CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12142/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina ed in relazione al ritenuta sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, giacché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve farsi applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che in particolare la Corte di appello (con le diffuse argomentazioni svolte alle pagine da 7 a 12 - paragrafi 4 e 5 - dell'impugnata sentenza) ha sottolineato, con motivazione esente da vizi dedotti ed in perfetta conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come dalla disamina delle risultanze probatorie fossero emerse chiaramente sia la condotta violenta posta in essere dall'imputato ai danni della persona offesa, mediante strattonamento, che la compresenza sul luogo del delitto di un secondo soggetto, finalizzata certamente a conferire una maggiore forza intimidatoria alla complessiva azione criminosa; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01), argomentando sul punto la decisione; che, inoltre, deve ribadirsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessionedelle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagine da 12 a 14 della sentenza impugnata ove, da un lato, si rileva la congruità della pena stabilita dal primo giudice in considerazione della particolare gravità del fatto, dedotta dalle modalità dell'azione e dal complessivo valore dei beni sottratti e, dall'altro, si valorizza la capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai suoi plurimi e specifici precedenti penali, quale elemento ostativo al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M