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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12820/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Novara, in data 15 maggio 2019, all'esito di rito ordinario, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen. quanto a Notaro, così riqualificato il delitto di cui al capo 1) (artt. 110, 629 cod. pen.), nonché ai reati ascritti a Iuliano ai capi 2) (artt. 81, 56, 610 cod. pen.), 4) v (artt. 582, 585, comma 1, in rel. all'art. 576 n. 1 cod. pen.) e quelli di cui agli artt. 610 e 612 cod. pen. contestati al capo 3).

In ordine al reato di cui al capo 1), infine, si rileva che la Corte territoriale ha pronunciato assoluzione dell'odierno ricorrente per non aver commesso il fatto.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione lo Iuliano, per il tramite del difensore, denunciando due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 601, 604, 605, 102, 179 cod. proc. pen.

L'aggravante di cui al capo 1), per essere la condotta commessa da più persone riunite, in uno al trasferimento del processo da udienza preliminare al Tribunale in composizione monocratica e, poi, da questo al Tribunale collegiale, sono momenti processuali che, a parere della difesa, come dedotto dinanzi alla Corte territoriale, avrebbero rimesso in termini l'imputato per valutare la definizione del procedimento con il rito alternativo.

Peraltro, si osserva che trattandosi di aggravante speciale, questa doveva essere oggetto di modifica del capo di imputazione, con conseguente necessità di informazione delle parti assenti, come tempestivamente eccepito.

Si sottolinea che si tratta di eccezione, reiterata anche dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, sempre respinta, nonostante la dedotta violazione dell'art. 6 CEDU in tema di giusto processo, con riferimento al diritto dell'imputato ad essere informato compiutamente e tempestivamente dell'accusa (si richiama la pronuncia Drassich c.

Italia). 2.1.Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per vizio di motivazione.

Si contesta il punto che rileva l'inammissibilità per carenza di interesse dell'eccezione formulata (pag. 8), stante l'intervenuta assoluzione dal capo 1).

Si evidenzia che il diritto di difesa è sancito dagli artt. 24 Cost. e 6 CEDU.

La rivisitazione del capo di imputazione è stata operata dal Tribunale in composizione monocratica.

Si richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui, in caso di contestazione di circostanza aggravante che già risultava dagli atti, non prevede la facoltà dell'imputato di chiedere, al giudice del dibattimento, il rito abbreviato per il fatto oggetto di nuova contestazione. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, L. Giordano, ha fatto pervenire conclusioni scritte, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto- legge 1/04/2021, n. 44, come convertito, con le quali ha chiesto l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.In via preliminare, deve essere rilevata la carenza di interesse in capo al ricorrente, in relazione alle questioni poste, trattandosi di deduzioni che attengono al reato di cui al capo 1) dell'imputazione, fatto per il quale il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto.

Va, invero, osservato che, secondo l'indirizzo di questa Corte di legittimità nella sua composizione più autorevole, dal quale non vi è ragione di discostarsi, va illustrato, specificamente, l'interesse ad impugnare.

Questo deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità.

Il che si verifica quando, con l'impugnazione, si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato (Sez.

U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez.

U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976). 1.1.Va, inoltre, rilevata la genericità della questione posta con il primo motivo di ricorso anche sotto altro profilo, non risultando, nel caso al vaglio, più possibile richiedere di procedere con il rito abbreviato, rito speciale che non risulta chiesto da Iuliano nella celebrata udienza preliminare.

1.2. In ogni caso, in relazione ad entrambi i motivi di ricorso, va rilevato che l'art. 33-septies cod. proc. pen. prevede che, nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

Fuori dai casi previsti dal comma 1 se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Dalla lettera della norma deriva che il Tribunale in composizione monocratica deve procedere alla trasmissione "interna" degli atti al medesimo ufficio in composizione collegiale e non al pubblico ministero, in tutti i casi in cui sia già stata celebrata l'udienza preliminare.

Diversamente, il giudice deve disporre la restituzione degli atti all'inquirente, con conseguente regressione del procedimento alla fase delle indagini, allo scopo di consentire la celebrazione dell'udienza preliminare e di mettere, pertanto, l'imputato nella condizione di esercitare tutte le prerogative che il codice di rito riserva in detta fase, con particolare riguardo alle opzioni in rito.

Questa Corte, sul punto, ha affermato che allorquando sia rilevata la violazione delle disposizioni in tema di attribuzione degli affari alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica piuttosto che collegiale, il Tribunale in composizione monocratica deve disporre la trasmissione degli atti per "via orizzontale" al Tribunale in composizione collegiale e non al pubblico ministero, sempre che sia stata celebrata l'udienza preliminare per l'originario reato (tra le altre, Sez. 6, n. 7482 del 26/01/2017, Burrasca, Rv. 269376; Sez. 6, n. 18195 del 13/04/2016, Pisapia, Rv. 266929).

Questa Corte, poi, riunita nel suo più ampio consesso, ha chiarito che l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33-bis e 33-ter cod. proc. pen. comporta, quale regola generale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero.

Ciò salvo che all'imputato spettasse il passaggio dalla fase processuale dell'udienza preliminare e tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato (Sez.

U, n. 29316 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264262; Sez. 1, n. 34163 del 15/07/2014, Santoro; Sez. 1, n. 19512 del 15/04/2010, Carella, Rv. 247204; Sez. 6, n. 31759 del 15/06/2006, Carta, Rv. 234864).

In altri termini, l'art. 33-septies, comma 2, cod. proc. pen. è riferito esclusivamente all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi non solo che il reato è stato erroneamente ritenuto tra quelli attribuibili alla cognizione del giudice in composizione monocratica anziché collegiale, ma che a causa di tale errore l'udienza preliminare sia stata erroneamente omessa.

1.2.1. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si rileva che, nel caso di specie, il Tribunale monocratico non ha errato nel disporre la trasmissione "orizzontale" degli atti al Tribunale in composizione collegiale.

Né per effetto di tale trasmissione, può ritenersi rimesso in termini l'imputato per la richiesta di rito abbreviato, avendo questi già aderito alla scelta del dibattimento, non risultando aver optato per alcun rito alternativo nella celebrata udienza preliminare. 1.2.2.Nella specie, in definitiva, non è stato negato all'imputato il passaggio del procedimento attraverso il vaglio dell'udienza preliminare e non è intervenuta alcuna modifica dell'imputazione.

Risulta infatti, che sulla base dei medesimi elementi di fatto ricavabili dal tenore della imputazione, il giudice monocratico ha ritenuto la sussistenza di una circostanza aggravante non formalmente contestata con l'indicazione dell'articolo di riferimento, ma descritta nella contestazione, tale da radicare la competenza del Tribunale collegiale.

Sicché, non avendo l'imputato presentato in precedenza istanza di procedere con il rito speciale, questo non poteva essere nuovamente richiesto.

Infine, è appena il caso di osservare, anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, che nella specie, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 516 cod. proc. pen., anzi il Tribunale monocratico si è limitato a disporre, reputando il fatto descritto nel capo di imputazione di competenza del giudice collegiale cui ha trasmesso gli atti, senza procedere ad alcuna nuova contestazione. 2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] bara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Novara, in data 15 maggio 2019, all'esito di rito ordinario, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen. quanto a Notaro, così riqualificato il delitto di cui al capo 1) (artt. 110, 629 cod. pen.), nonché ai reati ascritti a Iuliano ai capi 2) (artt. 81, 56, 610 cod. pen.), 4) v (artt. 582, 585, comma 1, in rel. all'art. 576 n. 1 cod. pen.) e quelli di cui agli artt. 610 e 612 cod. pen. contestati al capo 3). In ordine al reato di cui al capo 1), infine, si rileva che la Corte territoriale ha pronunciato assoluzione dell'odierno ricorrente per non aver commesso il fatto. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione lo Iuliano, per il tramite del difensore, denunciando due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 601, 604, 605, 102, 179 cod. proc. pen. L'aggravante di cui al capo 1), per essere la condotta commessa da più persone riunite, in uno al trasferimento del processo da udienza preliminare al Tribunale in composizione monocratica e, poi, da questo al Tribunale collegiale, sono momenti processuali che, a parere della difesa, come dedotto dinanzi alla Corte territoriale, avrebbero rimesso in termini l'imputato per valutare la definizione del procedimento con il rito alternativo. Peraltro, si osserva che trattandosi di aggravante speciale, questa doveva essere oggetto di modifica del capo di imputazione, con conseguente necessità di informazione delle parti assenti, come tempestivamente eccepito. Si sottolinea che si tratta di eccezione, reiterata anche dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, sempre respinta, nonostante la dedotta violazione dell'art. 6 CEDU in tema di giusto processo, con riferimento al diritto dell'imputato ad essere informato compiutamente e tempestivamente dell'accusa (si richiama la pronuncia Drassich c. Italia). 2.1.Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per vizio di motivazione. Si contesta il punto che rileva l'inammissibilità per carenza di interesse dell'eccezione formulata (pag. 8), stante l'intervenuta assoluzione dal capo 1). Si evidenzia che il diritto di difesa è sancito dagli artt. 24 Cost. e 6 CEDU. La rivisitazione del capo di imputazione è stata operata dal Tribunale in composizione monocratica. Si richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui, in caso di contestazione di circostanza aggravante che già risultava dagli atti, non prevede la facoltà dell'imputato di chiedere, al giudice del dibattimento, il rito abbreviato per il fatto oggetto di nuova contestazione. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, L. Giordano, ha fatto pervenire conclusioni scritte, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto- legge 1/04/2021, n. 44, come convertito, con le quali ha chiesto l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.In via preliminare, deve essere rilevata la carenza di interesse in capo al ricorrente, in relazione alle questioni poste, trattandosi di deduzioni che attengono al reato di cui al capo 1) dell'imputazione, fatto per il quale il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto. Va, invero, osservato che, secondo l'indirizzo di questa Corte di legittimità nella sua composizione più autorevole, dal quale non vi è ragione di discostarsi, va illustrato, specificamente, l'interesse ad impugnare. Questo deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità. Il che si verifica quando, con l'impugnazione, si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato (Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976). 1.1.Va, inoltre, rilevata la genericità della questione posta con il primo motivo di ricorso anche sotto altro profilo, non risultando, nel caso al vaglio, più possibile richiedere di procedere con il rito abbreviato, rito speciale che non risulta chiesto da Iuliano nella celebrata udienza preliminare. 1.2. In ogni caso, in relazione ad entrambi i motivi di ricorso, va rilevato che l'art. 33-septies cod. proc. pen. prevede che, nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato. Fuori dai casi previsti dal comma 1 se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Dalla lettera della norma deriva che il Tribunale in composizione monocratica deve procedere alla trasmissione "interna" degli atti al medesimo ufficio in composizione collegiale e non al pubblico ministero, in tutti i casi in cui sia già stata celebrata l'udienza preliminare. Diversamente, il giudice deve disporre la restituzione degli atti all'inquirente, con conseguente regressione del procedimento alla fase delle indagini, allo scopo di consentire la celebrazione dell'udienza preliminare e di mettere, pertanto, l'imputato nella condizione di esercitare tutte le prerogative che il codice di rito riserva in detta fase, con particolare riguardo alle opzioni in rito. Questa Corte, sul punto, ha affermato che allorquando sia rilevata la violazione delle disposizioni in tema di attribuzione degli affari alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica piuttosto che collegiale, il Tribunale in composizione monocratica deve disporre la trasmissione degli atti per "via orizzontale" al Tribunale in composizione collegiale e non al pubblico ministero, sempre che sia stata celebrata l'udienza preliminare per l'originario reato (tra le altre, Sez. 6, n. 7482 del 26/01/2017, Burrasca, Rv. 269376; Sez. 6, n. 18195 del 13/04/2016, Pisapia, Rv. 266929). Questa Corte, poi, riunita nel suo più ampio consesso, ha chiarito che l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33-bis e 33-ter cod. proc. pen. comporta, quale regola generale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero. Ciò salvo che all'imputato spettasse il passaggio dalla fase processuale dell'udienza preliminare e tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato (Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264262; Sez. 1, n. 34163 del 15/07/2014, Santoro; Sez. 1, n. 19512 del 15/04/2010, Carella, Rv. 247204; Sez. 6, n. 31759 del 15/06/2006, Carta, Rv. 234864). In altri termini, l'art. 33-septies, comma 2, cod. proc. pen. è riferito esclusivamente all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi non solo che il reato è stato erroneamente ritenuto tra quelli attribuibili alla cognizione del giudice in composizione monocratica anziché collegiale, ma che a causa di tale errore l'udienza preliminare sia stata erroneamente omessa. 1.2.1. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si rileva che, nel caso di specie, il Tribunale monocratico non ha errato nel disporre la trasmissione "orizzontale" degli atti al Tribunale in composizione collegiale. Né per effetto di tale trasmissione, può ritenersi rimesso in termini l'imputato per la richiesta di rito abbreviato, avendo questi già aderito alla scelta del dibattimento, non risultando aver optato per alcun rito alternativo nella celebrata udienza preliminare. 1.2.2.Nella specie, in definitiva, non è stato negato all'imputato il passaggio del procedimento attraverso il vaglio dell'udienza preliminare e non è intervenuta alcuna modifica dell'imputazione. Risulta infatti, che sulla base dei medesimi elementi di fatto ricavabili dal tenore della imputazione, il giudice monocratico ha ritenuto la sussistenza di una circostanza aggravante non formalmente contestata con l'indicazione dell'articolo di riferimento, ma descritta nella contestazione, tale da radicare la competenza del Tribunale collegiale. Sicché, non avendo l'imputato presentato in precedenza istanza di procedere con il rito speciale, questo non poteva essere nuovamente richiesto. Infine, è appena il caso di osservare, anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, che nella specie, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 516 cod. proc. pen., anzi il Tribunale monocratico si è limitato a disporre, reputando il fatto descritto nel capo di imputazione di competenza del giudice collegiale cui ha trasmesso gli atti, senza procedere ad alcuna nuova contestazione. 2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] bara
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