CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 30219/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza del 7 novembre 2023emessa a seguito di rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed altri imputati non ricorrenti per i reatidi associazione a delinquere dedita alla falsificazione, spendita e introduzione nel territorio dello Stato di banconote contraffatte, nonché per i reati-finedi cui agli artt. 453 e 455 cod. pen. La Corte d’appello di Napoli, su gravame degli imputati, con sentenza del 17 settembre 2024 ha rideterminatole pene sulla base di quanto concordato dagli stessi con la pubblica accusa ex art. 599-biscod. proc. pen. 2. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per Cassazione i predetti imputati. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione,sostenendo che l'accordo raggiunto con il Procuratore Generale sulla pena non esonerasse il giudice d'appello dal valutare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, nella specie non operata se non in modo genericoe superficiale, nonché l’adeguatezza della pena richiesta alla gravità della violazione e alla sua funzione rieducativa. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza per la erronea qualificazione giuridica del fatto, mancando –a suo dire – sufficiente prova de l "previo concerto" col falsificatore o con l’intermediario, sicché avrebbe dovuto applicarsi l'art. 453 cod. pen.e non l’art. 455 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato l’immotivata applicazione di un aumento in continuazione per il delitto associativosuperiore rispetto a quelli di cui ai reati ex art. 453 cod. pen., pur essendo questi ultimi teoricamente più gravi, in quanto puniti con pene edittali superiori. [OSCURATO:PERSONA] ha, infine, dedotto la nullità della sentenza d’appello per mancanza ed illogicità della motivazione, contestandoche la Corte territoriale si fosse limitataa ratificare il contenuto del capo d'imputazione, senza motivare circa l'ipotetica insussistenza di elementi idonei a vanificare la pretesa punitiva e circa la congruità della pena. 3. I ricorsi sono inammissibili. Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio, a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-biscod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione ( così, tra le tante: Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02e Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (tra le tante in tal senso, si vedano: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01 e Sez. 6, Sentenza n. 20300 del 30/5/2025, non massimata, sulla qualificazione giuridica del fatto; Sez. 2, Ordinanza n. 24522 del 17/6/2025 e Sez. 3, Sentenza n. 24317 del 7/3/2025, non massimate, su eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen; Sez. 2, Ordinanza n. 24522 del 17/6/2025, non massimata su censure inerenti il trattamento sanzionatorio, ma non la sua illegalità; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484-01, sulla mancata applicazione di pene sostitutive). Iricorsivanno, pertanto, dichiarati inammissibil i senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-biscod. proc. pen., con condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.