Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 29750/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

i.p. del Tribunale di Roma del 3/2/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 3.2.2026, il G.i.p. del Tribunale di Roma hadichiarato il non luogo a provvedere su una istanza, presentata nell’interesse diLuca Parmeggiani il 27.1.2026, di revoca dell’ordinanza emessa all’udienza del15.1.2026 oppure di remissione in termini per la pena sostitutiva.In particolare, il G.i.p., dopo aver sospeso il processo nei confronti diParmeggiani per la richiesta di pena sostitutiva formulata all’esito della letturadel dispositivo di condanna all’udienza del 20.11.2025, aveva poi confermato ildispositivo stesso nella successiva udienza del 15.1.2026, fissata ex art. 545-biscod. proc. pen., dando atto che l’UEPE avesse comunicato con nota del12.1.2026 la mancata collaborazione dell'imputato e dei suoi difensoriall'elaborazione del programma della pena sostitutiva della detenzionedomiciliare.Dava atto, altresì, che, con nota del 14.1.2026 depositata in cancelleria, ildifensore dell'imputato aveva fatto presente di non essere mai stato contattatodall’UEPE.

Ciò nondimeno, il giudice, «preso atto della situazione non cristallina»e ritenuto che il procedimento non potesse essere sospeso per più di sessantagiorni, confermava la sentenza e il dispositivo.Tanto premesso, il G.i.p., con il provvedimento qui impugnato, ha ritenutoche non fosse possibile accedere alla richiesta dell’imputato, essendo la sentenzanel frattempo passata in giudicato e rilevando che comunque non si determinavaalcun pregiudizio per l’imputato, il quale può formulare al magistrato disorveglianza la richiesta di detenzione domiciliare quale misura alternativa alladetenzione.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di LucaParmeggiani, articolando un unico motivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., 20-bis cod.pen.La difesa – evidenzia il ricorso - ha appreso solo in data 19/1/2026 che inrealtà l’UEPE si era messa in contatto con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il qualetuttavia non è il difensore di fiducia di Parmeggiani in questo procedimento.

Aseguito dell'interlocuzione con gli effettivi difensori dell'imputato, l’UEPE avevaprovveduto a comunicare al giudice con nota dello stesso 19/1/2026 che,contattato l'avvocato D'Agosto, era possibile procedere con la stesura delprogramma.

Di conseguenza, il difensore aveva inoltrato al giudice una istanzaex art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. per essere rimesso in termini ai finidella stesura del programma.

Il 3/2/2026, tuttavia, il giudice ha rigettatol'istanza sul presupposto che, essendo passata in giudicato la sentenza,spettasse al magistrato di sorveglianza provvedere in relazione alle misurealternative.Il ricorso evidenzia che però l'istanza era stata proposta prima che lasentenza divenisse irrevocabile e che il richiamo alla competenza del magistratodi sorveglianza è da ritenersi inconferente, così come la equiparazione della penasostitutiva alla misura alternativa alla detenzione.Peraltro, il procedimento instaurato a seguito della richiesta di penasostitutiva non soffre di limiti di carattere temporale che determinino unadecadenza.

L'art. 545-bis cod. proc. pen. stabilisce che il giudice debba disporreil rinvio non maggiore di sessanta giorni, ma non vieta che si possano disporreulteriori rinvii, sempre nel limite di sessanta giorni, tra un'udienza e l'altra.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 12.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata,osservando che l’istanza era stata avanzata dall’imputato prima del passaggio ingiudicato della sentenza, sicché il G.i.p. avrebbe dovuto ritenere la suacompetenza a decidere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.2.

Il punto focale delle questioni sollevate con il ricorso attiene non tantoalla correttezza della soluzione adottata dal giudice di primo grado circa laconferma del dispositivo all’udienza del 15.1.2026 sulla base delle informazionioggettivamente improprie dell’UEPE.Effettivamente l’art. 545-bis cod. proc. pen. – come rilevato nel ricorso –non impedisce affatto un rinvio della udienza fissata ai sensi del comma 1 dellastessa disposizione di legge, ove la indisponibilità del programma di trattamentodella pena sostitutiva non dipenda dall’imputato (come, infine, aveva accertato lostesso G.i.p.); anzi, il tenore testuale della norma suggerisce che, se il giudicedispone di acquisire informazioni dall’Uepe o dalla polizia giudiziaria, non possapoi decidere se non ne ha conseguito la disponibilità.Il problema, piuttosto, è che, a seguito della conferma del dispositivo, ladecisione relativa al rigetto della richiesta di pena sostitutiva è diventata unpunto della sentenza non suscettibile di autonoma impugnazione.Infatti, l’art. 545-bis cod. proc. pen. prevede al comma 3 che, quando ilgiudice conferma il dispositivo, né da lettura «ai sensi e per gli effetti dell’articolo545» e al comma 4 che può seguire «la lettura della motivazione redatta ai sensidell’articolo 544, comma 1».Di conseguenza, la lettura in udienza della conferma del dispositivo, qualeconseguenza della presa d’atto da parte del giudice dell’insussistenza dellecondizioni per sostituire la pena detentiva, equivale a pubblicazione dellasentenza ai sensi dell’art. 545, comma 1, cod. proc. pen.La lettura in pubblica udienza del dispositivo costituisce il momento da cuidecorrono i termini per il deposito della motivazione ovvero, in caso dicontestuale deposito della motivazione ex art. 544, comma 1, cod. proc. pen.,per la proposizione dell’impugnazione.Questo vuol dire che il giudice di primo grado, anche a riconosceresuccessivamente di essere incorso in errore con la conferma del dispositivo e purprima del passaggio in giudicato della sentenza, non avrebbe potuto emendare lasua decisione.Dunque, il discrimine non è rappresentato dall’irrevocabilità della sentenza,nel senso che anche a tenere conto del fatto che la richiesta era stata depositataprima del decorso dei termini per l’impugnazione, una decisione del giudice chefosse intervenuta prima – ma pur sempre dopo la pubblicazione della sentenza –non avrebbe potuto modificare la deliberazione resa pubblica in udienza.L’imputato, quindi, avrebbe potuto avversare la decisione di ritenereinsufficienti gli atti e le informazioni per procedere alla sostituzione della penadetentiva soltanto mediante l’impugnazione della sentenza che ha definito ilgrado di giudizio nel corso del quale era stata adottata.Questa conclusione a cui perviene il Collegio, peraltro, è conforme alprincipio già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di pene sostitutivedelle pene detentive brevi, all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 545-biscod. proc. pen., il giudice non emette un autonomo provvedimento, ma si limita,se applica la pena sostitutiva, a integrare il dispositivo oppure, se ritiene di nonapplicare la pena sostitutiva, a confermare quello già letto di condanna a unapena detentiva, dando lettura, in entrambi i casi, del nuovo dispositivo, sicché ladecisione resta unica ed è costituita dalla sentenza, nella quale confluisce, come"punto", anche la statuizione in tema di applicazione o non applicazione dellesanzioni di cui alla legge n. 689 del 1981, e che è quindi l'unico atto suscettibiledi impugnazione (tra le altre, Sez. 5, n. 34255 del 7/10/2025, V., Rv. 289131 -01).In particolare, tale pronuncia ha chiarito che la decisione sulla penasostitutiva costituisce solo un “punto” della decisione, che, come tale, confluisce,in positivo o in negativo, nel dispositivo della sentenza.

Quindi, deve escludersiche vi sia un’autonoma ordinanza, da impugnarsi "unitamente alla sentenza”: ladecisione è unica e conserva la forma della sentenza, soggiacendo al relativoregime impugnatorio.Ne conseguono, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente,ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i.p. del Tribunale di Roma del 3/2/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 3.2.2026, il G.i.p. del Tribunale di Roma hadichiarato il non luogo a provvedere su una istanza, presentata nell’interesse diLuca Parmeggiani il 27.1.2026, di revoca dell’ordinanza emessa all’udienza del15.1.2026 oppure di remissione in termini per la pena sostitutiva.In particolare, il G.i.p., dopo aver sospeso il processo nei confronti diParmeggiani per la richiesta di pena sostitutiva formulata all’esito della letturadel dispositivo di condanna all’udienza del 20.11.2025, aveva poi confermato ildispositivo stesso nella successiva udienza del 15.1.2026, fissata ex art. 545-biscod. proc. pen., dando atto che l’UEPE avesse comunicato con nota del12.1.2026 la mancata collaborazione dell'imputato e dei suoi difensoriall'elaborazione del programma della pena sostitutiva della detenzionedomiciliare.Dava atto, altresì, che, con nota del 14.1.2026 depositata in cancelleria, ildifensore dell'imputato aveva fatto presente di non essere mai stato contattatodall’UEPE. Ciò nondimeno, il giudice, «preso atto della situazione non cristallina»e ritenuto che il procedimento non potesse essere sospeso per più di sessantagiorni, confermava la sentenza e il dispositivo.Tanto premesso, il G.i.p., con il provvedimento qui impugnato, ha ritenutoche non fosse possibile accedere alla richiesta dell’imputato, essendo la sentenzanel frattempo passata in giudicato e rilevando che comunque non si determinavaalcun pregiudizio per l’imputato, il quale può formulare al magistrato disorveglianza la richiesta di detenzione domiciliare quale misura alternativa alladetenzione.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di LucaParmeggiani, articolando un unico motivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., 20-bis cod.pen.La difesa – evidenzia il ricorso - ha appreso solo in data 19/1/2026 che inrealtà l’UEPE si era messa in contatto con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il qualetuttavia non è il difensore di fiducia di Parmeggiani in questo procedimento. Aseguito dell'interlocuzione con gli effettivi difensori dell'imputato, l’UEPE avevaprovveduto a comunicare al giudice con nota dello stesso 19/1/2026 che,contattato l'avvocato D'Agosto, era possibile procedere con la stesura delprogramma. Di conseguenza, il difensore aveva inoltrato al giudice una istanzaex art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. per essere rimesso in termini ai finidella stesura del programma. Il 3/2/2026, tuttavia, il giudice ha rigettatol'istanza sul presupposto che, essendo passata in giudicato la sentenza,spettasse al magistrato di sorveglianza provvedere in relazione alle misurealternative.Il ricorso evidenzia che però l'istanza era stata proposta prima che lasentenza divenisse irrevocabile e che il richiamo alla competenza del magistratodi sorveglianza è da ritenersi inconferente, così come la equiparazione della penasostitutiva alla misura alternativa alla detenzione.Peraltro, il procedimento instaurato a seguito della richiesta di penasostitutiva non soffre di limiti di carattere temporale che determinino unadecadenza. L'art. 545-bis cod. proc. pen. stabilisce che il giudice debba disporreil rinvio non maggiore di sessanta giorni, ma non vieta che si possano disporreulteriori rinvii, sempre nel limite di sessanta giorni, tra un'udienza e l'altra.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 12.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata,osservando che l’istanza era stata avanzata dall’imputato prima del passaggio ingiudicato della sentenza, sicché il G.i.p. avrebbe dovuto ritenere la suacompetenza a decidere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.2. Il punto focale delle questioni sollevate con il ricorso attiene non tantoalla correttezza della soluzione adottata dal giudice di primo grado circa laconferma del dispositivo all’udienza del 15.1.2026 sulla base delle informazionioggettivamente improprie dell’UEPE.Effettivamente l’art. 545-bis cod. proc. pen. – come rilevato nel ricorso –non impedisce affatto un rinvio della udienza fissata ai sensi del comma 1 dellastessa disposizione di legge, ove la indisponibilità del programma di trattamentodella pena sostitutiva non dipenda dall’imputato (come, infine, aveva accertato lostesso G.i.p.); anzi, il tenore testuale della norma suggerisce che, se il giudicedispone di acquisire informazioni dall’Uepe o dalla polizia giudiziaria, non possapoi decidere se non ne ha conseguito la disponibilità.Il problema, piuttosto, è che, a seguito della conferma del dispositivo, ladecisione relativa al rigetto della richiesta di pena sostitutiva è diventata unpunto della sentenza non suscettibile di autonoma impugnazione.Infatti, l’art. 545-bis cod. proc. pen. prevede al comma 3 che, quando ilgiudice conferma il dispositivo, né da lettura «ai sensi e per gli effetti dell’articolo545» e al comma 4 che può seguire «la lettura della motivazione redatta ai sensidell’articolo 544, comma 1».Di conseguenza, la lettura in udienza della conferma del dispositivo, qualeconseguenza della presa d’atto da parte del giudice dell’insussistenza dellecondizioni per sostituire la pena detentiva, equivale a pubblicazione dellasentenza ai sensi dell’art. 545, comma 1, cod. proc. pen.La lettura in pubblica udienza del dispositivo costituisce il momento da cuidecorrono i termini per il deposito della motivazione ovvero, in caso dicontestuale deposito della motivazione ex art. 544, comma 1, cod. proc. pen.,per la proposizione dell’impugnazione.Questo vuol dire che il giudice di primo grado, anche a riconosceresuccessivamente di essere incorso in errore con la conferma del dispositivo e purprima del passaggio in giudicato della sentenza, non avrebbe potuto emendare lasua decisione.Dunque, il discrimine non è rappresentato dall’irrevocabilità della sentenza,nel senso che anche a tenere conto del fatto che la richiesta era stata depositataprima del decorso dei termini per l’impugnazione, una decisione del giudice chefosse intervenuta prima – ma pur sempre dopo la pubblicazione della sentenza –non avrebbe potuto modificare la deliberazione resa pubblica in udienza.L’imputato, quindi, avrebbe potuto avversare la decisione di ritenereinsufficienti gli atti e le informazioni per procedere alla sostituzione della penadetentiva soltanto mediante l’impugnazione della sentenza che ha definito ilgrado di giudizio nel corso del quale era stata adottata.Questa conclusione a cui perviene il Collegio, peraltro, è conforme alprincipio già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di pene sostitutivedelle pene detentive brevi, all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 545-biscod. proc. pen., il giudice non emette un autonomo provvedimento, ma si limita,se applica la pena sostitutiva, a integrare il dispositivo oppure, se ritiene di nonapplicare la pena sostitutiva, a confermare quello già letto di condanna a unapena detentiva, dando lettura, in entrambi i casi, del nuovo dispositivo, sicché ladecisione resta unica ed è costituita dalla sentenza, nella quale confluisce, come"punto", anche la statuizione in tema di applicazione o non applicazione dellesanzioni di cui alla legge n. 689 del 1981, e che è quindi l'unico atto suscettibiledi impugnazione (tra le altre, Sez. 5, n. 34255 del 7/10/2025, V., Rv. 289131 -01).In particolare, tale pronuncia ha chiarito che la decisione sulla penasostitutiva costituisce solo un “punto” della decisione, che, come tale, confluisce,in positivo o in negativo, nel dispositivo della sentenza. Quindi, deve escludersiche vi sia un’autonoma ordinanza, da impugnarsi "unitamente alla sentenza”: ladecisione è unica e conserva la forma della sentenza, soggiacendo al relativoregime impugnatorio.Ne conseguono, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente,ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29750/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris