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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 11753/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la configurabilità della calunnia perché relativa a reati procedibili a querela, nella specie non presentata, è manifestamente infondato, in quanto basato su una ricostruzione parziale e alternativa del fatto, senza reale confronto con la motivazione resa, dalla quale risulta chiara e affatto generica l'accusa di furto formulata a carico della persona offesa; considerato che l'insussistenza dell'aggravante del furto è meramente asserita; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "dente [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A , 3 2 gg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la configurabilità della calunnia perché relativa a reati procedibili a querela, nella specie non presentata, è manifestamente infondato, in quanto basato su una ricostruzione parziale e alternativa del fatto, senza reale confronto con la motivazione resa, dalla quale risulta chiara e affatto generica l'accusa di furto formulata a carico della persona offesa; considerato che l'insussistenza dell'aggravante del furto è meramente asserita; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "dente [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A , 3 2 gg
Sentenza Cassazione n. 11753/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris