CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 30281/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16498/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha trasmesso memoria difensiva, con allegazioni, che ha documentato la revoca della libertà vigilata disposta con ordinanza dalla Corte d’appello di Torino in data 15 aprile 2025. Ritenuto in fatto 1.E’ stata impugnata la sentenza della Corte d’appello di Torinodel 23 gennaio 2025, che ha confermato la sentenza deliberata dal g.u.p. nel rito abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] ordine al delitto di cui ag l’artt. 81 cpv., 612 bis commi 1 e 2 cod. pen. , commess i in danno della moglie [OSCURATO:PERSONA], con cui era in fase di separazione coniugale, e dei due figli Samuele e Jacopo . Con la pronuncia di primo grado sono state riconosciute all’imputato le attenuanti generiche e la diminuente del vizio parziale di mente ed è stata applicata al prevenuto la misura di sicurezza della libertà vigilata. 2.Il ricorso per cassazione, a firma di difensore abilitato, ha dedotto un unico motivo, fondato sugli assunti vizi di cui all’art. 606 lett.b) ed e) del codice di rito, in relazione al mancato accoglimento del motivo di gravame riguardante il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, di cui l’imputato, incensurato, sarebbe stato meritevole sulla scorta di evidenze documentali, di tipo sanitario e peritale, chiaramente dimostrative del venir meno del giudizio di pericolosità sociale e della completa riabilitazione del prevenuto. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.L’art. 164 comma 2 n. 2) del Codice penalestabilisce che “la sospensione condizionale della pena non può essere conceduta […] allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa”. Quanto sancito dal precetto, rimasto tale dall’introduzione del Codice penale del 1930, deve essere temperato con gli enunciati della legge n. 663 del 1986, che ne hanno imposto un’interpretazione costituzionalmente orientata, volta a modulare l’applicazione delle misure di sicurezza personali sull’accertamento contingente, volta per volta, della pericolosità sociale dell’imputato, intesa come probabilitàdi commissione di nuovi fatti preveduti dalla legge come reato (art. 203 cod. pen.).Nel caso di specie, infatti, la sentenza di condanna di primo grado, pur comminando una pena compresa nei limiti del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha riconosciuto l’attenuante del vizio parziale di mente ed applicato, in considerazione dell’accertamento in concreto della pericolosità sociale dell’imputato, la misura di sicurezza della libertà vigilata. Il verdetto d’appello, al quale non è statoposto con i motivi di gravame il tema della sussistenza dei presupposti della misura di sicurezza, perciò confermatanel rispetto del principio devolutivo, ha ribadito l’impossibilità di concessione della sospensione condizionale della pena, in adesione al dettato normativo. Non rileva che i contenuti della motivazione si siano estesi a più ampie valutazioni di merito,perché oggetto di doglianza era una questione di diritto e dunque, se questa è stata correttamente risolta dal giudice del merito, rimane irrilevante se la soluzione sia stata adottata immotivatamente ovvero con motivazione eccentrica o illogica e, conseguentemente, la stessa o la sua mancanza non può costituire motivo di doglianza con il ricorso per cassazione (Sez. Un., n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi e altri, in motivazione; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Sicchè non ha punto incidenza che – nelle more tra la proposizione del ricorso e la presente decisione -il riesame della pericolosità disposto dalla Corte territoriale a mente dell’art. 208 cod. pen. abbia imposto la revoca della misura di sicurezza per il progressivo dissolvimento della pericolosità, perché tale decisione ha efficacia ex nunc, in virtù di un apprezzamento sanitario postumo, che non ha evidentemente travolto le valutazioni eseguite nel corso del processo di cognizione, sulle quali la sentenza impugnata ha fondato il proprio convincimento, nient’affatto illogico e divaricante. 2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento . 3.La natura del reato e dei rapporti tra il ricorrente e le persone offese impongono l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati