumping individuale presentino una fattura commerciale conforme ai requisiti enunciati all’articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione. Tuttavia, dal secondo di tali considerando risulta che la presentazione di tale fattura non è l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche in presenza di una fattura conforme in ogni punto a tali requisiti, tali autorità devono effettuare i loro consueti controlli richiedendo, in particolare, la produzione di documenti supplementari al fine di verificare l’esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione in dogana e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata, conformemente alla normativa doganale. 42 Qualsiasi interpretazione contraria, secondo la quale la semplice presentazione di una fattura valida sarebbe sufficiente, anche se contenesse dichiarazioni false, a rendere applicabile un’aliquota di dazio antidumping individuale, rischierebbe di privare di effetto tali norme, che sono necessarie per lottare efficacemente contro la frode, e di favorire le possibilità di frode manifestamente contrarie agli obiettivi della normativa doganale. 43 Dalle considerazioni che precedono risulta che la presentazione di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti enunciati all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, costituisce una condizione necessaria per determinare l’aliquota del dazio antidumping individuale, ma non garantisce automaticamente l’applicazione di tale aliquota. Infatti, anche in presenza di una fattura siffatta, le autorità doganali devono, conformemente alle norme doganali, essere in grado di verificare l’esattezza delle informazioni contenute in detta fattura. 44 Occorre quindi rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, letto alla luce del considerando 607 di quest’ultimo, dev’essere interpretato nel senso che il fatto di presentare una fattura commerciale relativa a una merce soggetta a un’aliquota del dazio antidumping individuale, valida e rispondente ai requisiti di tale disposizione, non giustifica automaticamente, di per sé, l’applicazione di tale aliquota. Sulle spese 45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, dev’essere interpretato nel senso che: ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, tale disposizione consente all’importatore di presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale conforme ai suoi requisiti, redatta a posteriori. 2) L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2022/191, letto alla luce del considerando 607 dello stesso, dev’essere interpretato nel senso che: il fatto di presentare una fattura commerciale relativa a una merce soggetta a un’aliquota del dazio antidumping individuale, valida e rispondente ai requisiti di tale disposizione, non giustifica automaticamente, di per sé, l’applicazione di tale aliquota. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lettone.